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Normative

Nuove Procedure Revisione Veicoli >3,5t e Autobus!

Revisione Annuale veicoli a motore: nuove disposizioni obbligatorie, per una maggiore sicurezza stradale!

Nuove Procedure Revisione Veicoli >3,5t e Autobus!
Nuove procedure operative ed informatiche per la revisione degli Autobus!

 

Facendo seguito alla nota prot. 8259 R.U del 1 Aprile 2015, integrata dalla nota prot.1113 del 13 Maggio 2015, con la presente, acquisiti i pareri delle Direzioni Generali Territoriali e tenuto conto delle segnalazioni pervenute a seguito dell’attività svolta, si integrano le disposizioni fin qui emanate.

 

1) Metodologia di svolgimento delle prove:

La disciplina sul controllo tecnico dei veicoli ovvero la Revisione è normata, da norme europee e da normative nazionali. Con la presente si riassumono, a titolo semplificativo e non esaustivo, le principali fonti di riferimento:

 

# Direttiva 77/143/CE

# Direttiva 96/96/CE

# Direttiva 99/52/CE

# Direttiva 2001/9/CE

# Direttiva 2001/11/CE

# Direttiva 2003/27/CE

# Direttiva 2009/40/CE

# Direttiva 2010/48/UE

 

Ulteriori disposizioni saranno operative al momento del recepimento della Direttiva 2014/45/UE.

A livello nazionale, il DM n.408 del 06/08/1998, che ha recepito la direttiva 96/96/CE, costituisce il testo fondamentale su cui si basano le modalità di svolgimento delle revisioni dei veicoli, sebbene lo stesso sia stato integrato e rivisitato dal DM 13/10/2011 ovvero il recepimento della direttiva 2010/48/UE.

Al fine di garantire l’uniformità dei controlli del parco circolante a livello nazionale e nel rispetto prevalente della sicurezza della circolazione stradale, si stabilisce che le operazioni di revisione devono essere svolte secondo i principi enunciati nell’Allegato 1 che fa parte integrante della presente circolare e che costituisce il testo di riferimento per gli operatori. Detta tabella è suddivisa in tre colonne ovvero elemento da controllare, metodo, motivazione di esito non regolare.

Per una più semplice e immediata lettura delle norme è stato, inoltre, redatto l’Allegato 2 che suddivide i controlli che devono essere effettuati durante l’operazione di revisione in:

- Controlli strumentali (colonna A);

- Controlli visivi impliciti al controllo strumentale (colonna B);

- Controlli visivi espliciti non compresi nei controlli strumentali (colonna C);

- Controllo visivi con mano d’opera effettuabili solo in officina (colonna D).

 

Dall’esame di detta tabella sono pertanto da ritenersi assolti e conformi i controlli riportati nella colonna B quando il controllo strumentale riportato in colonna A ha dato esito positivo.

I controlli visivi ricompresi nella colonna C devono essere effettuati dall’operatore durante le revisioni.

Nella colonna D sono invece riportati i controlli visivi con mano d’opera che non possono essere svolti dagli operatori durante l’attività di revisione perché il controllo degli stessi presuppone lo smontaggio di alcune parti del veicolo in contrasto con quanto riportato dalla direttiva 2010/48/UE o l’utilizzo di attrezzatura specifica non presente in sede di revisione.

I controlli sono stati espressamente esplicitati nell’Allegato 3 per una più rapida utilizzazione. La verifica di detti elementi sarà pertanto effettuata dall’officina che esegue la manutenzione ordinaria e/o straordinaria sul veicolo e sarà opportunamente certificata dalla stessa sul retro del nuovo modello TT2100 come esplicitato al successivo punto 5.

Gli allegati 2 e 3 non riportano i controlli non obbligatori contrassegnati dal simbolo (X)/(XX) e indicati nell’allegato 1.

 

2) Nastro Operativo:

Sulla base dell’esperienza acquisita e nel rispetto delle tempistiche stabilite, sia a livello di Stati Comunitari che Extra-Comunitari, si ritiene che la durata minima che consenta di effettuare i controlli previsti dalle norme in sede di revisione di un veicolo possa essere così stabilità:


- Autobus 30 minuti;

- Autoveicoli > 3,5 t 20 minuti;

- Rimorchi/semirimorchi > 3,5 t 15 minuti;

- Autoveicoli > 3,5 t, + ADR (DTT306) 30 minuti;

- Rimorchi/semirimorchi > 3,5 t + ADR (DTT306) 30 minuti.

 

Qualora il funzionario tecnico sia affiancato da un assistente, i tempi previsti potranno essere opportunamente ridotti. Al fine di non vanificare la ratio delle disposizioni temporali delle operazioni di revisione, che mirano ad individuare i tempi minimi per l’espletamento delle stesse, a tutela della sicurezza della circolazione, e allo stesso tempo valutare l’apporto fornito dal personale in ausilio, si può prevedere, per ogni tipologia di attività, l’aggiunta di uno slot di durata pari a 15 minuti per ogni ora di nastro operativo.

 

Es.

nastro operativo 6 h = 6x15min= 90 min;

nastro operativo 4 h = 4x15min= 60 min.

 

3) Attività di supporto:

La circolare prot. 858 RU del 01/04/2015 e la nota prot. 1113 del 13/05/2015, prevedono, qualora possibile, la presenza, durante lo svolgimento delle operazioni di revisione, di personale di “supporto” al funzionario tecnico. Il personale di supporto, ove comandato, è chiamato ad effettuare i controlli strumentali utilizzando il prova fari, l’opacimetro, l’analizzatore e il fonometro e deve consegnare al tecnico i referti delle prove strumentali firmate, quando possibile, da allegare al mod TT2100, in alternativa quando lo strumento non è dotato di stampante o temporaneamente non utilizzabile, annoterà soltanto sul mod. TT2100 gli esiti dei controlli effettuati. Il citato modello e le stampe delle prove, debitamente datate e firmate, dovranno essere, in tutti i casi consegnati al funzionario tecnico per la valutazione finale essendo lo stesso responsabile del procedimento.

 

4) Revisione Autobus:

Al fine di ottimizzare le attività di competenza specifiche relative alla figura professionale di Ingegnere e nel contempo non causare disservizi all’utenza si ritiene di dover modificare quanto previsto dalla circolare prot. 2405 del 21/07/2014. In particolare si stabilisce che la revisione degli autobus possa essere effettuata, oltre che nel rispetto di quanto disposto dalla citata circolare, anche presso tutte le sedi appartenenti all’Ufficio dirigenziale di appartenenza della ditta.

 

5) Nuovo modello TT 2100 (allegato 4)

Al fine di rendere operative le procedure introdotte si ritiene necessario modificare l’attuale modello TT 2100 e integrarlo, sul retro, con le dichiarazioni di assunzione di responsabilità che dovranno essere obbligatoriamente compilate, quando ricorre il caso, dai soggetti interessati.

Il modello nella parte anteriore contiene:

- i dati ricavati dal sistema informatico di questa Amministrazione a seguito di specifica richiesta (dati proprietario, dati del veicolo, data e orario di prenotazione, eventuale autorizzazione alla circolazione) ;

- i controlli da effettuare con la trascrizione dei dati risultanti dalle verifiche, suddivisi per competenze;

- l’esito della revisione (regolare, ripetere, sospeso) con l’indicazione puntuale delle eventuali irregolarità riscontrate.

 

Sul retro del modello, stampato informaticamente, sono presenti le assunzioni di responsabilità che dovranno essere debitamente compilate e firmate. Si specifica che nel caso di trasporto cose si dovrà dichiarare l’iscrizione Albo-REN o licenza conto proprio mentre nel caso di trasporto persone l’iscrizione REN o autorizzazione conto proprio, secondo il caso.

Il legale rappresentante dell’officina invece dovrà dichiarare di aver posto il veicolo a corretta manutenzione ed in particolare che sono stati controllati e riconosciuti conformi alla norma tutti i punti indicati nella colonna D dell’Allegato2 ed esplicitati nell’Allegato3. E’ superfluo ricordare che essendo il nuovo modello, utilizzato per tutte le categorie di veicoli da sottoporre a revisione, dovrà essere compilato nelle varie parti a seconda del caso che ricorre.

 Nb) La presente Circolare entra in vigore per le prenotazioni registrate dal giorno 13 Marzo 2017 e per le operazioni previste successivamente a detta data secondo l’eventuale calendario di sedute già programmate.

 

 

 - CLICCA QUI PER SCARICARE LA CIRCOLARE ORIGINALE (FORMATO PDF)

 

 

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