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Normative

Nuove procedure per Esami della Patente di guida cat. B!

Circolare riepilogativa del Ministero dei Trasporti per il conseguimento della Patente B. (Prot. n. 28819 del 19-09-2019)

Nuove procedure per Esami della Patente di guida cat. B!
La Circolare del MIT presenta le ultime novità sugli esami per il conseguimento della Patente B!

(Prot. n. 28819 del 19-09-2019)

 

Oggetto: Procedure amministrative per il conseguimento della Patente B.

Con la Circolare Prot. n.6935 del 22 Marzo 2017 sono illustrate le procedure amministrative e tecniche attinenti al conseguimento della patente di guida cat. B. Nb) Le necessarie precisazioni e le innovazioni lungo il testo della circolare sono apportate in grassetto.


1. ETÀ MINIMA: 18 anni.

Presentazione domanda:

- Modello TT 2112 compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;

- Attestazione del versamento sul c/c 4028 (imposta di bollo alla presentazione dell’istanza di € 16);

- Attestazione del versamento sul c/c 4028 (imposta di bollo relativa al documento rilasciato di € 16. Detta attestazione può essere prodotta anche al momento della prenotazione della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti);

- Attestazione del versamento sul c/c 9001 (tariffa di cui ai punti 1 e 2 della Tabella 3, allegata alla Legge n.870 del 1 Dicembre 1986 di € 26,40);

- Fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità;

- n. 2 foto recenti (non anteriori a 6 mesi), uguali, formato tessera su fondo bianco e a capo scoperto (per motivi religiosi è consentito al candidato presentare fotografie con il campo coperto a condizione che i tratti del volto siano ben riconoscibili), stampate su carta in alta risoluzione;

- Certificato medico in bollo, con fotografia, rilasciato in data non anteriore a 3 mesi, da un medico di cui all’Art. 119, commi 2 e 2bis del Codice della strada, ovvero di data comunque non eccedente i sei mesi nel caso sia rilasciato da una commissione medica locale. 

2. RESIDENZA: per richiedere la patente di guida è necessario dichiarare la residenza in Italia o, per i cittadini appartenenti ad uno Stato membro dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, ferme restando le procedure di uscita dall’UE di tale stato, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) o dello Spazio economico europeo (Liechtenstein, Islanda, Norvegia), la residenza normale.

Per residenza normale in Italia, ai sensi dell’Art. 118 bis del Codice della Strada, si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale. È equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno 6 mesi all'anno.

3. DOCUMENTI DI SOGGIORNO: al momento della presentazione dell’istanza presentata da parte di un cittadino non appartenente ad uno Stato aderente all’Unione europea, allo Spazio economico europeo, o alla Svizzera, deve essere esibito, alternativamente: a) permesso di soggiorno che deve essere richiesto dallo straniero che soggiorna in Italia, anche per breve periodo ed anche se la finalità del soggiorno è turistica. Gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno (o altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare), rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea e valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di 8 giorni dal loro ingresso nel territorio dello Stato. Se il titolo è regolare, agli stessi verrà rilasciata una ricevuta della dichiarazione di soggiorno. b) ricevuta del permesso di soggiorno fino alla consegna del permesso di soggiorno, è il documento che attesta la regolarità della permanenza in Italia dello straniero, il quale è tenuto a conservarla ed esibirla quando richiesta. c) permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Si ricorda che il documento di soggiorno personale è obbligatorio anche per il candidato minorenne che, dunque, deve esibirlo al momento della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti.
Per quel che concerne i soggetti cui è riconosciuto lo status di richiedente asilo o cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari o per motivi sussidiari (che, ai sensi dell’Art. 18bis del Dlgs n.286 del 25 Luglio 1998 reca la dicitura: “Casi speciali ed ha durata di 1 anno, occorre preliminarmente considerare che, a normativa vigente, presupposto per il conseguimento in Italia della patente di guida, ai sensi dell’Art. 116, comma 1, del Codice della strada, è l’acquisizione della residenza normale o della residenza anagrafica. Tale disposizione si conforma con il principio sancito dall’Art. 7, comma 1, lettera e), e dell’Art. 12 della Direttiva 2006/126/CE, disposizioni non derogabili con norma statale. L’acquisizione della residenza anagrafica è autocertificabile, ai sensi dell’Art. 46 del DPR 28 Dicembre 2000, n. 445 mentre il possesso della residenza normale può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà exArt. 47 del medesimo DPR 445/2000. Si evidenzia che ai sensi dell’Art. 3 del DPR 445/2000, i cittadini non appartenenti all’Unione europea e allo Spazio economico europeo: “Possono utilizzare le dichiarazioni di cui agli Artt. 46 e 47 limitatamente agli stati e alle qualità e ai fatti certificabili o attestabili da parte dei soggetti pubblici italiani”. Il dato relativo all’acquisizione della residenza normale in Italia, cioè: “Il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente”, può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, solo quando sia comprovabile da una pubblica amministrazione italiana.
Una volta che i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari o per richiedenti asilo comprovino la residenza in Italia e presentino istanza di conseguimento della patente di guida, essi devono esibire il relativo documento che attesta il regolare soggiorno, secondo quanto stabilito dall’Art. 6, comma 2, del Dlgs n.286 del 25 Luglio 1998. La ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno è documento utile ai fini del rilascio della patente di guida.
4. DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE: prima di svolgere le prove d’esame, sia per la valutazione delle cognizioni che per la valutazione delle capacità e dei comportamenti, il candidato deve esibire un documento di identificazione in corso di validità.
Si ricorda che ai sensi dell’Articolo 1 del DPR 445/2000 il documento di identità (che non deve essere confuso con il “documento di riconoscimento”, disciplinato dalla medesima norma) è: “La carta d’identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare”.
L’Art. 35 del DPR 445/2000 stabilisce che: "La carta di identità costituisce il principale documento di identificazione personale. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato".
Es. la tessera di riconoscimento Mod. AT, rilasciata ai dipendenti civili e militari dello 5 Stato in attività di servizio ed in quiescenza o la tessera di riconoscimento Mod. BT, rilasciata al coniuge del dipendente civile o militare in attività di servizio ed in quiescenza o ai figli.
Il candidato cittadino dell’Unione o dello Spazio economico europeo, che abbia maturato la residenza normale in Italia, può essere identificato anche con la carta d’identità o anche con il passaporto rilasciati dal Paese d’origine.
Il candidato cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione o dello Spazio economico europeo, che ha titolo per conseguire la patente in Italia, può essere identificato anche tramite passaporto rilasciato dal Paese d’origine.
Per quel che concerne l’identificazione del candidato tramite il “Riepilogo dati per accettazione pratica” rilasciato dagli Uffici del Comune, al momento della richiesta della Carta Identità Elettronica, si comunica che il Dipartimento per gli affari interni del Ministro dell’Interno si è espressa in senso affermativo con nota Prot. 3715 del 16 Luglio 2019. Per ogni eventuale dubbio sull’autenticità del predetto riepilogo dati per accettazione pratica, gli Uffici in indirizzo possono effettuare verifica tramite controllo del QR code, secondo la procedura illustrata nella citata circolare del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministro dell’Interno.
 
5. DIFFORMITÀ DATI ANAGRAFICI SUI DOCUMENTI ESIBITI DAI CITTADINI STRANIERI NATI ALL'ESTERO: nel caso di candidato straniero che esibisca passaporto o altro documento equipollente e permesso di soggiorno, oppure carta di identità i cui dati anagrafici siano discordanti, al fine di garantire l'uniformità dei dati da iscriversi nel titolo abilitativo alla guida da conseguirsi, con quelli contenuti nei documenti esibiti dal cittadino straniero, gli Uffici Motorizzazione indicheranno a quest'ultimo la necessità di interpellare i competenti uffici dell'anagrafe e della Questura, che tali documenti hanno rilasciato, per acquisire i necessari chiarimenti e far rettificare le generalità contenute nel permesso di soggiorno.
Si richiama la necessità che gli Uffici rilevino, in fase di istruttoria della pratica, le predette difformità riguardanti i dati anagrafici. Nel caso tali difformità non vengano sanate e vengano evidenziate dell’esaminatore in sede d’esame, il candidato non è ammesso a sostenere la prova.
Nel caso in cui il luogo di nascita risulti da uno dei documenti summenzionati, sarà riportato sulla documentazione utile ad espletare le procedure del caso. Nel caso in cui il luogo di nascita non risulti da alcuno dei documenti summenzionati, sarà iscritto, nell'apposito campo dedicato al luogo di nascita, lo Stato di provenienza desunto dagli stessi documenti. Non rientrano tra le ipotesi di discordanza sostanziale quelle di indicazione di taluni dati in lingua estera, sul passaporto, ed in lingua italiana sul permesso di soggiorno: in tal caso, sulla documentazione utile al procedimento, saranno riportati quelli iscritti, eventualmente in lingua italiana, sul permesso di soggiorno.
6. PROVA TEORICA: presentata l’istanza ad un Ufficio Motorizzazione, il candidato può chiedere, acquisita la marca operativa dell’Ufficio stesso, di prenotare la data per sostenere l’esame di teoria. La prova di controllo delle cognizioni deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove L’esame di teoria, si svolge presso la sede dell’Ufficio Motorizzazione civile presso il quale è stata presentata l’istanza di conseguimento della patente e si sostiene con sistema informatizzato. Il candidato deve rispondere a quaranta quesiti, indicando "V" se ritiene un singolo quesito vero o "F" se lo ritiene, invece falso. La prova ha durata di trenta minuti ed il numero massimo delle risposte errate consentite è pari a quattro. I contenuti della prova teorica per il conseguimento delle patenti delle categorie B, includono anche i contenuti dedicati alla prova teorica per le categorie A1, A2, A, B1, BE. Nei predetti programmi, dunque, sono previsti anche argomenti relativi al traino di un rimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 Kg, propri della patente di categoria BE: sarebbe infatti risultato in contrasto con un principio di economicità dei procedimenti amministrativi e dell’azione amministrativa, prevedere una specifica prova teorica, relativa a tali pochi argomenti, peraltro per una domanda esigua. Da tutto quanto su rappresentato, deriva, che il titolare di patente di guida di una delle seguenti categorie: A1, A2, A, B1, B o BE, non dovrà ripetere l’esame di teoria per conseguire qualunque altra patente di dette categorie. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di guida della categoria B verte sui seguenti argomenti: a) segnaletica stradale verticale ed orizzontale, segnalazioni, precedenze e limiti di velocità; b) importanza di un atteggiamento vigile e di un corretto comportamento nei confronti degli altri utenti della strada; c) osservazione, valutazione e decisione, in particolare tempi di reazione, nonché cambiamenti nel comportamento al volante indotti da alcool, droghe, medicinali, stati d'animo e affaticamento; d) principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza di sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata ed alla tenuta di strada nelle diverse condizioni sia atmosferiche sia della strada; e) fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada; in particolare il loro cambiamento in base alle condizioni atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte; f) caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di comportamento; g) guida sicura nelle gallerie stradali; h) fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli altri utenti della strada e categorie di utenti particolarmente esposte quali bambini, pedoni, ciclisti e persone con mobilità ridotta; i) rischi legati alla manovra e alla guida di diversi tipi di veicolo e relativo campo visivo del conducente; l) formalità amministrative e documenti necessari per la circolazione dei veicoli; m) regole generali di comportamento in caso di incidente (collocazione dei segnali di pericolo e segnalazione dell'incidente) ed eventuali misure di assistenza agli infortunati; n) fattori di sicurezza legati al veicolo, al carico e alle persone trasportate; o) precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo; p) elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i candidati devono essere in grado di riconoscere i difetti più ricorrenti, con particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni, pneumatici, luci e indicatori di direzione, catadiottri, specchietti retrovisori, parabrezza e tergicristalli, sistema di scarico, cinture di sicurezza e dispositivi di segnalazione acustica; q) sistemi di sicurezza dei veicoli, in particolare: impiego delle cinture di sicurezza, poggiatesta e dotazioni per la sicurezza dei bambini; r) regole di utilizzo dei veicoli legate all'ambiente (corretto impiego dei dispositivi di segnalazione acustica, consumo ridotto di carburante, limitazione delle emissioni inquinanti, ecc.); s) impiego del casco e di ulteriore abbigliamento protettivo di altro tipo, ove prescritto; t) percezione del motociclista da parte degli altri utenti della strada; u) fattori di rischio legati ai vari tipi di strada precedentemente indicati, con particolare attenzione agli elementi potenzialmente scivolosi quali tombini, segnaletica orizzontale (ad esempio strisce e frecce) e binari; v) elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale precedentemente indicati, con particolare attenzione all'interruttore di emergenza, ai livelli dell'olio e alla catena z) norme sulla circolazione in autostrada e strade extraurbane principali; trasporto di persone; carico dei veicoli; pannelli sui veicoli; traino dei veicoli e dei veicoli in avaria; aa) responsabilità civile, penale, amministrativa; forme assicurative legate al veicolo diverse dalla RCA; bb) elementi costitutivi del veicolo importanti per la sicurezza; manutenzione ed uso; stabilità e tenuta di strada del veicolo; cc) sistema sanzionatorio; dd) limiti di traino; organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio; conoscenza del comportamento del rimorchio durante la circolazione; limiti di velocità del complesso.
Ciascun candidato deve essere identificato tramite documento di identificazione personale (che può essere anche diverso da quello presente, in fotocopia, nella cartella d’esame). In questa fase non è richiesto ai cittadini non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo di esibire anche il documento di soggiorno. La nuova procedura prevede, altresì, che i candidati debbano digitare, per attivare la loro postazione d’esame, il proprio codice fiscale. Il candidato che abbia dimenticato il proprio codice fiscale può, in ogni caso, essere ammesso all’esame, dal momento che l’esaminatore, dalla propria postazione può controllare il codice di ogni candidato registrato nel sistema informatico. Terminata la fase di attivazione, il candidato siede davanti ad una postazione dotata di un pc con schermo "touch screen" su cui sono visualizzati dei tasti definiti da aree quadrate o circolari. Toccando direttamente lo schermo in queste apposite aree si attiverà il comando indicato sull'area stessa. Prima di iniziare la prova il candidato può accedere al corso di autoistruzione che illustra le procedure per compilare correttamente la scheda d'esame. Per "muoversi" all'interno del corso di autoistruzione il candidato dovrà toccare lo schermo selezionando di volta in volta i diversi comandi.
Terminata la lettura del corso di auto-istruzione l'esaminatore darà l'avvio alla prova d'esame. La compilazione dei questionari deve essere effettuata toccando lo schermo esclusivamente con le dita della propria mano. Il tempo concesso per la compilazione del questionario, composto da quaranta quiz, è di trenta minuti. Il tempo residuo per lo svolgimento della prova viene visualizzato sullo schermo in modalità conto alla rovescia. Il candidato dovrà toccare, per ciascuna risposta, il cerchio sullo schermo con all'interno la lettera "V" o "F" a seconda che consideri quella proposizione vera o falsa. Il candidato può liberamente "navigare" all'interno della propria scheda d'esame passando da una domanda ad un'altra, cambiare le risposte date e visualizzare la schermata di riepilogo di tutte le domande con le relative risposte attribuite. L’esaminatore non deve fornire spiegazioni circa il significato di termini o locuzioni contenuti nelle proposizioni delle domande. Il candidato, terminata la compilazione del questionario, dovrà confermare le risposte date nella schermata di riepilogo. Premuto il tasto di conferma, la prova viene considerata definitivamente terminata e non potranno essere apportate ulteriori modifiche alla scheda. Allo scadere del tempo di trenta minuti non sarà quindi più possibile dare risposte ed il questionario verrà automaticamente terminato. Le risposte non date verranno considerate errate. La prova si intende superata se il numero delle risposte errate è al massimo pari a quattro; il quinto errore determina l'esito negativo dell'esame. Una volta che l'ultimo candidato ha completato la prova o quando è trascorso il tempo ultimo utile per la compilazione del quiz, l'esaminatore, dopo aver dichiarato conclusa la prova d'esame convalida il verbale della sessione apponendo la propria firma digitale. L'esito della sessione per tutti i candidati viene quindi stampato ed affisso all'esterno dell'aula d'esame, indicando esclusivamente l’esito e non anche il numero di errori eventualmente commesso.
Nel caso in cui, durante lo svolgimento degli esami, dovessero verificarsi anomalie del sistema informatico a causa delle quali le prove non possono essere portate a termine, i candidati dovranno essere riprenotati in una delle prime sedute d’esame libere che l’Ufficio potrà organizzare. I candidati la cui pratica, nelle more della nuova prenotazione dovesse scadere, potranno essere ugualmente ammessi a sostenere l’esame, senza necessità di presentare nuova istanza di conseguimento della patente di guida (che dovrà, ovviamente, essere presentata nel caso in cui l’esito della prova non fosse positivo).
6.1 DIVIETI E SANZIONI: durante lo svolgimento della prova non è consentito: - consultare testi, fogli o manoscritti; - comunicare con gli altri candidati e/o allontanarsi dalla propria postazione se non autorizzati; - spegnere il pc; - utilizzare o tenere attivati telefoni cellulari, radio ricetrasmittenti e apparecchiature di comunicazione, videocamere o altri apparecchi di acquisizione di immagini; in particolare i telefoni cellulari devono essere posti dal candidato, spenti, sul banco assegnatogli per la prova; - utilizzare qualsiasi altro computer che non sia il pc assegnato, palmari od altre apparecchiature informatiche; - disconnettere i cavi delle postazioni. I candidati colti in flagrante violazione di tali disposizioni saranno allontanati dall'aula e considerati respinti alla prova d'esame.
6.2 PUBBLICITÀ DELL'ESAME E PRESENZA DI SPETTATORI: nell’aula dove si svolge l’esame di teoria non è ammessa la presenza di terzi non espressamente autorizzati dal Direttore dell’Ufficio Motorizzazione o da un suo delegato. Al fine di garantire la pubblicità della prova d’esame, i terzi possono visionare l’interno dell’aula tramite finestre o sistemi televisivi a circuito chiuso.
6.3 ANOMALIE NEL FUNZIONAMENTO DELL'AULA INFORMATIZZATA: ogni eventuale anomalia nel funzionamento del personal computer deve essere segnalata dal candidato all'esaminatore alzando la mano. Nel caso invece in cui, a causa di malfunzionamenti diffusi o di assenza di energia elettrica prolungata, non sia in alcun modo possibile iniziare la seduta d'esame informatizzata, trascorso un congruo periodo di tempo dall'orario d'inizio previsto, si procederà al rinvio ad apposita sessione di recupero.
6.4 SUPPORTO AUDIO: in considerazione dei maggiori costi che comporta l'utilizzo dei files audio che consentono l'ascolto in cuffia delle domande d'esame, possono richiedere il supporto audio solo i candidati appartenenti alle seguenti categorie: a) privi di licenza di terza media; b) privi di cittadinanza italiana; c) che non hanno conseguito il titolo di titolo di studio equipollente alla licenza di terza media; d) affetti da patologia che determina gravi difficoltà nella comprensione dei testi scritti (in tal caso i candidati devono produrre certificazione medica da cui risultino affezioni che comportano insufficienze mentali tali da rendere problematica la comprensione dei testi scritti e certificato rilasciato dalla commissione medica locale attestante che detti candidati possiedono i requisiti psicofisici indispensabili per il conseguimento della patente di guida). I candidati che intendono fruire della possibilità di utilizzare i files audio devono produrre istanza in bollo all'Ufficio Motorizzazione civile. Le istanze presentate dai candidati di cui alle lettere a) e b) devono contenere la dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 10 n. 445 di non aver conseguito la licenza di terza media, ovvero di non conoscere la lingua italiana nella forma scritta. Possono altresì utilizzare i files audio i candidati affetti da disturbo specifico di apprendimento della lettura e/o della scrittura (dislessia o disortografia). Detti candidati devono allegare, alla documentazione di rito, oltre al certificato di uno dei sanitari di cui all'art. 119, comma 2, del codice della strada (o laddove ricorrano i presupposti, della commissione medica locale) un certificato di un medico neuropsichiatra in cui è specificamente attestato che il candidato: “È affetto da disturbo specifico di apprendimento della lettura (o dislessia) e/o scrittura (o disortografia)”.
6.5 ESAMI ORALI: la possibilità di sostenere l'esame orale è limitata esclusivamente ai candidati affetti da sordomutismo. Tali candidati, per sostenere l'esame in forma orale, devono presentare apposita istanza, nella quale dovranno altresì specificare se intendono farsi assistere, a loro spese, da un interprete appartenente alle competenti sezioni provinciali dell'Ente nazionale sordomuti.
6.6 QUIZ IN LINGUA: potranno sostenere l'esame con l'ausilio del supporto audio/video in uno dei regimi linguistici tutelati dalle norme vigenti (le traduzioni sono previste in tedesco e francese) solo coloro che ne abbiano fatto richiesta all'atto della prenotazione indicando la lingua prescelta e la eventuale richiesta di fruizione del supporto audio. I quiz nelle predette lingue potranno essere adottati, a richiesta dei candidati, su tutto il territorio nazionale.
7. PROVA DI VERIFICA DELLE CAPACITÀ E DEI COMPORTAMENTI: superato l’esame di teoria, il candidato può richiedere l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa), che gli consente di esercitarsi alla guida sui veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima. L'autorizzazione è valida per 6 mesi. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida. Gli esami possono essere sostenuti previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il decimo giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida. Le sedute di esame pratico per il conseguimento della categoria B devono essere organizzate in modo di assicurare 40 minuti per ogni candidato.
7.1 VEICOLI UTILI PER LA PROVA D’ESAME: la prova pratica per il conseguimento delle patenti di categoria B, anche speciale, si svolge su un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h. Il predetto veicolo deve essere dotato di doppi comandi almeno per la frizione ed il freno e, al fianco del candidato, deve essere presente una persona munita di abilitazione di istruttore di guida in corso di validità. Durante la prova nel traffico l’esaminatore, salvo specifica esenzione ai sensi dell’art. 172, comma 8, del codice della strada, deve indossare la cintura di sicurezza. I veicoli di categoria B non devono essere necessariamente dotati di cambio di velocità manuale, fatta salva l'apposizione del "CODICE 78" sulla patente conseguita con veicolo con cambio diverso da quello manuale. Qualora la prova venga sostenuta su veicolo con cambio diverso da quello manuale – sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria conseguita sarà annotato il "CODICE 78”: pertanto al titolare della patente così conseguita sarà preclusa la guida di veicoli di categoria B con cambio manuale. È considerato dotato di cambio manuale il veicolo nel quale è presente la leva (o il pedale) della frizione per l’avvio, la fermata o il cambio di marcia del veicolo. Qualora la patente di categoria B sia richiesta da mutilati e minorati fisici, la prova pratica di guida si svolge su veicolo di corrispondente categoria, dotato degli adattamenti prescritti dalla commissione medica locale. I candidati, allievi di un’autoscuola devono sostenere la prova pratica su veicolo intestato al titolare dell’autoscuola stessa. I centri di istruzione automobilistica possono preparare e presentare agli esami solo allievi che devono conseguire la categoria B speciale. I candidati privatisti possono sostenere la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti su veicoli delle autoscuole o locati da società di noleggio senza conducente. I candidati al conseguimento della patente B speciale possono sostenere la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti su veicoli adattati di loro proprietà o di terzi che ne autorizzano l’uso, senza obbligo di doppi comandi.
7.2 OPERAZIONI PRELIMINARI DELL’ESAMINATORE: non occorre effettuare l’appello dei candidati prima dell’inizio della seduta d’esame. L’esaminatore chiamerà a sostenere l’esame un candidato alla volta. Nel caso uno dei candidati non dovesse rispondere alla chiamata, l’esaminatore procederà ad esaminare un altro dei candidati presenti. L’assenza di un candidato dovrà essere annotata nel verbale solo al termine dalla seduta d’esame.
L'esaminatore, prima dell'inizio dell'esame, è tenuto a verificare: CON RIFERIMENTO AL CANDIDATO: - autorizzazione ad esercitarsi alla guida (in assenza del “foglio rosa”, per qualsiasi motivo, il candidato non è ammesso a sostenere l’esame). Nel caso in cui il candidato abbia presentato istanza di conseguimento della patente di categoria B con cambio “meccanico” e quindi, successivamente al superamento dell’esame di teoria, abbia ottenuto il rilascio del “foglio rosa” in cui non è annotato il "codice unionale 78”, ma alla prova d’esame si presenta con veicolo dotato di cambio automatico, la prova d’esame può ugualmente essere svolta, e, in caso di esito positivo, la patente non sarà rilasciata al candidato, ma lo stesso potrà ritirarla, dopo qualche giorno, presso la sede dell’Ufficio Motorizzazione civile Sulla nuova patente, dunque, in corrispondenza della categoria B, sarà indicato il codice unionale “78”. Se, invece, il candidato abbia presentato istanza di conseguimento della patente di categoria B con cambio “automatico” e quindi, successivamente al superamento dell’esame di teoria abbia ottenuto il rilascio del “foglio rosa” sul quale è annotato il codice unionale “78”, il candidato non può essere ammesso a sostenere la prova di guida, tenuto conto che il titolo autorizzativo in suo possesso gli consente di condurre solo veicoli dotati di “cambio automatico”; - documento di identità del candidato ed eventualmente i documenti di soggiorno; - attestato delle guide certificate di cui all’art. 122, comma 5 bis del codice della strada. Non occorre presentare anche tutte le attestazioni delle singole esercitazioni (detto documento non è necessario per i candidati al conseguimento della patente di categoria B speciale; - che il candidato stesso utilizzi occhiali o lenti a contatto, se prescritto dall’autorità medica. Se al candidato non è prescritto l’obbligo di lenti, egli può, comunque, ugualmente indossare occhiali, lenti a contatto o occhiali da sole per sostenere la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti; - nel caso di B speciale, la presenza di protesi o ortesi, se prescritte da certificato medico rilasciato dalla commissione medica locale. Nel caso in cui il candidato sia già titolare di altra patente di guida, l’esaminatore dovrà controllarla e procedere al successivo ritiro nel caso di esito positivo dell’esame. Qualora il candidato, prima della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti abbia smarrito la patente di guida, dovrà, al momento dell’identificazione, consegnare all’esaminatore una copia della denuncia di smarrimento.
CON RIFERIMENTO AL VEICOLO D'ESAME: - carta di circolazione; - certificato di assicurazione obbligatoria (a tal proposito, si ricorda che l’ISVASS, con il provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015, ha modificato l’art. 10, comma 5, del regolamento 19 marzo 2010, n. 34, prevedendo che: “Nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso su supporto durevole, anche tramite posta elettronica”. Per effetto di tale modifica, in sede d’esame può essere esibito anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, così come già previsto dal Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno con nota Prot. 300/A/5931/16/106/15 del 1 Settembre 2016); - nel caso di patente B speciale, la corrispondenza degli adattamenti del veicolo alle prescrizioni risultanti dal certificato medico della commissione medica locale.
Nel caso in cui il candidato privatista si avvalga di veicolo locato da impresa di noleggio senza conducente, l'esaminatore, prima dell'inizio della prova pratica, deve acquisire agli atti una copia del contratto di noleggio del veicolo su cui annoterà il nome dell'accompagnatore che deve essere munito di abilitazione di istruttore di guida. Il candidato privatista non deve utilizzare veicoli conferiti nel parco veicolare di un’autoscuola.
Deve essere verificata inoltre l’abilitazione tecnica dell’istruttore e nel caso in cui il candidato sia allievo di autoscuola, l’istruttore deve esibire all’esaminatore, uno dei due documenti: - l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia territorialmente competente; - una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta titolare dell’autoscuola ai sensi dell’art.445 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, in si attesta che è stato comunicato, alla Provincia territorialmente competente, che il docente presta attività lavorativa presso l’autoscuola alla quale è iscritto il candidato.
I candidati che hanno presentato le pratiche per il conseguimento della patente di guida come privatisti ma che, per la prenotazione dell'esame pratico, si affidano ad un'autoscuola, ovvero svolgono l'esame su un veicolo messo a disposizione dalla stessa, hanno l'obbligo di richiedere al competente Ufficio Motorizzazione civile la procedura di cambio codice iscrivendo sull’istanza di conseguimento della patente di guida il codice meccanografico dell'autoscuola. La richiesta di "cambio codice", redatta in carta semplice, deve essere corredata dall'attestazione di versamento del pagamento dell'importo di cui al punto 2 della tariffa della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870 su conto corrente n. 9001.
7.3 PROVE: la prova pratica di guida si svolge presso le sedi degli Uffici Motorizzazione civile ovvero, nel caso di candidati di autoscuole, presso sedi designate dalle autoscuole o dai gruppi di autoscuole organizzate, previamente ritenute idonee. La prova pratica di guida si articola in tre fasi:
I° FASE: VERIFICA DELLA CAPACITÀ DEL CONDUCENTE ALLA GUIDA SICURA: il candidato deve essere in grado di prepararsi ad una guida sicura. In particolare, l’esaminatore dovrà verificare che il candidato: a) regoli il sedile nella corretta posizione di guida; b) regoli specchietti retrovisori, cinture di sicurezza, poggiatesta; c) controlli la chiusura delle porte; d) sappia controllare o correttamente utilizzare almeno due dispositivi, scelti a caso tra pneumatici, sterzo, freni, dispositivi di segnalazione acustica e luminosa, e sappia controllare i livelli dell’olio. Si sottolinea che detta fase non rappresenta né un'integrazione, né un'estensione dell'esame di teoria.
REGOLAZIONE DEL SEDILE NELLA CORRETTA POSIZIONE DI GUIDA: verificare che il candidato sappia posizionarsi alla giusta distanza dai pedali; - posizionarsi alla giusta distanza dal volante; - regolare l’altezza del sedile; - regolare la corretta inclinazione del sedile.
REGOLAZIONE SPECCHIETTI RETROVISORI, CINTURE DI SICUREZZA, POGGIATESTA E SPECCHI: verificare che il candidato sappia regolare correttamente lo specchio retrovisore interno; - regolare correttamente lo specchio retrovisore sinistro; - regolare correttamente lo specchio retrovisore destro.
CINTURE DI SICUREZZA: verificare che il candidato sappia indossare correttamente la cintura di sicurezza; - regolare correttamente l’altezza della cintura di sicurezza (se possibile).
POGGIATESTA: verificare che il candidato sappia regolare il poggiatesta.
CHIUSURA DELLE PORTE: verificare che il candidato sappia azionare il dispositivo di salvaguardia dei minori di blocco delle porte; - verificare la corretta chiusura delle porte; - verificare la corretta chiusura del portabagagli; - individuare la spia di segnalazione delle porte aperte; - aprire il cofano motore.
CONTROLLO DEI DISPOSITIVI PNEUMATICI: verificare che il candidato sappia controllare “a vista” lo spessore del battistrada; - controllare “a vista” la pressione di gonfiaggio degli pneumatici; - controllare la corrispondenza della misura degli pneumatici con quella riportata sulla carta di circolazione; - individuare la pressione di gonfiaggio consigliata; - verificare che gli pneumatici non presentino sui fianchi lesioni o rigonfiamenti; - verificare se il veicolo è accessoriato con normale ruota di scorta o con “ruotino”, ovvero con il kit “gonfia e ripara”.
STERZO: verificare che il candidato sappia individuare la disposizione dei comandi posti sul volante; - controllare se lo sterzo abbia movimenti anomali.
FRENI: verificare che il candidato sappia verificare eventuale “corsa a vuoto” del pedale del freno; - individuare ed azionare il freno di stazionamento; - individuare le spie dell’impianto frenante.
LIVELLI: verificare che il candidato sappia controllare il livello dell’olio dell’impianto frenante; - controllare il livello dell’olio motore; - controllare il livello del liquido di raffreddamento; - indicare dove si rabbocca il liquido lavavetri; - indicare dove si rabbocca l’olio del motore.
DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE: verificare che il candidato sappia controllare lo stato generale di fari e catadiottri; - sappia attivare i proiettori anabbaglianti; - attivare i proiettori abbaglianti; - individuare le spie delle luci e dei proiettori abbaglianti; - attivare gli indicatori di direzione; - attivare la segnalazione luminosa di pericolo, ove presente; - utilizzare correttamente il dispositivo di regolazione dei fari in base al carico del veicolo; - attivare i proiettori fendinebbia; - attivare la luce posteriore per nebbia.
DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA: verificare che il candidato sappia attivare l’avvisatore acustico.
II° FASE: MANOVRE: il candidato deve effettuare almeno due manovre tra quelle indicate di seguito, di cui almeno una a marcia indietro: a) marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia; b) inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro; c) parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo; marcia avanti o indietro; in piano o in pendenza); d) frenata di precisione rispetto a un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata di emergenza è facoltativa.
III° FASE: COMPORTAMENTO NEL TRAFFICO: il candidato deve eseguire, in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni, le seguenti manovre: a) partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria; b) guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato; c) guida in curva; d) incroci: affrontare e superare incroci e raccordi; e) cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia; f) ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione; g) sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli; superamento di ostacoli (vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli; h) elementi e caratteristiche stradali speciali: rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie; i) rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo. 16 Nello svolgimento delle prove della II e III fase, sul veicolo è presente una persona munita di abilitazione di istruttore di guida in corso di validità, nonché l'esaminatore. Durante gli esami si applica la disposizione prevista all’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2012, ai sensi del quale i titolari di autorizzazione ad esercitarsi alla guida possono percorrere le autostrade esclusivamente sulle due corsie più vicine al bordo destro della carreggiata ed è fatto, altresì, obbligo di rispettare i limiti di velocità di cui all'art. 117, comma 2, del codice della strada. Il candidato è ammesso a sostenere le prove della II fase e della III fase solo se ha superato rispettivamente quelle della I fase e della II fase. La durata della prova di guida nel traffico è di 25 minuti.
La prova nel traffico si svolge in una località stabilita dal competente Ufficio Motorizzazione civile, situata in una zona in cui sia possibile svolgere le manovre richieste per il conseguimento della categoria B dall’allegato II al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59. Le autoscuole ed i gruppi di autoscuole organizzati possono richiedere sedute d’esame “in conto privato” anche in comuni diversi da quelli in cui gli stessi hanno sede, a condizione che le località d’esame siano idonee allo svolgimento delle manovre previste dalla normativa vigente. La prova deve essere effettuata in diverse condizioni di traffico.
7.4 VALUTAZIONE DI MANOVRE PARTICOLARI: da diverse aree del territorio nazionale pervengono comunicazioni su differenti modi di valutare i comportamenti tenuti dal candidati nel corso della fase nel traffico delle prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida. Le maggiori criticità concernono, in particolare: a) le manovre di retromarcia; b) l’inversione di marcia; c) le manovre di parcheggio; d) il transito nelle rotatorie a più corsie.
Al fine di fornire ai funzionari esaminatori criteri di valutazione sulle sopra elencate manovre, sono state predisposte delle linee guida, cui attenersi rigidamente, al fine di pervenire a valutazioni uniformi sul territorio nazionale. Dette linee guida sono state elaborate con il contributo di esperti del settore, contattati da questa Direzione, a seguito di approfondito esame, per pervenire al più alto livello di oggettività e razionalità.
a) Marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia: quando si considera la modalità di esecuzione di tale manovra, va in primo luogo sottolineata l’importanza e le differenze tra “visione diretta” e “visione indiretta”. Utilizzando esclusivamente gli specchi retrovisori (visione indiretta) è difficile individuare eventuali persone di bassa statura, animali, ovvero ostacoli di piccole dimensioni sul fondo stradale (bordi del marciapiede, piante) presenti dietro al veicolo in manovra. Per effettuare la manovra di retromarcia in linea retta, il candidato deve, preventivamente, svolgere le seguenti operazioni: - controllare la strada retrostante tramite lo specchietto retrovisore interno; - controllare la strada retrostante tramite lo specchietto retrovisore destro; - accertarsi che la manovra di retromarcia non crei intralcio o pericolo per la circolazione e azionare l’indicatore di direzione destro; - ruotare il busto e la testa verso destra per coprire, con la visione diretta, l’angolo morto dello specchietto di destra. Per effettuare più efficacemente tale verifica, il candidato deve, ove possibile, mettere il braccio destro dietro il sedile del passeggero, applicare una leggera torsione del busto (ed eventualmente dell’anca) in modo da garantirsi la massima visibilità posteriore. Con tale posizione, ovviamente, il candidato deve staccare una mano dal volante (l’unica mano rimasta su di esso deve stringerne la parte più alta), ma occorre considerare che la manovra deve essere effettuata a bassissima velocità e che, se tenesse entrambe le mani sul volante durante la manovra, il solo movimento del capo non garantirebbe una sufficiente rotazione dello sguardo. Eseguite queste operazioni, il candidato può svolgere la retromarcia, attivando l’indicatore di direzione destro e procedendo all’indietro a velocità ridotta. Il veicolo deve muoversi parallelamente al margine della carreggiata, senza eccessive oscillazioni e scostamenti (il candidato deve controllare eventuali leggeri scostamenti con piccoli movimenti del volante). Durante la manovra di retromarcia, il candidato può, per brevi istanti, avvalersi degli specchi retrovisori per controllare la corretta esecuzione della manovra. La distanza percorsa durante la manovra non deve essere eccessiva, ma comunque sufficiente a valutare la capacità dell’allievo di effettuare la retromarcia. Se invece la retromarcia non è in marcia rettilinea, ma prevede una svolta (o comunque di seguire una strada non rettilinea), è necessario che il controllo del volante sia maggiore e, per tale motivo, il candidato deve tenere il volante con entrambe le mani, fatte salve le altre indicazioni indicate nel paragrafo precedente. E’ ovvio che, in tale situazione, il candidato può ruotare il capo di un angolo minore e deve, quindi, affidarsi maggiormente alla visione tramite gli specchi retrovisori.
b) Inversione di marcia (ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro)la direttiva impone di verificare, in sede di esame, che il candidato sappia effettuare la manovra di inversione ricorrendo sia alla marcia in avanti che alla retromarcia, quindi non con una sola manovra, anche se vi sia spazio sufficiente. Di conseguenza, prima di iniziare la manovra, l’esaminatore indica al candidato che l’inversione di marcia va effettuata in più fasi, anche se la larghezza della carreggiata potrebbe consentire di eseguirla direttamente. In sede d’esame è consigliabile svolgere la prova su carreggiate non troppo larghe. 18 Premesso che la manovra va effettuata in condizioni tali da non creare intralcio alla circolazione, il candidato parte (da fermo) dal margine destro della carreggiata, per poi svolgere in sequenza le seguenti operazioni: - inserisce la prima marcia; - ispeziona la strada davanti, dietro e ai lati; per fare ciò utilizza, sia lo specchietto retrovisore interno, sia quello sinistro; - ruota il capo verso sinistra per osservare, con la visione diretta, l’angolo morto non coperto dallo specchietto retrovisore di sinistra; - accertatosi che non sopraggiungano altri veicoli frontalmente, inserisce l’indicatore di direzione sinistro e inizia la manovra controllando ulteriormente lo specchietto retrovisore sinistro; - fa avanzare lentamente il veicolo (a passo d’uomo), sterzando le ruote rapidamente verso sinistra; - si ferma davanti al margine sinistro della carreggiata senza che la parte frontale del suo veicolo scavalchi il marciapiede o, in sua mancanza, a circa un metro dal muro o dalle auto parcheggiate su quel lato. Poco prima di raggiungere il punto di arresto, deve rapidamente sterzare le ruote verso destra (controsterzo); - inserisce l’indicatore di direzione destro e la retromarcia; - tenendo la sola mano sinistra sulla parte alta del volante ed il braccio destro sullo schienale, ove possibile, del sedile lato passeggero, guarda la strada all’indietro attraverso il lunotto e i vetri posteriori, per poi girarsi rapidamente e dare un sguardo anteriormente, alla sua destra e alla sua sinistra. La retromarcia va effettuata a velocità moderata e percorrendo un tratto di strada che sia sufficiente ad effettuare l’ultima fase di ripartenza. Prima di raggiungere la parte finale di questa fase della manovra, il candidato deve sterzare, velocemente, verso sinistra; - inserisce la prima marcia e l’indicatore di direzione sinistro; - guarda rapidamente la strada a destra e sinistra per verificare che non sopraggiungano veicoli e parte in avanti impegnando rapidamente la corsia di destra della carreggiata.
c) Parcheggio del veicolo (allineato, a pettine diritto od obliquo, in marcia avanti o in marcia indietro, in piano o in pendenza), uscita dallo spazio di parcheggio: il candidato deve dimostrare di sapere effettuare la manovra di parcheggio, secondo la modalità indicata dall’esaminatore. In particolare andrà valutata la capacità di impostare la manovra in sicurezza, controllando gli spazi retrostanti e laterali. Non è importante a quanti centimetri si posizioni rispetto al marciapiede o al limite della strada, bensì che nel compiere la manovra non collida con altri veicoli e non crei situazioni di pericolo invadendo lo spazio degli altri utenti. In ogni caso, a seconda del tipo di parcheggio effettuato la parte del veicolo più vicina al marciapiede deve essere a questo il più possibile parallelo, ovvero il veicolo deve insistere sull’area dello stallo di sosta, entro i margini dello stallo stesso e, in ogni caso, non deve creare intralcio per la circolazione e deve essere correttamente posizionato negli stalli di sosta, se presenti. Nelle manovre di uscita dal parcheggio, bisogna verificare con particolare attenzione che il candidato: - inserisca correttamente l’indicatore di direzione, sia nel caso che esca in marcia avanti che in retromarcia; - ispezioni la strada davanti, dietro e ai lati; per fare ciò utilizza, sia lo specchietto retrovisore interno, sia quello sinistro (o destro, se del caso); - ruoti il capo verso sinistra o destra per osservare, con la visione diretta, l’angolo morto non coperto dallo specchietto retrovisore; - effettui la manovra con la dovuta cautela ma sollecitamente, senza creare intralcio, ed impegni rapidamente la corsia di destra della carreggiata.
d) Comportamento da tenere quando si deve affrontare una intersezione con circolazione rotatoria: prima di indicare i comportamenti richiesti nelle rotatorie, in sede d’esame, occorre premettere che: a) la rotatoria è comunque un’intersezione (figura II 84 e figura II 27 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada); b) le uscite dal carosello posso essere considerate analogamente a delle svolte; c) in mancanza di specifico segnale di “DARE PRECEDENZA”, solitamente apposto in corrispondenza delle immissioni nella rotatoria, vige il principio dell’art. 145, comma 2, del codice della strada (se due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione) e quindi, in tal caso ha la precedenza chi si immette nella rotatoria. Approssimandosi alla rotatoria, il candidato deve moderare la velocità e controllare il comportamento degli altri conducenti, predisponendosi a dare la precedenza ad altri veicoli ove necessario. d.1) nel caso di rotatoria ad una sola corsia e strada d’accesso ad una sola corsia per senso di marcia, il candidato: - deve immettersi nella rotatoria restando in prossimità del margine destro; - nella manovra di immissione nella rotatoria non è necessario che egli azioni l’indicatore di direzione sinistro, ma dovrà azionare l’indicatore di direzione destro nel caso intenda imboccare la prima uscita sulla destra; - se non deve uscire al primo braccio, accede all’anello senza attivare l’indicatore di direzione, ma deve azionare quelli di destra con idoneo anticipo rispetto al momento in cui imboccherà il braccio di uscita prescelto, in pratica, ciò deve avvenire subito dopo aver superato il braccio d’uscita precedente a quello che dovrà imboccare. d.2) nel caso di rotatoria a due o più corsie e strada d’accesso con due o più corsie per senso di marcia e il candidato che deve uscire sul lato destro dell’anello (rispetto all’asse di simmetria della rotatoria), il candidato: - si avvicina alla rotatoria mantenendosi in prossimità del margine destro della carreggiata di accesso; - nell’anello circola sulla corsia di destra; - se deve uscire al primo braccio aziona...
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