Normative
Per tutti gli automobilisti che si preparano all'esodo ferragostano, il Ministero dell’Interno, conferma l’obbligo della targa ripetitrice, oltre che per i carrelli appendice, anche per i rimorchi immatricolati prima del 20 Febbraio 2013!
Il Ministero dell’Interno, in una recente circolare, conferma l’obbligo della targa ripetitrice, oltre che per i carrelli appendice, anche per i rimorchi immatricolati prima del 20 Febbraio 2013. La Legge n.120 del 29 Luglio 2010 modifica il "vecchio" Art. 100 del Codice della Strada, riguardo i rimorchi, che, in quanto immatricolati e quindi muniti di targa propria, non devono più esporre posteriormente la riproduzione della targa motrice, ma la deroga varrà solo per i rimorchi dotati delle nuova targa di immatricolazione (contraddistinta da sequenza alfanumerica che inizia con la lettera X) rilasciata dal 20 Febbraio 2013, data di effettiva entrata in vigore delle modifiche al regolamento del cds apportate dagli artt.2-7 del D.P.R n.198 del 28 Settembre 2012. È fatta salva la possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al periodo precedente, in tal caso non dovranno essere muniti della targa ripetitrice. Sempre in merito alla targa dei rimorchi, il comma ter dell’Art. 100 del Codice stradale, prevede che essa debba essere posizionata sul lato posteriore. L’Art. 235, comma 7, del Codice riguardante le norme transitorie relative al Titolo III, ha previsto l’applicazione delle disposizioni relative alle targhe soltanto a partire dal 1° Ottobre 1993. Sui rimorchi immatricolati prima di tale data può essere mantenuta la targa installata lateralmente nella parte destra del veicolo, come previsto dal Codice della Strada in vigore antecedentemente, dal D.P.R n.393 del 1959 e dal regolamento di esecuzione. L'Art. 336 di quest’ultimo, disponeva come la targa di riconoscimento per i rimorchi doveva essere fissata sul lato destro del veicolo, (leggasi Circolare n. 300/A/21050/105/20/1 del 10 Gennaio 1994 del Ministero degli Interni, ndr). Tutti i rimorchi, in quanto immatricolati prima del 20 Febbraio 2013, dovranno quindi esporre sul retro la targa ripetitrice secondo le previgenti disposizioni. Il Ministero dell'Interno precisa inoltre che il fermo amministrativo per 3 mesi o la confisca in caso di reiterazione dell'infrazione, dovranno essere applicati al solo rimorchio, anche qualora la targa ripetitrice venisse collocata immediatamente dopo l’accertamento della violazione.
* Posizione delle Targhe su tutti i Veicoli a Motore!
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