Normative
Il regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo del 21 Ottobre 2009, stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada che prevede le condizioni relative al Requisito di stabilimento!
E' in corso di pubblicazione il Decreto Dirigenziale che stabilisce le norme di attuazione e le condizioni necessarie per la dimostrazione del requisito di STABILIMENTO. Salvo modifiche dell'ultima ora, il requisito di stabilimento, di cui all’articolo 5 del Regolamento (CE) 1071/2009 e di cui all’articolo 5 del Decreto Dirigenziale 25 novembre 2011 del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, è soddisfatto dalle imprese di autotrasporto su strada per conto di terzi se rispettano, tra le aqltre norme dettate dalla normativa vigente e che entreranno in vigore nei prossimi giorni, le seguenti condizioni:
......
" a) fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa, ai diversi fini, relativamente alla
sede civilistica principale o secondaria, dispongono di una sede effettiva e stabile
situata nel territorio dello Stato italiano;
b) una volta concessa l’autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore
su strada per conto di terzi, dispongono a idoneo titolo, in base alle disposizioni
vigenti, di almeno un autoveicolo rientrante nel campo di applicazione del
Regolamento (CE) 1071/2009;
c) svolgono in modo efficace e continuativo le attività concernenti i veicoli di cui alla
lettera b) presso una sede operativa situata nel territorio dello Stato italiano."
(Caratteristiche del requisito e dimostrazione)
1. La condizione di cui all’articolo 1, lettera a), è dimostrata e mantenuta:
a) per tutte le imprese, nonché per i consorzi e le cooperative iscritte alla sezione
speciale dell’Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui
all’articolo 1, comma quarto, della legge 6 giugno 1974 n. 298, con la disponibilità
di uno o più locali adibiti ad uso ufficio, in proprietà, in usufrutto, in leasing, ovvero
in locazione o in comodato, purché, in questi ultimi due casi, tramite contratto
regolarmente registrato;
b) in alternativa alla lettera a), presso la residenza anagrafica italiana del titolare per le
imprese individuali, mentre per le società di persone, esclusivamente ai fini del
possesso del requisito di stabilimento, con l’elezione di domicilio, ai sensi
dell’articolo 47 del Codice Civile, presso la residenza anagrafica italiana di un legale
rappresentante. Agli stessi fini, la medesima elezione di domicilio, presso la
residenza anagrafica italiana di un amministratore, può essere fatta per le società a
responsabilità limitata unipersonali se tale amministratore sia anche l’unico socio.
Inoltre, un’impresa di trasporto su strada di cose associata ai consorzi o alle
cooperative iscritte alla sezione speciale dell’Albo citata alla lettera a) che precede,
può eleggere domicilio, ai sensi dell’articolo 47 del Codice Civile, ai fini del
requisito di stabilimento di cui alla presente lettera, presso il consorzio o la
cooperativa purché rispondano alle condizioni di cui all’articolo 55 della legge 23
luglio 2009, n. 99 e confermino tale elezione di domicilio attraverso il modello
Allegato B di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo.
2. Presso la sede di cui al comma 1 sono conservati, a disposizione dell’Autorità competente
individuata ai sensi dell’articolo 9 del citato decreto 25 novembre 2011, i seguenti
documenti principali:
a) i documenti contabili, relativi alla gestione economica e patrimoniale la cui
conservazione è prevista dalla normativa vigente;
b) i documenti fiscali relativi all’assolvimento delle imposte dirette e dell’IVA (registri
delle fatture emesse e registri delle fatture di acquisto nonché, per le imprese di
trasporto su strada di persone, anche i documenti relativi ai titoli di trasporto
rilasciati ai viaggiatori);
c) i documenti di gestione del personale e, in particolare, quelli relativi ai lavoratori
subordinati, quali, ad esempio, il libro unico;
d) i documenti contenenti i dati relativi ai tempi di guida e di riposo dei conducenti,
quali, ad esempio, i fogli di registrazione giornalieri del cronotachigrafo analogico
degli autoveicoli in disponibilità, o i supporti informatici delle registrazioni delle
carte tachigrafiche del tachigrafo digitale;
e) i documenti di trasporto, quali, ad esempio, l’originale della licenza comunitaria,
sempre che l’impresa ne sia titolare, e, per le sole imprese di trasporto su strada di
persone, anche i documenti di controllo relativi ai servizi occasionali in ambito
comunitario;
f) qualsiasi altra documentazione cui l’Autorità competente debba poter accedere per la
verifica delle condizioni stabilite dal Regolamento (CE) 1071/2009.
3. Fermo il possesso dei locali nei modi di cui al comma 1 del presente articolo, la
documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2 può essere conservata
anche presso la sede di un domiciliatario fiscale, mentre quella di cui alle lettere d) ed e) del
medesimo comma può essere conservata anche, a titolo gratuito, presso la sede, anche
periferica, di un’associazione nazionale di categoria delle imprese di trasporto su strada di
persone o di un’associazione provinciale di categoria degli autotrasportatori di cose presente
nel Comitato Centrale dell’Albo degli autotrasportatori, ovvero anche presso la sede di
un’impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto
1991, n. 264. Le imprese di trasporto su strada di cose appartenenti ad un consorzio o a una
cooperativa iscritti nella sezione speciale dell’Albo degli autotrasportatori, possono far
conservare la documentazione di cui alle lettere a), b) e c), nonché quelle di cui alle lettere
d) ed e), del precedente comma 2 dal consorzio o dalla cooperativa di appartenenza, e in tal
caso il consorzio o la cooperativa rendono la dichiarazione prevista nell’Allegato B di cui al
quarto periodo del comma 5 del presente articolo. Ove il consorzio o la cooperativa
menzionati conservino presso un domiciliatario fiscale la propria documentazione di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 2 del presente articolo, non possono essere a loro volta
domiciliatari della stessa documentazione delle imprese consorziate od associate, né far
conservare dal proprio domiciliatario fiscale la documentazione delle imprese consorziate o
associate. La dimostrazione di quanto previsto alle lettere a) o b) del comma 1 del presente
articolo, è effettuata dal rappresentante legale dell’impresa, mediante una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta in conformità all’Allegato A al presente
decreto. Nei casi descritti nel primo e secondo periodo del presente comma, il soggetto che
rende la dichiarazione di cui all’Allegato A deve inserire nella stessa l’esatta individuazione
del domiciliatario, con l’indicazione della documentazione dallo stesso conservata.
4. La condizione di cui all’articolo 1, lettera b), è dimostrata con l’aver immesso in
circolazione o con l’immissione in circolazione di uno o più autoveicoli, ai sensi
dell’articolo 9, commi 9, 10 e 12, del decreto 25 novembre 2011 del Capo Dipartimento per
i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, per l’esercizio
dell’autotrasporto su strada per conto di terzi, ed è mantenuta con il permanere nella
disponibilità, sempre ai sensi delle disposizioni vigenti, comprese quelle di accesso al
mercato, di uno o più autoveicoli. Nel caso di consorzi o cooperative iscritti alla sezione
4 speciale dell’Albo degli autotrasportatori, privi di autoveicoli in disponibilità, la condizione
di cui all’articolo 1, lettera b), è dimostrata attraverso gli autoveicoli immessi in
circolazione dalle imprese consorziate o associate.
5. La condizione di cui all’articolo 1, lettera c), è soddisfatta se l’impresa di trasporto su
strada, ovvero il consorzio o la cooperativa iscritti alla sezione speciale dell’Albo Nazionale
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all’articolo 1, comma quarto, della
legge 298/1974, possiede, negli stessi modi di cui al comma 1, lettera a), del presente
articolo, la sede operativa dove viene svolta in maniera efficace e continuativa l’attività di
manutenzione dei veicoli in disponibilità, riconosciuta come officina interna ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558; tale sede
operativa può fare parte della sede effettiva e stabile di cui all’articolo 1), lettera a). La
condizione di cui al periodo precedente è dimostrata dal rappresentante legale dell’impresa
mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità con
l’Allegato A (in corso di pubblicazione) . In alternativa a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, la sede
operativa può essere individuata formalmente presso una officina di riparazioni esterna,
esercente regolarmente l’attività, ai sensi della legge 2 maggio del 1992, n. 122, almeno per
le sezioni meccanica-motoristica ed elettrauto, sempre attraverso la dichiarazione sostitutiva
di cui al periodo precedente. Inoltre, per un’impresa di trasporto su strada di cose associata
ai consorzi o alle cooperative di cui al primo periodo la sede operativa può essere indicata
presso l’officina del consorzio o della cooperativa di appartenenza, con una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal rappresentante legale dell’impresa stessa e
redatta secondo il modello Allegato A al presente decreto, nonché dal legale rappresentante
del consorzio o della cooperativa, secondo il modello Allegato B al presente decreto (in corso di pubblicazione).
6. Qualora si verifichino, ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, modifiche del luogo
e dei luoghi di stabilimento ovvero la cessazione del rapporto di conservazione della
documentazione, ovvero ancora la cessazione di quello di manutenzione dei veicoli,
l’impresa di trasporto su strada, nonché il consorzio o la cooperativa, provvedono a darne
comunicazione, entro trenta giorni, all’ufficio della Motorizzazione Civile competente per la
sede principale. A tale fine, il rappresentante legale provvede nuovamente a presentare la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità con quanto contenuto
nell’Allegato A (in corso di pubblicazione), eventualmente corredata della dichiarazione di cui all’Allegato B (in corso di pubblicazione).
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