Normative
Ricorsi avversi al rilascio del titolo abilitativo alla guida!
Data pubblicazione : 2018-12-05
Articolo 120 del Codice della Strada. Ricorsi avversi, messa alla prova e riconseguimento della Patente B! (Prot. n.3015 del 29/11/2018)
Le ultime sentenze sui ricorsi contro la revoca della patente di guida per guida in stato di ebbrezza e stupefacenti!
Oggetto: Articolo 120 del Codice della Strada - Ricorsi avverso il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida. Messa alla prova e riconseguimento della patente.
Si fa seguito alla Circolare n.2582 del 3 Febbraio 2016 e alla Circolare n.23036 del 6 Novembre 2017 per trasmettere la decisione del Tribunale di Ancona RG 2018/3802 relativa ad un caso di diniego al rilascio del titolo abilitativo Ex Art. 120 del Codice della Strada.
Detta decisione risulta interessante in quanto evidenzia l'estraneità del Ministero alla procedura di cui all'Articolo 120 e soprattutto in quanto, ai fini dell'impugnativa del diniego al rilascio emesso dalla Motorizzazione Civile, ritiene necessaria la previa impugnativa dell'atto presupposto della Prefettura e cioè l'apposizione da parte della stessa dell'ostativo bloccante.
La decisione in parola precisa che nell'ambito della procedura telematica di cui all'Art. 120: “...il Ministero delle Infrastrutture prende atto dell'ostativo bloccante del rilascio di qualsivoglia patente di guida e ne fornisce gli estremi all'interessato. Costui, per porre in discussione la fondatezza dell'operato della Prefettura doveva effettuare l'accesso relativo alla documentazione in possesso della Prefettura per quindi impugnare il provvedimento con cui la Prefettura ha deciso di introdurre il nominativo di xxxx nella banca dati di coloro che non possono ottenere alcuna abilitazione alla guida dei veicoli".
E dunque: "...Il ricorrente non puo limitarsi ad impugnare l'atto finale, che ha motivazione adeguata e sufficiente nell'essere inserito il nominativo nella banca dati di coloro che sono privi dei requisiti morali, senza impugnare l'atto presupposto della Prefettura, che ha come diretta conseguenza il diniego della Motorizzazione".
La decisione conclude nel senso che: “...Il provvedimento sarebbe illegittimo solo in assenza di un input a monte della Prefettura, che se esistente doveva essere l'oggetto di impugnazione da parte dell'interessato".
Si ritiene che nei contenziosi in materia i principi sopra detti, unitamente alle linee di difesa già esposte, possano essere validamente utilizzati ai fini della difesa in giudizio di questa Amministrazione. Si coglie l'occasione per trasmettere altresì la autorevole sentenza del Consiglio di Stato, 111°Sezione, n.5491/2018 del 21 Settembre 2018 che si è pronunciato sul rapporto tra sentenza di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, per positivo esito della messa alla prova e il riconseguimento della patente.
Premesso che in tali casi la revoca della patente viene disposta dal Prefetto competente, il Consiglio di Stato precisa che non può conseguirsi un nuovo titolo di guida se non dopo che siano trascorsi tre anni dalla data in cui la sentenza di estinzione del reato sia divenuta irrevocabile.
ln sostanza, anche nel meccanismo imperniato sulla messa alla prova, l'accertamento del reato previsto dall'Art. 219, comma 3 ter: “...Non è affatto eliminato, ma resta comunque condizionato alla sentenza che prende atto del buon esito del periodo di prova (che potrebbe essere anche non favorevole ad un imputato che non presta le attività di pubblico interesse ovvero ricade nell'uso di sostanze psicotrope)".
Nello stesso senso si è espresso anche il Tribunale di Venezia con sentenza n.1834/2018 del 4 Ottobre 2018 nella quale, oltre a ribadire il concetto secondo cui per accertamento del reato di cui all'Art.219, comma 3 ter deve intendersi non l'accertamento amministrativo dell`infrazione bensi la pronuncia giurisdizionale sul reato e sul fatto, precisa che anche nel caso di sentenza declaratoria di estinzione del reato per superamento della messa alla prova è dal passaggio in giudicato di tale sentenza che comincia a decorrere il triennio di cui all'Art.219, comma 3 ter.
Ciò in considerazione del fatto che pur trattandosi di sentenza di estinzione del reato la stessa implica e presuppone un accertamento sul fatto nonché una considerazione in via incidentale della responsabilità dell'imputato posto che, in caso contrario, il giudice dovrebbe pronunciare sentenza di proscioglimento, ex Art.129 del Codice Penale (vedi in tal senso, Corte Costituzionale, sentenza n.91/2018).
La questione coinvolge in primo luogo le Prefetture ma presenta dei profili che interessano codesti Uffici. Le decisioni citate costituiscono una prima indicazione in materia ferme restando eventuali ulteriori indicazioni che dovessero provenire dal Ministero dell'Interno.
Si pregano codesti Uffici di far pervenire eventuali decisioni sull'argomento. Ci si riserva di fare seguito non appena in possesso di ulteriori elementi.
Il Direttore Generale
(Dott. Ing. Sergio Dondolini)
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