Norme Europee
Dispositivi protezione anti incastro posteriore. Regolamento 58 UN/ECE e serie di modifiche. (Prot. n.10336 del 6 Aprile 2020 + Allegato).
(Prot. n.10336 del 6 Aprile 2020 + Allegato)
C) - un nuovo tipo di veicolo, riguardo alla protezione antincastro posteriore (RUP) di cui alla parte III del Regolamento, deve rispondere dal 1 Settembre 2019 alle prescrizioni tecniche di omologazione nonché di installazione della serie 03;
Relativamente all’omologazione UE di un veicolo di fase successiva (Direttiva 2007/46/CE) ricorrono i seguenti casi:
- per un nuovo veicolo di seconda fase, per il quale non risulta l’avvenuta omologazione nella prima fase della protezione posteriore, a decorrere dal 1 Settembre 2019 ricorre la serie 03;
- per un nuovo veicolo di seconda fase (per esempio completamento di carrozzeria) su di un veicolo base omologato secondo la serie 02, l’omologazione è accordabile fino al 31/08/2021 senza modifiche riguardanti i dispositivi di protezione posteriore;
- è ammessa l’estensione di omologazione di un veicolo, per aspetti non riguardanti i dispositivi di protezione antincastro posteriore fino al 31 Agosto 2021;
- nel caso di estensione di omologazione UE di un veicolo per aspetti riguardanti i dispositivi di protezione antincastro posteriore, dal 1 Settembre 2019 ricorre la serie 03.
Si precisa, inoltre, che ai fini immatricolativi la data ultima per la serie 02 è quella del 31/08/2021 (fatto salvo ovviamente il fine serie) e che per le estensioni di omologazione secondo la serie 02 riguardo le entità tecniche, sistemi e veicoli, come specificato sopra alle lettere A, B e C, già omologati antecedentemente al 1 Settembre 2019, possono essere accordate anche dopo il 1 Settembre 2021 ma trattasi di provvedimenti utilizzabili in ambito extra UE. Chiaramente le “entità tecniche”, quali unità di ricambio, possono essere utilizzate indefinitamente per i veicoli omologati/approvati secondo le serie antecedenti alla 03.
Si rammenta che per le omologazioni limitate per piccole serie (valide nel territorio nazionale) ricorrono le medesime date di applicazione di quelle previste in ambito comunitario.
Infine, per quanto riguarda gli unici esemplari, ogni modifica/trasformazione su di un veicolo per aspetti tecnici direttamente collegati al dispositivo di protezione antincastro posteriore, per esempio il caso di un trattore per semirimorchio per il quale sia richiesta la nuova classificazione in autotelaio per autocarro, ricorre l’obbligo della rispondenza alle serie di emendamenti 03, anche se il veicolo sia stato immatricolato antecedente al 1 Settembre 2019.
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sulla circostanza che anche per le macchine operatrici (sia semoventi che trainate), di cui all’art. 58 del Codice della Strada, è necessario applicare i medesimi principi sopra esposti qualora ricorra l’ipotesi di cui all’Art. 299 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
IL DIRETTORE DELLA MOTORIZZAZIONE
(Dott. Ing. Fausto Fedele)
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