Attualità
Come noto, il termine di scadenza per coloro i quali avevano ottenuto il Certificato di Qualificazione del Conducente per documentazione era il 9 Settembre 2013, poi prorogato al 9 Settembre 2015.
Ad una attenta lettura del Decreto 20 Settembre 2013, di cui riportiamo il comma 10, Art.13, occorre fare riferimento alla data dell’attestato di fine corso e non alla data di presentazione della domanda di duplicato (il riferimento è: “La frequenza ad un corso di formazione periodica”, ndr). Pertanto, a nostro parere, se un titolare di CQC ha frequentato un corso di formazione periodica entro il 9 Settembre 2017 (entro cioè 2 anni dalla scadenza, ndr) ha diritto a rinnovare la carta di circolazione SENZA dover sostenere nuovamente l’esame di cui al comma 11, ovvero la “formazione iniziale”. Nel caso siano trascorsi più di 2 anni dalla scadenza, il titolare della CQC dovrà comunque frequentare un corso di formazione periodica e sostenere l’esame di formazione iniziale e non l’esame di revisione.
Possono quindi guidare solo 2 categorie di Autisti:
1) quelli che hanno già la nuova patente con la scadenza della CQC dopo il 9 Settembre 2016;
2) quelli che hanno terminato il corso e presentato la domanda di rinnovo di validità entro tale data.
NB: ogni autotrasportatore sorpreso a guidare un autoveicolo per trasporto merci, che richieda patente superiore senza avere almeno la domanda di rinnovo, saranno puniti con una sanzione amministrativa di 400 euro e il fermo amministrativo del veicolo per 60 gg.
Comma 11.
Il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire da 3 anni e 6 mesi antecedenti la data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente. La frequenza di un corso di formazione periodica:
a) prima della data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente, comporta il rinnovo della stessa senza soluzione di continuità;
b) entro un periodo non superiore a 2 anni dalla data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente, comporta il rinnovo della stessa a decorrere dalla data indicata sull'attestato di frequenza di cui al comma 9: dalla data di scadenza della validità e fino alla data di rilascio del predetto attestato è vietato l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e merci;
c) oltre il periodo di 2 anni di cui alla lettera b), comporta che, ai fini del rinnovo della carta di qualificazione del conducente, è necessario sostenere, con esito positivo, l'esame di cui all'Art. 11, comma 1: "Dalla data di scadenza della validità e fino alla data di superamento delle prove d'esame, è vietato l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose".
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