Normative
Il duplicato della carta di circolazione puo' essere richiesto presso le imprese di consulenza automobilistica e le agenzie di pratiche automobilistiche abilitate!
Il DD del 5 Agosto 2011 emanato in attuazione del comma 1 bis dell'Art. 95 del nuovo Codice della Strada stabilisce che, nei casi di particolare necessità ed urgenza, ferma restando la competenza degli Uffici della Motorizzazione Civile - UCO, secondo quanto previsto dal DPR n.105 del 9 Marzo 2000, il duplicato della carta di circolazione per deterioramento dell'originale puo' essere rilasciato anche dalle imprese di consulenza automobilistica che abbiano ottenuto l'abilitazione, così come per i casi di duplicato della carta di circolazione conseguente allo smarrimento ed alla distruzione dell'originale, esclusi i casi in cui il rilascio del documento presupponga il possesso di titolo autorizzativo.
Con la Circolare n.26714 del 21 Settembre 2011 e' stato stabilito che nelle ipotesi di smarrimento o di distruzione della carta di circolazione, laddove l'utente abbia particolare necessità ed urgenza di ottenerne il duplicato (per recarsi all'estero o per perfezionare il trasferimento della proprietà del veicolo), l'utente stesso ha facoltà di richiedere direttamente ad una Motorizzazione Civile oppure ad uno studio di consulenza automobilistica abilitato, il duplicato in parola.
In tal caso, la Motorizzazione o lo Studio di consulenza abilitato provvedono al rilascio del duplicato a condizione che:
a) l'utente abbia gia' presentato denuncia di cui all'Art. 2, comma 2, del DPR. n.105/2000;
b) l'UCO. non abbia già provveduto alla stampa del duplicato della carta di circolazione smarrita o distrutta.
Alla richiesta di rilascio del duplicato deve essere allegata la ricevuta di resa denuncia agli organi di polizia dello smarrimento o della distruzione della carta di circolazione; in alternativa, la resa denuncia può essere comprovata con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, Art.47 del DPR. n.445/2000, formulata secondo le modalità già indicate con circolare n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 - MOT A021) del 27 settembre 1999.
Non è richiesta, alcuna dichiarazione in ordine alle ragioni di necessità ed urgenza per le quali viene presentata istanza di rilascio del duplicato della carta di circolazione smarrita o distrutta.
Se successivamente alla richiesta di rilascio del duplicato viene rinvenuta la carta di circolazione smarrita, l'intestatario dovrà provvedere a distruggerla. Dal momento del rilascio del permesso provvisorio di circolazione, la carta di circolazione identificata nella denuncia deve intendersi non più valida (così come stabilito dall'Art. 2, comma 1, CPV, del DPR. n.105/2000).
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