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Normative

Fare ricorso, sospende la decurtazione dei punti patente!

La sospensione dell’esecutività del provvedimento opposto si estende anche alla questione dell’obbligo di comunicazione dei dati del conducente!

Fare ricorso, sospende la decurtazione dei punti patente!
Esempio di ricorso ad un multa stradale!

 

Molto interessante la sentenza dell’11 ottobre 2012 del giudice di pace di Brescia che regola l’annosa questione del rapporto tra gli effetti del ricorso contro la sanzione principale e le conseguenze sulle "sanzioni accessorie". Sempre più spesso i comandi della PolStrada ai vari livelli, provvedono ad emettere comunque la sanzione amministrativa pecuniaria per l’omessa comunicazione dei dati di chi era alla guida ai fini della decurtazione dei punti patente anche quando il proprietario dell’autoveicolo o l’obbligato in solido abbiano presentato ricorso avverso la sanzione principale, per esempio quando è contestato il passaggio dell’incrocio con il semaforo rosso o per eccesso dei limiti di velocità e tutte le volte in cui non c’è contestazione immediata dell’infrazione, mentre è prevista la sanzione accessoria della decurtazione punti patente. La sentenza in oggetto fa oltremodo “chiarezza” sulla questione stabilendo che, l’invalidazione della multa per eccesso di velocità coinvolge anche l’omessa comunicazione dei dati del conducente anche quando vi sia la sola sospensione della sanzione principale. Nel caso di specie, il giudice di merito ha accolto il ricorso del proprietario del veicolo che aveva subito la contestazione per omessa comunicazione dei dati del conducente nonostante avesse già proposto ritualmente opposizione alla contestazione per eccesso di velocità che era stata accolta con sentenza che aveva annullato il provvedimento opposto. Secondo il giudice di pace, la circostanza costituiva giustificato motivo all’omessa contestata comunicazione. In tal senso, è stato proprio la legge ha chiarire definitivamente il rapporto tra sanzione principale ed accessoria in pendenza di ricorso ed in particolare l’Art. 7, del DLg 150 del 2011 che in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada, dispone che: “L’opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie”. Nella fattispecie, con il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, il giudice aveva disposto la sospensione dell’esecutività del verbale. Per tali ragioni, alla sospensione del provvedimento opposto doveva conseguire anche quella alle sanzioni accessorie e l’obbligo di comunicazione dei dati rilevato con il verbale opposto.

 

 

 

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