Normative
Rettifica della norma europea n. 29058 del 30 Dicembre 2016 sulla "Classificazione dei veicoli trainati e ganci di traino". (Circolare Prot. n° 134 del 4 Gennaio 2018).
Oggetto: Regolamento (UE) "MR" n.167/2013 relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali. Rettifica della Circolare prot. 29058 del 30.12.2016: "Classificazione dei veicoli trainati e ganci di traino".
Con la Circolare n. 4485 del 23/02/2016 sono state fomite le prime disposizioni attuative della nuova normativa.
Al paragrafo 2 della medesima sono state riportate le definizioni dedotte dalla MR e relative ai veicoli trainati, e cioè: art. 3, punto 9) “rimorchio” [classificazione R] e punto 10) “attrezzatura intercambiabile trainata” [classificazione S]. Nel medesimo paragrafo sono state poi evidenziate le analogie e differenze con le definizioni e classificazioni del Codice della Strada italiano. Ciò premesso, in sede di prima applicazione della nuova normativa è risultato necessario chiarire le definizioni anzidette ed in particolare relativamente a quella del “rimorchio” laddove viene indicato un rapporto pari o superiore a 3,0 fra massa massima a pieno carico e massa a vuoto quale condizione per l’inquadramento nella categoria R.
Si riporta la definizione di rimorchio in base al testo in lingua italiana della MR: “Qualsiasi veicolo agricolo o forestale destinato essenzialmente a essere rimorchiato da un trattore e destinato essenzialmente al trasporto di carichi o al trattamento di materiali, in cui il rapporto tra massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile e massa a vuoto del veicolo è pari o superiore a 3,0”. Le necessità di chiarimento in merito ad una corretta interpretazione della norma, sono state manifestate anche da altre Autorità di omologazione dei Paesi UE, per cui la scrivente Amministrazione ha ritenuto opportuno interpellare la Commissione europea. La Commissione ha chiarito, con specifica nota della competente Unità, che il rapporto pari o superiore a 3,0 deve intendersi riferito solo alla seconda tipologia di rimorchi, cioè quelli destinati essenzialmente al trattamento dei materiali. Per la prima tipologia, cioè quelli destinati essenzialmente al trasporto, non sussiste tale vincolo in quanto la destinazione del veicolo (trasporto di carichi) è sufficiente a definirne l’inquadramento nella categoria R indipendentemente dal rapporto fra massa massima a pieno carico e massa a vuoto. Quanto sopra esposto conferma altresì la definizione e l’inquadramento dei veicoli trainati di cui all’art. 3, punto 10) “attrezzature intercambiabili trainate” dal momento che tali veicoli devono sempre essere caratterizzati, oltre che da una specifica attrezzatura, anche da un rapporto inferiore a 3,0 fra massa complessiva a pieno carico e la massa a vuoto, se ovviamente sono attrezzati anche per il carico.
NB: un veicolo trainato “spandiliquame” munito quindi di una specifica attrezzatura per il trattamento dei materiali (il liquame) e per il carico/scarico del medesimo materiale, sarà inquadrato come R se il rapporto “r” è pari o superiore a 3,0, mentre sarà da inquadrare come S se il rapporto “r” è inferiore a 3,0.
Ganci di traino:
La circolare contenente le procedure di trasposizione nel fornire indicazioni per la compilazione del fac-simile della carta di circolazione dell’Allegato tecnico, ha proposto alcune notazioni, al fine di rendere edotti gli utilizzatori e gli Organi di polizia stradale dei vincoli previsti in sede di accoppiamento tra veicolo trattore e veicolo trainato. In sede di applicazione della normativa sono emerse perplessità relative alle tipologie degli organi di accoppiamento meccanico (ganci ed occhioni) ad alla loro conformità agli standard nazionali (CUNA) e intemazionali (ISO), come del resto già contemplato nella tabella allegata alla circolare medesima quale Allegato 8. Pertanto si ritiene necessario rettificare la formulazione del paragrafo 1.2.3 della circolare nelle sezioni ove vengono indicate le tipologie degli organi di agganciamento meccanico.
Modifiche alla circolare n. 29058 del 30.12.2016:
Per quanto riportato nelle premesse di cui sopra, la circolare contenente le procedure di trasposizione delle omologazioni globali, è modificata come segue.
I testi dei paragrafi 1.2.2 e 1.2.3 che seguono annullano e sostituiscono quelli contenuti nella circolare citata in oggetto. Le sezioni modificate sono state evidenziate per comodità di lettura con il carattere sottolineato.
1.2.2. La Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3 procede all'esame della documentazione, definisce il facsimile della carta di circolazione e dell’allegato tecnico per ogni tipo/variante/versione (TW) del veicolo di cui trattasi ed attribuisce per ogni fac-simile un codice di immatricolazione, registrando i dati nel sistema informatico centrale CED deH'Amministrazione. E’ concessa al costruttore (o al mandatario) la facoltà di richiedere la trasposizione solo dei TW di cui ha interesse per la trasposizione e non di tutti quelli inseriti nel fascicolo dell’omologazione comunitaria; l’eventuale successiva richiesta di trasposizione di TW non ricompresi nella primaria richiesta, soggiace, come di norma, ad una nuova istanza in carta legale.
A fronte della presentazione presso gli Uffici periferici (UMC dell’Amministrazione) del COC recante il codice di immatricolazione ovvero del COC corredato della dichiarazione per l'immatricolazione, unitamente alla copia conforme dell’Allegato tecnico quando previsto (la copia deve essere dichiarata conforme a cura del costruttore o mandatario), sarà possibile rimmatricolazione/immissione in circolazione con l’emissione della carta di circolazione (o del certificato di idoneità tecnica alla circolazione). Nelle more di ridefinire la classificazione dei veicoli trainati tramite specifico provvedimento al fine di dettare una puntuale corrispondenza fra le categorie previste in sede europea e le categorie del Codice della Strada, si utilizzeranno i codici meccanografici dei “rimorchi agricoli” e delle “macchine operatrici agricole trainate” come da Avviso n. 52 del CED in data 4/8/1997 (che ad ogni buon fine si allega come allegato n.7) e successive integrazioni, coerentemente con l’attribuzione della categoria S o R prevista nell'atto di omologazione. Si utilizzeranno le righe descrittive e/o l’Allegato tecnico parte integrante della carta di circolazione per riportare, se necessario, le indicazione delle attrezzature, delle prescrizioni per la circolazione ed altre eventuali informazioni colleqate all’inquadramento del veicolo.
Il certificato di idoneità è altresì previsto per i rimorchi di categoria R aventi massa complessiva non superiore a 1,5 t, larghezza non superiore a 2,00 m e lunghezza, compresi gli organi di traino, non superiore a 4,00 m in quanto considerati parte integrante della trattrice che li traina ai sensi dell’art. 57, comma 2 lettera b2) del Codice della Strada.
1.2.3 Nella compilazione del facsimile della carta di circolazione o nell’Allegato tecnico che fa parte integrante della medesima, verrà utilizzata una o più delle seguenti notazioni, al fine di rendere edotti gli utilizzatori e gli Organi di polizia stradale dei vincoli previsti in sede di accoppiamento dei veicoli:
a) trattrice agricola non atta al traino: “veicolo non abilitato al traino di alcun tipo di rimorchio o macchina operatrice agricola trainata";
b) trattrice agricola atta al traino munita esclusivamente di impianto di tipo pneumatico per la frenatura del rimorchio: “è ammesso il traino di rimorchi agricoli o attrezzature intercambiabili trainate (macchine operatrici agricole trainate) omologati secondo il Regolamento UE 167/2013 nei limiti di massa rimorchiabile come indicato nell’Allegato tecnico parte integrante della carta di circolazione. E’ ammesso altresì il traino di rimorchi agricoli o di macchine operatrici agricole trainate circolanti in Italia e omologati/approvati secondo le norme nazionali, nei limiti di massa rimorchiabile sopra indicata se la trattrice è equipaggiata:
- con gancio di traino omologato CE/UE del tipo a perno fisso (riferito alla norma ISO 6489-5:2011) se il veicolo trainato è munito di occhione con sezione a cavità cilindrica/torica rispondente alla norma CUNA NC 438-06;
- con gancio di traino omologato CE/UE del tipo a oiton (riferito alla norma ISO 6489-4:2004) se il veicolo trainato è munito di occhione con sezione a cavità torica di categoria F2 rispondente alla norma CUNA NC 438-06;
- con gancio di traino omologato CE/UE del tipo a uncino (riferito alla norma ISO 6489-1) se il veicolo trainato è munito di occhione con sezione a cavità torica di categoria F2 rispondente alla norma CUNA NC 438-06;
- con barra di traino omologata CE/UE di categoria 4 (riferita alla norma ISO 6489-3) se il veicolo trainato è munito di occhione con sezione a cavità cilindrica/torica di categoria F1 e F3 rispondente alla norma CUNA NC 438-06.
E’ obbligo dell’utilizzatore la verifica del corretto accoppiamento dei dispositivi di attacco meccanico secondo le indicazioni fornite dai costruttori dei veicoli e dei dispositivi, nonché la verifica di compatibilità dei giunti di accoppiamento (del tipo CUNA e/o ISO) delle connessioni pneumatiche".
c) trattrice agricola atta al traino munita sia di impianto di tipo pneumatico che di impianto idraulico del tipo a due condotte per la frenatura dei rimorchi: “è ammesso il traino di rimorchi agricoli o attrezzature intercambiabili trainate (macchine operatrici agricole trainate) omologate secondo il Regolamento UE 167/2013 nei limiti di massa rimorchiabile come indicato nell’Allegato tecnico parte integrante della carta di circolazione. E’ ammesso altresì il traino di rimorchi agricoli o di macchine operatrici agricole trainate, muniti di impianto di tipo pneumatico, circolanti in Italia e omologati/approvati secondo le norme nazionali, nei limiti di massa rìmorchiabile sopra indicata se la trattrice è equipaggiata:
- con gancio di traino omologato CE/UE del tipo a perno fisso (riferito alla norma ISO 6489-5:2011) se il veicolo trainato è munito di occhione con sezione a cavità cilindrica/torica rispondente alla norma CUNA NC 438-06;
- con gancio di traino omologato CE/UE del tipo a piton (riferito alla norma ISO 6489-4:2004) se il veicolo trainato è munito di occhione con sezione a cavità torica di categoria F2 rispondente alla norma CUNA NC 438-06;
- con gancio di traino omologato CE/UE del tipo a uncino (riferito alla norma ISO 6489-1) se il veicolo trainato è munito di occhione con sezione a cavità torica di categoria F2 rispondente alla norma CUNA NC 438-06;
- con barra di traino omologata CE/UE di categoria 4 (riferita alla norma ISO 6489-3) se il veicolo trainato è munito di occhione con sezione a cavità cilindrica/torica di categoria F1 e F3 rispondente alla norma CUNA NC 438-06. E’ obbligo dell’utilizzatore la verifica del corretto accoppiamento dei dispositivi di attacco meccanico secondo le indicazioni fornite dai costruttori dei veicoli e dei dispositivi, nonché la verifica di compatibilità dei giunti di accoppiamento (del tipo CUNA e/o ISO) delle connessioni pneumatiche/idrauliche.
d) trattrice agricola atta al traino che, oltre ad almeno uno degli impianti regolamentati (pneumatico o idraulico a due condotte) è munita di impianto idraulico del tipo a una condotta: il Regolamento UE 2015/68 (Allegato XIII- par. 3) prevede la possibilità che per un periodo transitorio di 5 anni (cioè fino al 31.12.2020) le trattrici agricole da immatricolare possano essere allestite con un impianto di frenatura “a singola linea” omologato in conformità al predetto regolamento UE. Poiché le prescrizioni tecniche deirimpianto “a singola linea" sono equivalenti all’attuale Tabella CUNA NC 341-01, il collegamento con i veicoli rimorchiati muniti di frenatura idraulica e circolanti in Italia, omologati secondo le norme nazionali, può essere effettuato in sicurezza senza particolari incombenze. La dicitura da riportare è la seguente: “è ammesso il traino di rimorchi agrìcoli o attrezzature intercambiabili trainate (macchine operatrici agricole trainate) omologati secondo il Regolamento UE 167/2013 nei limiti di massa rimorchiabile come indicato nell’Allegato tecnico parte integrante della carta di circolazione. E’ ammesso altresì il traino di rimorchi agricoli o di macchine operatrici agricole trainate circolanti in Italia e omologati/approvati secondo le norme nazionali nei limiti di massa rimorchiabile sopra indicata se la trattrice è equipaggiata:
- con gancio di traino omologato CE/UE del tipo a perno fisso (riferito alla norma ISO 6489-5:2011) se il veicolo trainato è munito di occhione con sezione a cavità cilindrica/torica rispondente alla norma CUNA NC 438-06;
- con gancio di traino omologato CE/UE del tipo a piton (riferito alla norma ISO 6489-4:2004) se il veicolo trainato è munito di occhione con sezione a cavità torica di categoria F2 rispondente alla norma CUNA NC 438-06;
- con gancio di traino omologato CE/UE del tipo a uncino (riferito alla norma ISO 6489-1) se il veicolo trainato è munito di occhione con sezione a cavità torica di categoria F2 rispondente alla norma CUNA NC 438-06;
- con barra di traino omologata CE/UE di categoria 4 (riferita alla norma ISO 6489-3) se il veicolo trainato è munito di occhione con sezione a cavità cilindrica/torica di categorìa F1 e F3 rispondente alla norma CUNA NC 438-06. E' obbligo dell’utilizzatore la verifica del corretto accoppiamento dei dispositivi di attacco meccanico secondo le indicazioni fornite dai costruttori deiveicoli e dei dispositivi, nonché la verifica di compatibilità dei giunti di accoppiamento (del tipo CUNA e/o ISO) delle connessioni pneumatiche/idrauliche.
e) rimorchi agricoli (categoria R) e attrezzature intercambiabili trainate (categoria S): “è ammesso l’abbinamento a trattrici agricole omologate secondo il Regolamento UE 167/2013 nei limiti di massa rimorchiabile come indicato nell’Allegato tecnico (parte integrante della carta di circolazione) del veicolo trattore. E’ ammesso l’abbinamento, per i soli veicoli muniti di impianto di frenatura pneumatica, con trattrici agricole, circolanti in Italia ed omologate secondo la previgente normativa (direttiva 74/150/CEE o 2003/37/CE e successive modificazioni) ovvero secondo le norme nazionali (Codice della Strada), nei limiti di massa rimorchiabile e rapporto di traino come indicato nella carta di circolazione o nell’Allegato tecnico (parte integrante della cada di circolazione) del veicolo trattore, solo se la trattrice è equipaggiata con gancio di traino omologato CE/UE (già previsto all’atto dell’omologazione comunitaria della trattrice) ovvero omologato secondo le norme nazionali con marcatura DGM, del tipo compatibile con il dispositivo di attacco del veicolo rimorchiato secondo quanto indicato nella tabella 2 dell’Appendice 1 dell’Allegato XXXIV del Regolamento UE 2015/208-2016/1788, tabella allegata alla presente (allegato n. 8), e specificato nella cada di circolazione del veicolo rimorchiato. E’ obbligo dell’utilizzatore la verifica del corretto accoppiamento dei dispositivi di attacco meccanico secondo le indicazioni fornite dai costruttori dei veicoli e dei dispositivi, nonché la verifica di compatibilità dei giunti di accoppiamento del tipo CUNA e/o ISO delle condotte pneumatiche/idrauliche".
f) trattrice agricola cingolata: valgono, secondo i casi, le medesime prescrizioni delle trattrici a ruote.
(Circolare Prot. n° 134 del 4 Gennaio 2018) (originale.pdf)
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