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Norme Europee

Nuove regole UE per chi soffre di apnee notturne e colpi di sonno alla guida!

Il Ministero dei Trasporti ha recepito la norma relativa ai disturbi del sonno al volante. La patente di guida non sarà più rilasciata, né rinnovata a chi è affetto da apnee notturne e diurne. Ogni autista o motociclista potrà ottenere o rinnovare la licenza solo dopo aver superato i test!

Nuove regole UE per chi soffre di apnee notturne e colpi di sonno alla guida!
Fermatevi se avete un colpo di sonno!

La certificazione trova la sua fonte nel recepimento della Direttiva 2014/85/UE, ufficializzato dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 13 Gennaio 2016 del DLgsdel 22 Dicembre 2015. Da una recente ricerca sanitaria italiana, si evince che ogni anno in Italia, l’Osas, provoca oltre 17mila incidenti stradali, con più di 250 morti e 12321 feriti, senza dimenticare i "costi sociali" calcolati in circa 1,5 milioni di euro l’anno solo per il nostro Belpaese. Tale disturbo è presente in gran parte dell’utenza ed è molto diffuso, addirittura sottostimato nella popolazione generale. I più recenti dati epidemiologici indicano che l’Osas, ovvero l'apnea notturna di grado moderato e grave ha una diffusione nella popolazione adulta pari a circa il 50% nell’uomo e circa il 25% nella donna. Non è solo eccessiva sonnolenza, ma rappresenta anche un fattore di rischio ed è spesso associata alle principali patologie odierne quali: obesità, diabete, infarto, ictus, fibrillazione atriale, scompenso cardiaco, disturbi cognitivi ed insufficienze respiratorie. Dopo la pubblicazione dell’impianto legislativo, la patente di guida sarà vietata per chi soffre di apnee notturne incurabili. Sia la direttiva europea che nel recepimento, l’autorizzazione alla guida non dev’essere avvenire e la patente di guida non può essere rinnovata alle persone che sono affette da disturbi del sonno causati da apnee ostruttive notturne che determinano una grave e incoercibile sonnolenza diurna, con accentuata riduzione delle capacità dell’attenzione non adeguatamente controllate con le cure prescritte. Sempre secondo la speciale normativa, le persone si porterebbero identificare in questi profili:

- persone affette da russamento rumoroso e abituale persistente, con presenza di “pause” respiratorie e sonnolenza diurna;

- persone che oltre al russamento, presentino obesità; collo grosso.

Diversamente devono essere “trattate” le persone per le quali il russamento è congenito in presenza di patologie quali: ipertensione arteriosa farmaco-resistente; aritmie; cardiopatia ischemica cronica e simili. Le persone affette da tale sindrome, saranno visitiate in primo luogo dal medico monocratico. Se dalla visita emergeranno le patologie "vietate", si dovrà passare alla Commissione Medico Locale, (secondo l’Art. 119 del DLGs 285/92 e l’Art. 330 del DPR 495/92). Quando a valutare il profilo di rischio è chiamata la Commissione medica locale, il candidato sarà sottoposto a un test specifico con un misuratore automatico dei tempi di reazione. Si tratta di una prova della durata di 10 minuti (5 minuti per 2 volte senza interruzioni) che prevede la somministrazione in sequenza rapida di stimoli luminosi rossi alternati in modalità casuale a stimoli luminosi arancio (in media 1 stimolo al secondo per 5 minuti, per un totale di 300 stimoli, di cui 250 rossi e 50 di colore arancio frammisti ai rossi, con presentazione a frequenza variabile di uno stimolo arancio valido ogni 2-10 stimoli rossi). L’esaminato deve premere il pulsante a sua disposizione quando compare la luce arancio. Il test deve essere effettuato in un ambiente confortevole, in cui non siano presenti stimoli distraenti, dotato di sedia/poltrona comoda, in condizioni di illuminazione adeguate, circa 300 lux, e costanti. L’apparecchiatura utilizzata deve essere in grado di registrare i risultati e fornire una copia cartacea o di conservarli in memoria.

 

La DIRETTIVA EUROPEA e il DECRETO MINISTERIALE in dettaglio:

 

DIRETTIVA 2014/85/UE DELLA COMMISSIONE del 1 LUGLIO 2014 recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida.

LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea; vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (1), in particolare l’articolo 8, considerando quanto segue.

Nell’Unione è stata migliorata considerevolmente la sicurezza delle gallerie, anche in virtù della direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Per garantire la piena efficacia di questo miglioramento, è necessario garantire che i conducenti conoscano e comprendano i principi della guida sicura in galleria e possano applicarli al proprio comportamento nel traffico. I requisiti per le prove teoriche e pratiche di cui alla direttiva 91/439/CEE (3) del Consiglio sono pertanto state modificate in conformità alla direttiva 2008/65/CE (4) e ciò deve avvenire anche per quelli della direttiva 2006/126/CE (rifusione). Dall’adozione della direttiva 2006/126/CE, le conoscenze scientifiche sulle patologie che influiscono sull’idoneità alla guida si sono evolute, in particolare per quanto concerne la stima dei rischi per la sicurezza stradale e l’efficacia delle misure atte a scongiurare tali rischi. Di recente sono stati pubblicati studi e ricerche che confermano come la sindrome delle apnee ostruttive da sonno sia uno dei principali fattori di rischio negli incidenti automobilistici. Pertanto questa patologia non dovrebbe più essere ignorata nell’ambito della legislazione unionale in materia di patente di guida. La direttiva 2006/126/CE deve pertanto essere modificata per adeguare l’allegato III ai progressi scientifici e tecnici. Nell’allegato II della direttiva 2006/126/CE sono stati individuati alcuni errori editoriali in seguito alle modifiche apportate dalla direttiva 2012/36/UE della Commissione (5). Detti errori devono essere corretti. Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (6), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per le patenti di guida.

 

Articolo 1

Gli allegati II e III della direttiva 2006/126/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

 1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e le applicano a decorrere dal 31 dicembre 2015.

 Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Bruxelles, il 1o luglio 2014

Per la Commissione, 

A nome del Presidente, 

Il Vicepresidente.

 

ALLEGATO

L’allegato II della Direttiva 2006/126/CE è così modificato:

a) il punto 2.1.3 è sostituito dal seguente: «2.1.3 Strada: principi fondamentali relativi all’osservanza della distanza di sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata e alla tenuta di strada in diverse condizioni sia atmosferiche sia della strada, fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada; in particolare il loro cambiamento in base alle condizioni atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte, caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di comportamento, guida sicura nelle gallerie stradali;»;

b) il punto 5.1.3 è sostituito dal seguente: «5.1.3. Disposizioni specifiche concernenti i veicoli di categoria C, CE, D e DE. Gli Stati membri possono decidere di non indicare restrizioni per i veicoli con cambio automatico sulla patente per un veicolo della categoria C, CE, D o DE di cui al punto 5.1.2, quando il candidato è già titolare di una patente di guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno una delle seguenti categorie: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 o D1E, e ha eseguito le manovre descritte al punto 8.4 durante la prova di capacità e comportamento.»;

c) il punto 6.3.8 è sostituito dal seguente: «6.3.8 Elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso); rotatorie, passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;

d) il punto 7.4.8 è sostituito dal seguente: «7.4.8 Elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso); rotatorie, passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;

e) il punto 8.3.8 è sostituito dal seguente: «8.3.8 Elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso); rotatorie, passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie.

 

Nell’allegato III della direttiva 2006/126/CE, la sezione 11 («MALATTIE NEUROLOGICHE») è sostituita dalla seguente:

«MALATTIE NEUROLOGICHE E SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO".

11.1.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da un’affezione neurologica grave, salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato. A tal fine, i disturbi neurologici dovuti ad affezioni, ad operazioni del sistema nervoso centrale o periferico, con sintomi motori sensitivi, sensoriali, trofici, che perturbano l’equilibrio e il coordinamento, sono considerati in funzione delle possibilità funzionali e della loro evoluzione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida potrà in tal caso essere subordinato ad esami periodici qualora sussista un rischio di aggravamento.

 11.2.

Nei paragrafi seguenti, una sindrome da apnea ostruttiva notturna moderata corrisponde a una serie di apnee e ipopnee (indice di apnea-ipopnea) comprese tra 15 e 29 l’ora, mentre una sindrome da apnea ostruttiva notturna grave corrisponde a un indice di apnea-ipopnea pari o superiore a 30, e sono entrambe associate a un’eccessiva sonnolenza notturna.

 11.3.

Il richiedente o il conducente in cui si sospetti una sindrome da apnea ostruttiva notturna moderata o grave deve essere sottoposto a un consulto medico approfondito prima dell’emissione o del rinnovo della patente di guida. A tali soggetti si può consigliare di non guidare fino alla conferma della diagnosi.

 11.4.

La patente di guida può essere rilasciata ai richiedenti o conducenti con sindrome da apnea ostruttiva notturna moderata o grave che dimostrano un adeguato controllo della propria condizione, il rispetto delle cure adeguate e il miglioramento della sonnolenza, se del caso, confermato dal parere di un medico autorizzato.

 11.5.

I richiedenti o i conducenti in cura per sindrome da apnea ostruttiva notturna moderata o grave sono soggetti a un esame medico periodico, a intervalli che non superano i tre anni per i conducenti del gruppo 1 e un anno per i conducenti del gruppo 2, al fine di stabilire il livello di rispetto delle cure, la necessità di protrarle e una buona vigilanza continua.»

 

DECRETO MINISTERIALE del 22 DICEMBRE 2015

 

Recepimento della direttiva della Commissione 2014/85/UE recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida.

 IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo codice della strada», ed in particolare l’articolo 119, concernente i requisiti fisici e psichici per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida, nonché’ l’articolo 121 concernente l’esame di idoneità per il conseguimento della patente di guida;

Vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, ed in particolare l’allegato II «Requisiti minimi per l’esame di idoneità alla guida» e l’allegato III «Norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni, di recepimento della direttiva 2006/126/CE, ed in particolare l’articolo 24 che prevede che: «salvo che sia diversamente disposto da leggi comunitarie, le direttive che modificano gli allegati al presente decreto, necessarie per adeguare il contenuto degli stessi al progresso scientifico e tecnico, sono recepite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri eventualmente interessati»;

Vista la successiva direttiva 2014/85/UE della Commissione del 1 luglio 2014, recante modifiche agli allegati II e III della citata direttiva 2006/126/CE; 

Sentito il Ministero della salute;

 

DECRETA:

 

Art. 1 Modifiche all’allegato II del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59

 

All’allegato II del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il punto 2.1.3 è sostituito dal seguente: «2.1.3 Strada: principi fondamentali relativi all’osservanza della distanza di sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata e alla tenuta di strada in diverse condizioni sia atmosferiche sia della strada; fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada; in particolare il loro cambiamento in base alle condizioni atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte; caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di comportamento; guida sicura nelle gallerie stradali;»;

b) il punto 5.1.3 è sostituito dal seguente: «5.1.3. Disposizioni specifiche concernenti i veicoli di categoria C, CE, D e DE. Non sono indicate restrizioni per i veicoli con cambio automatico sulla patente per un veicolo della categoria C, CE, D o DE, di cui al punto 5.1.2, quando il candidato è già titolare di una patente di guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno una delle seguenti categorie: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1 o D1E, e ha eseguito le manovre descritte al punto 8.4 durante la prova di capacità e comportamento.»;

c) il punto 6.3.8 è sostituito dal seguente:

«6.3.8 Elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso); rotatorie, passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;»;

d) il punto 7.4.8 è sostituito dal seguente: «7.4.8 Elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso); rotatorie, passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;»;

e) il punto 8.3.8 è sostituito dal seguente: «8.3.8 Elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso); rotatorie, passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie".

 

 

 

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