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Normative

Proroga termini dei sistemi di trasporto ad impianti fissi!

Emergenza Covid-19: modifiche al Decreto 86 del 16 Marzo 2020: “Proroga termini nel settore dei sistemi di trasporto ad impianti fissi". (Decreto Delegato n.118/2020)

Proroga termini dei sistemi di trasporto ad impianti fissi!
Emergenza COVID19: USTIF Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi!

 

 

 (Decreto Delegato n.118/2020)

 

 

Emergenza Coronavirus. Modifiche al Decreto n.86 del 16/3/2020: “Proroga termini nel settore dei sistemi di trasporto ad impianti fissi”.

VISTO il DM 18/09/1975, recante: “Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle scale mobili in servizio pubblico”;

 

Visto il D.P.R. 11/7/1980, n. 753 recante: “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto” e norme complementari e correlate";

 

VISTO il DM 2/1/1985, n. 23, recante: “Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri”;

 

VISTO il DM 9/11/1988 recante: “Disposizioni modificative delle prescrizioni tecniche per locomotori elettrici approvate con decreto ministeriale 2 Maggio 1906, n. 1345, e delle prescrizioni tecniche per le automotrici endotermiche approvate con Decreto Ministeriale 12 Gennaio 1938”;

 

VISTO l’ art. 118 del D. L.vo 30 Aprile 1992, n.285 del Codice della Strada;

 

VISTI gli artt. 317 e 318 del DPR 16/12/1992, n.495, Regolamento di attuazione del Codice della Strada;

 

VISTO il D.M. 4/8/1998 n.513: “Regolamento recante norme per gli esami di idoneità degli agenti destinati al servizio movimento ed alla condotta dei convogli sulle ferrovie in concessione ed in gestione governativa, sulle metropolitane e sulle tramvie extraurbane”, in particolare gli Artt. 6 e 7: “Norme per l'abilitazione degli agenti destinati alla condotta dei convogli tramviari in servizio urbano”;

 

VISTO il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale 18/2/2011, recante: “Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili”;


VISTO il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale D.D. del D.G. della D.G.STIFTPL, n. 288, del 17/9/2014, recante: “Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere mansioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico capo servizio, macchinista agente di stazione e di vettura”;

 

VISTO il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale, n.101, del 09/03/2015, recante: “Disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone”;

 

VISTO il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale 1/12/2015, n. 203: “Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone";

 

VISTO il Decreto del Direttore Generale della D.G. per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi e il Trasporto Pubblico Locale 11/5/2017, n. 86, recante: “Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone”; 


VISTO il Decreto del Direttore Generale della D.G. per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi e il Trasporto Pubblico Locale 16/3/2020, n. 86, come modificato con provvedimento prot. n. 1992 del 25/3/2020, recante: “Proroga termini nel settore dei sistemi di trasporto ad impianti fissi”, emesso a seguito dell’emergenza epidemiologica;

VISTA la nota del Capo Dipartimento prot. 2638 del 24/04/2020 con la quale è stato ampliato l’elenco delle attività indifferibili da condurre in presenza di cui alla nota Prot. n. 1810 del 16.3.2020, inserendo le attività di competenza degli USTIF in materia di visite e prove per le revisioni periodiche, per l’apertura o prosecuzione all’esercizio di sistemi di trasporto a impianti fissi ed immissione in servizio di materiale rotabile, nonché per i sopralluoghi necessari all’istruttoria connessa all’erogazione dei contributi statali;

 

CONSIDERATO che con il Decreto n.86/2020 sopra citato, al fine di garantire la continuità dei servizi indispensabili alla mobilità, è stata prevista la possibilità di proseguire l’ esercizio pubblico dei trasporti a impianti fissi nei casi in cui non si possa procedere agli accertamenti periodici in presenza di funzionari USTIF, ferma restando la necessità di effettuazione delle verifiche da parte del Direttore o del Responsabile di esercizio, e la proroga delle abilitazioni per gli addetti a tali impianti;

 

RITENUTO opportuno, a partire dalla data del 1 Maggio 2020, introdurre un periodo transitorio tecnico che consenta un graduale riallineamento del carico di lavoro degli USTIF da rendere in presenza dei propri funzionari, riducendo eventuali criticità per la continuità del servizio di trasporto pubblico;

 

RITENUTO opportuno, altresì, stabilire criteri di priorità per le attività degli USTIF da rendere in presenza dei propri funzionari;

 

TENUTO CONTO degli esiti della riunione di coordinamento degli USTIF del 29/04/2020;

 

 

 

 

D E C R E T A

 

 

 

 

Art. 1 (Revisioni periodiche dei trasporti a impianti fissi in servizio pubblico)

1. Per i sistemi di trasporto a impianti fissi in servizio pubblico soggetti all’obbligo delle verifiche periodiche in presenza del personale dell’USTIF è autorizzato l’esercizio sul territorio nazionale oltre il termine di scadenza delle suddette verifiche, con le modalità di cui all’Art. 1, comma 2 del Decreto n. 86/2020, fino alla data del 31 Maggio 2020. Sono esclusi dal presente comma i veicoli filoviari per i quali si applica quanto previsto dall’Art. 92 del D.L. n.18 del 17.03.2020 convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020.

2. Nel periodo intercorrente tra il 1 Maggio 2020 e il 31 Maggio 2020, al fine di consentire il graduale ripristino delle procedure ordinarie, gli USTIF valuteranno le verifiche periodiche a cui presenziare, tenendo conto delle richieste e della possibilità di recarsi presso i siti oggetto delle verifiche stesse.

3. Le verifiche e le prove effettuate dai Direttori o dai Responsabili dell’esercizio in applicazione del D.D. n.86 del 2020 si intendono ratificate se regolarmente effettuate e verbalizzate. A tale scopo i Direttori o i Responsabili dell’esercizio invieranno agli USTIF competenti la relativa documentazione. Gli USTIF competenti hanno comunque la facoltà di chiedere la ripetizione, anche parziale, delle verifiche e delle prove.

 

Art. 2 (Attività USTIF ex art. 5 DPR 753/80)

1. A partire dal 1 Maggio 2020, le istanze riconducibili all’Art. 5 del DPR 11/7/1980, n. 753 connesse alla riattivazione di impianti già in esercizio o all’attivazione di nuovi impianti, nonché all’immissione/reimmissione in servizio di rotabili, saranno evase secondo opportuna calendarizzazione che verrà definita da ciascun USTIF tenendo conto del ruolo dei singoli sistemi di trasporto nell’ambito della mobilità locale anche in considerazione delle misure adottate o che si adotteranno per contenere il fenomeno epidemiologico in corso.

2. La calendarizzazione di cui al punto uno è effettuata tenendo conto delle unità di personale disponibile presso i singoli USTIF, della possibilità di avvalersi di quanto disposto dalla circolare del Capo Dipartimento n.111 del 10/01/2020 e dei tempi procedurali ritenuti necessari per evadere in modo efficiente ed efficace le istanze in argomento.

 

Art. 3 (Prove e collaudi in fabbrica)

1. In considerazione delle difficoltà di spostamento connesse all’emergenza epidemiologica, i collaudi in fabbrica che prevedono la presenza del personale USTIF possono essere svolte anche in assenza di tale personale qualora sussistano impedimenti obiettivi, conseguenti alla crisi epidemiologica in corso. Permane comunque l’obbligo di comunicare all’USTIF competente preventivamente le date delle attività. Tale possibilità va estesa anche ad attività già svolte in assenza dell’ USTIF durante il periodo di emergenza epidemiologica.

2. In caso di attività svolte in assenza del personale USTIF, il professionista preposto, per il materiale rotabile, dovrà trasmettere all’USTIF competente una specifica relazione che dia evidenza degli eventuali provvedimenti adottati per garantire comunque la vigilanza sulle attività svolte.

3. Resta ferma ed impregiudicata la facoltà dell’USTIF competente di chiedere la ripetizione delle prove, anche parzialmente, ove ancora possibile.

 

Art. 4 (Misure di contrasto epidemiologico)

1. Le aziende esercenti presso le quali i funzionari USTIF sono chiamati a svolgere le attività di cui trattasi devono aver adottato ed attuato almeno il: “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Virus Covid19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 Marzo 2020 tra i rappresentanti del Governo e CGIL, CISL e UIL”, con le integrazioni di cui alla data del 24 Aprile 2020 nonché con eventuali integrazioni che potranno intervenire fino alla data dell’attività da svolgere. Le stesse aziende devono equiparare, ai fini della fornitura dei dispositivi di protezione, i funzionari dell’USTIF ai dipendenti delle stesse e, pertanto, devono fornire i dispositivi di protezione adatti al contesto in cui verrà ad operare il funzionario nonché la mascherina di classe adeguata, guanti, occhiali di protezione o visiera. Dovranno essere fornite inoltre le indicazioni utili a raggiungere il luogo di lavoro nel modo più sicuro ed atto a minimizzare i rischi di contagio.

2. In mancanza di quanto previsto dal precedente comma 1, le attività degli USTIF non potranno essere condotte a termine con tutte le eventuali responsabilità a carico degli stessi esercenti.

 

Art. 5 (Ulteriori disposizioni)

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli possono essere modificate con successivo provvedimento. 

 

 

 

 



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. ANGELO MAUTONE)

 

 

 

 

 

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