Normative
Per i giudici e la Legge, l'ex Art.186 del Codice della Strada, ovvero il rifiuto di sottoporsi all'etilometro rivolto alle forze dell'ordine, su strada privata non costituisce reato!
"Vi è mai successo, magari dopo una festa o una cena con gli amici, di alzare un pò il gomito, un pò ubriachi, di mettervi in macchina, percorrere qualche decina di metri su un vialetto non soggetto ad uso pubblico, per raggiungere la Provinciale o la Statale?" Beh, da oggi ai poliziotti o ai tutori dell'ordine potrete rispondere candidamente alla maniera di Peppino di Capri: "Nun è peccato!". Evitare di sottoporsi all'alcol test, adducendo di trovarvi su di una strada privata, è possibile e non è più reato. In dibattimento, i giudici togati con la sentenza n. 918 del 17 Novembre 2016, replicano che le norme del nuovo Codice della Strada si applicano nella loro interezza solo su: "Aree ad uso pubblico, destinate alla circolazione di pedoni, veicoli ed animali". Indi per cui, ai sensi dell'Art. 2 del Codice della Strada, restano escluse tutte le altre zone ugualmente destinate alla circolazione, ma di uso privato. I reati attinenti alla guida in stato di ebbrezza ed all'obbligo di sottostare al relativo controllo dell'etilometro, come il reato di rifiuto di sottoporsi al controllo, sono inseriti, come specificamente attinenti alla circolazione dei veicoli, quindi la normativa del codice stradale è il presupposto della loro sussistenza. Essi sono reati solo ed in quanto siano realizzati tutti gli elementi costitutivi dei medesimi: l'applicabilità del Codice, compresa la circolazione su strada o area pubblica, è essenziale perché gli eventi possano esser considerati come reato. Se risulta che la strada è privata e non percorsa da una collettività di persone con l'intenzione di agire "uti cives", ma da pochi frequentatori "uti singuli", potete opporvi alla richiesta delle forze dell'ordine, sostenendo l'inapplicabilità delle sanzioni, comprese quelle penali, per violazione del principio di legalità, per carenza di legittimità degli organi di polizia a richiedere gli accertamenti del tasso alcolemico e la legittimità del rifiuto. Ogni controllo che avviene su strade private - non soggette ad uso pubblico - sarà da ora in poi, da considerarsi fuori dall'area di controllo finalizzato alle contestazioni previste dal Codice. Anche la Corte di Cassazione interviene nel merito, precisando che le norme del codice, trovano diretta applicazione in relazione alla circolazione dei veicoli sulle strade aperte al pubblico transito, mentre assumono unicamente il valore di criteri e canoni di diligenza e prudenza, in relazione allo spostamento di veicoli all'interno di aree private non aperte alla pubblica circolazione!
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