Normative
Finalmente chiarito il dubbio di molti: la conversione della patente di guida comunitaria, senza limiti di validità amministrativa, deve essere effettuata entro il 19.1.2015, e cioè nei due anni dalla data di entrata in vigore della nuova normativa, per chi era già residente in Italia alla data del 19.1.2013, mentre chi ha acquisito la residenza in Italia dopo la suddetta data dovrà effettuarla entro due anni dall'acquisizione.
Si trasmette la Circolare prot. 300/A/1577/14/109/12/2 del 03.03.2014, emessa dal Ministero dell'Interno di comune accordo con la scrivente Direzione, al fine di favorire una corretta ed uniforme interpretazione dell'art. 136 bis del Codice della Strada "Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo" ed in particolare del comma 3, ultimo periodo, che dispone: "Il titolare di patente di guida, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta.".
Detta disposizione, in vigore dal 19.01.2013, deve essere così applicata:
- il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, senza limiti di validità amministrativa, già residente in Italia alla data del 19.01.2013 deve convertire la sua patente entro il 19.01.2015, ossia entro due anni dalla data di entrata in vigore della nuova normativa;
- il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, senza limiti di validità amministrativa, che ha acquisito la residenza normale in Italia dopo il 19.01.2013 deve convertire la sua patente entro due anni dalla data dell'acquisizione di detta residenza.
Ciò premesso si fa presente che qualora presso codesti Uffici della Motorizzazione fossero state inviate patenti rilasciate da Paesi dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, ritirate dalle forze dell'ordine, esclusivamente per la mancata osservanza del predetto art. 136 bis, comma 3 - ultimo paragrafo -, le stesse non possono essere trattenute; inoltre non può essere imposta ai titolari la loro conversione che, da quanto sopra evidenziato, non risulta obbligatoria fino al 19.01.2015.
Pertanto le patenti di guida rientranti nella casistica in esame, debbono essere restituite, da codesti Uffici, all'organo che ha provveduto al ritiro (ovvero alla Prefettura che ha fatto da tramite tra detto organo e l'Ufficio della Motorizzazione), per la riconsegna agli interessati. Ciò, ovviamente, ad eccezione del caso in cui il titolare della patente non abbia presentato formale richiesta di conversione per propria scelta.
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MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio polizia stradale
Prot. n. 300/A/1577/14/109/12/2 Roma, 3 marzo 2014
OGGETTO: Patenti di guida comunitarie ritirate ai sensi dell'articolo 136 bis del Codice della Strada.
Sono pervenuti numerosi quesiti in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 136 bis, del Codice della Strada riguardante "Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo" che, al comma 3, ultimo periodo, dispone "il titolare di patente di guida, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta".
La nuova disposizione, in vigore dal 19 gennaio 2013, acquisito il parere del competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si ritiene che debba essere così applicata:
• il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, senza limiti di validità amministrativa, già residente in Italia alla data del 19 gennaio 2013, deve convertire la sua patente entro il 19 gennaio 2015 e cioè nei due anni dalla data di entrata in vigore della nuova normativa;
• il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, senza limiti di validità amministrativa che ha acquisito la residenza normale in Italia dopo il 19 gennaio 2013, deve convertire la sua patente entro due anni dalla data dell'acquisizione di detta residenza.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rappresentato, inoltre, che per le violazioni già accertate, gli Uffici della Motorizzazione non possono trattenere le patenti di guida a loro inviate dalle forze dell' ordine né possono imporre ai titolari di effettuare una conversione che non è obbligatoria fino alla data del 19 gennaio 2015.
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Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Giuffrè
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