Normative
Determinazione dei diritti da corrispondere per l'ammissione agli esami per il conseguimento della nuova Patente Nautica. (Serie Generale n.49 del 28 Febbraio 2018)
Visto il Dlgs. n.171 del 18 Luglio 2005 e successive modificazioni, recante il nuovo Codice della Nautica da Diporto ed attuazione della Direttiva n.2003/44/CE a norma dell'Art. 6 della Legge n.172 dell'8 Luglio 2003;
Visto, l'Art. 64, comma 1, che dispone l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche e subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure;
Visto l'art. 64, comma 2, che prevede che l'ammontare del predetto diritto e stabilito annualmente con decreto del Ministro dei Trasporti;
Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti del 19 Marzo 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 158 del 9 Luglio 2012;
Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti del 12 Giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n.215 del 13 Settembre 2013;
Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti del 10 Settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n.285 del 9 Dicembre 2014;
Visto il decreto del Ministro dei Trasporti del 16 Febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n.99 del 29 Aprile 2016;
Visto il decreto del Ministro dei Trasporti del 10 Luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 190 del 16 Agosto 2017 ;
Vista la nota della Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne n. 1636 del 19 Gennaio 2018;
Considerato che non sono stati rilevati dall'amministrazione costi aggiuntivi per la gestione delle procedure relative agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche;
Ritenuto pertanto di non dover variare l'ammontare dei predetti diritti di ammissione;
Decreta:
Art. 1
Determinazione delle Tariffe
1. L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche e' subordinata al pagamento di un diritto di ammissione pari a:
- 20 euro per le categoria A e categoria C;
- 60 euro per la categoria B.
Art. 2
Modalita' di Pagamento
1. Il pagamento degli importi di cui all'Art.1 si effettua mediante versamento sul conto corrente postale della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio.
2. Nella causale occorre specificare: "Capo XV - Capitolo 3570 - Art.4 Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento della Patente Nautica, n.171, Art. 64 del Dlgs del 18 Luglio 2005".
Art. 3
Utilizzo dei proventi
1. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'Art.l sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione decorsi 30 gg. dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 Gennaio 2018
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Graziano DelRio
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