Normative
Trasporto di Merci Pericolose su strada: ADR!
Data pubblicazione : 2014-04-01
Le cisterne per il trasporto merci pericolose rientrano nel campo di applicazione del DLG n.35/2010, da ciò la necessità di verificare la rispondenza alle misure transitorie previste dalla Tab. 1.6 dell'ADR!
Le cisterne per trasporto merci pericolose rientrano nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n.35/2010!
Circolare Prot. 6917 Div3/E
Roma, 25/03/2014
Oggetto: Controlli periodici, intermedi ed eccezionali delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose su strada (punti 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3 e 6.8.2.4.4 dell’ADR).
Con riferimento alle segnalazioni pervenute dalle associazioni di settore a questa sede circa l’effettuazione dei controlli sulle cisterne in circolazione destinate al trasporto di merci pericolose su strada, si richiama sinteticamente l’attenzione sui seguenti punti:
a) Conformità delle cisterne circolanti alla normativa ADR e alle misure transitorie del Capitolo 1.6 dell’ADR.
Come è noto già con i D.M. del 22 Febbraio1990 e D.M. del 4 Settembre 1996 ed in ultimo con il Decreto Legislativo n.35 del 27 Gennaio 2010, la normativa relativa al trasporto di merci pericolose su strada è stata allineata ai contenuti degli allegati A e B dell’Accordo Europeo del trasporto internazionale merci pericolose sustrada (ADR). Pertanto tutte le cisterne destinate al trasporto di merci pericolose rientrano nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n.35 del 27 Gennaio 2010, il cui corpo tecnico, per quanto riguarda il trasporto su strada, è costituito dagli allegati A e B dell’ADR. Le misure transitorie del Capitolo 1.6 dell’ADR individuano quelle che debbano essere sottoposte ad adeguamento. In relazione a quanto sopra si richiama la necessità di verificare la rispondenza delle cisterne sottoposte ai previsti controlli con le misure transitorie previste dal citato capitolo 1.6 avvalendosi, in caso di dubbi, della collaborazione dei Centri Prova Autoveicoli ed, eventualmente, dal costruttore delle medesime. In proposito si richiama l’attenzione sul punto 1.6.3.6 dell’ADR che consente l’utilizzazione delle cisterne costruite fra il 1 Gennaio 1978 ed il 31 Dicembre 1989, a condizione che risultino conformi al marginale 211 127(5) in allegato, applicabile dal 1 Gennaio 1990. Le cisterne che rientrano nel campo di applicazione del D.M. 18 Febbraio 2010, emanato in attuazione del citato D.Lgs. 35/2010, per le quali è stata consentita la possibilità di utilizzarle solo in ambito nazionale per un limitato periodo di tempo, in deroga a talune disposizioni dell’ADR, non sono oggetto della presente circolare.
b) Cisterne sottoposte a riparazione.
Viene segnalata la presenza sul territorio di cisterne oggetto di modifiche o riparazioni senza che siano state sottoposte ai prescritti controlli straordinari. Ciò premesso, al fine di prevenire l’elusione di tali controlli, si sottolinea la necessità di accertare, nella normale effettuazione dei controlli periodici ed intermedi, l’eventuale effettuazione di riparazioni o modifiche che non risultano dalla documentazione a corredo della cisterna. Nel caso in cui venga riscontrata la presenza di riparazioni o modifiche non risultanti dalla documentazione, i controlli in corso devono essere sospesi per rinviare la cisterna ai controlli di cui al punto d).
c) Riammissione in servizio per il trasporto di merci pericolose di cisterne ADR “declassate” per il trasporto di materie non pericolose.
Le cisterne destinate al trasporto di merci pericolose, sono ammesse all’utilizzo previa approvazione secondo le disposizioni dell’ADR e sono soggette a condizioni di utilizzo e verifiche che ne garantiscono la sicurezza e la continua conformità alla norma. La sottrazione delle cisterne dalla sfera della normativa del trasporto di merci pericolose ed il loro utilizzo per il trasporto di merci non pericolose può comportare, in particolare, anche per la mancata effettuazione dei controlli periodici, deterioramenti tali da comprometterne la sicurezza qualora sia richiesto il reimpiego nell’originario settore del trasporto delle merci pericolose. Per tale ragione, nel caso si intendesse destinare una cisterna approvata per il trasporto di merci pericolose al trasporto di merci non pericolose, è necessario provvedere, a seguito visita e prova presso un UMC, al ritiro e distruzione della targhetta identificativa della cisterna e l’annullamento della punzonatura di cui all’Art.4 del DD 24.11.2006. Il fascicolo cisterna dovrà essere conservato dal proprietario della cisterna per 15 mesi. Pertanto si ritiene che la riammissione delle cisterne in questione all’utilizzo per il trasporto di merci pericolose non sia più possibile. Si rammenta che non sarà più possibile utilizzare lo scarico a pressione delle me desime salvo specifica approvazione secondo la direttiva 97/23/CE (PED).
d) Controlli Eccezionali.
Il punto 6.8.2.4.4 dell’ADR prescrive che “quando la sicurezza della cisterna o del suo equipaggiamento può essere stata compromessa in seguito a riparazioni modifiche o incidenti deve essere effettuato un controllo eccezionale”. Il controllo straordinario, da effettuarsi con le modalità previste dall’ADR e norme richiamate, rientra nelle competenze dei Centri prova autoveicoli secondo le procedure, se applicabili, a suo tempo diramate da questa Amministrazione. Si rammenta che eventuali modifiche, ammesse nel rispetto delle precedenti disposizioni emanate in proposito, sono consentite a condizione che le stesse comportino almeno la medesima sicurezza della cisterna. Si dispone che gli interventi di adeguamento previsti dalle misure transitorie del capitolo 1.6 dell’ADR sono riconducibili alle modifiche. Non è possibile dare corso a richieste di controlli straordinari su richiesta degli interessati per ipotesi non esplicitamente previsti dalla normativa.
e) Approvazione cisterne destinate al trasporto di materie per le quali il segno (+) compare dopo il Codice Cisterna.
Con riferimento alla Tabella III dell'Art. 242 del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada - Accertamenti Tecnici, si precisa che i controlli eccezionali e le approvazioni delle cisterne destinate al trasporto di materie per le quali il segno (+) compare dopo il codice cisterna, sono da ricomprendere fra gli accertamenti tecnici previsti alla lettera a) della citata tabella.
Il Direttore Generale
(Dott. Arch. Maurizio Vitelli)
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