Normative
Oggetto: DM n.585 del 21 Dicembre 2017 - Art.2 - Approvazione imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi dei Cap.6.1, 6.5 e 6.6 dell'ADR/RID/ADN e dei Cap. 6.1, 6.5 e 6.6 del Codice IMDG.
Il D.M. 21 Dicembre 2017, n. 585 ha introdotto una serie di semplificazioni ed armonizzazioni relativamente al trasporto di merci pericolose e tra l'altro, anche all'approvazione ed al mantenimento in servizio di imballaggi destinati al trasporto di tali tipologie di merci.
I suddetti imballaggi devono possedere accertati requisiti che ne garantiscano sicurezza e solidità ed a tal fine i prototipi sono sottoposti ad una serie di prove il cui esito positivo porta all'approvazione del tipo di imballaggio in esame.
Ogni imballaggio approvato presenta una marcatura, in forma durevole e ben visibile, costituita da una sigla alfanumerica riportante, tra l'altro il marchio convenzionale delle Nazioni Unite (UN) comune alle diverse modalità di trasporto: ADR, RID, ADN ed IMDG Code.
Con il succitato D.M. 585/2017 si sono armonizzate le procedure per l'approvazione degli imballaggi stessi attribuendo ai Centri Prova Autoveicoli (CPA) ed Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) anche le competenze relative al trasporto marittimo (IMDG Code: International Maritime Dangerous Goods Code) mentre gli Organismi autorizzati dal Comado Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per l'approvazione degli imballaggi secondo il Codice IMDG possono, a richiesta, estendere la loro attività anche all'approvazione degli imballaggi per il trasporto secondo la modalità stradale (ADR), ferroviaria (RID) e navigazione interna (ADN).
Ciò premesso, al fine di dare avvio alle disposizioni impartite con D.M. 21 Dicembre 2017, n. 585 si forniscono le seguenti prime istruzioni operative per l'approvazione degli imballaggi, dei grandi imballaggi e contenitori intermedi, di cui ai capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 dell'ADR/RID/ADN ed ai capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 del Codice IMDG.
Pertanto, ferme restando le procedure amministrative e le competenze stabilite con D.D. del 10 Giugno 2004 (G.U. n. 146 del 24 Giugno 2004) e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto che l'Art. 2 del D.M. 21 Dicembre 2017 al comma 3 prevede che: "I Centri Prova Autoveicoli (CPA) e gli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) del Dipartimento secondo le competenze loro attribuite, provvedono all'approvazione ed all'effettuazione delle prove secondo le previsioni dei capitoli 6.1, 5.5 e 6.6 del Codice IMDG e le ulteriori disposizioni impartite dal Comando generale, di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi, sia nuovi che ricondizionati, che recano la marcatura UN".
I Centri prova autoveicoli provvedono all'approvazione ed al ricondizionamento degli imballaggi destinati al trasporto di merci pericolose con riferimento ai capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 dell' ADR/RID/ADN e del Codice IMDG; gli Uffici della Motorizzazione Civile provvedono all'effettuazione delle prove e verifiche iniziali, alle ispezioni periodiche e straordinarie anche nell'ipotesi di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi, sia nuovi che ricondizionati, approvati con riferimento al solo IMDG Code.
E' ammessa l'estensione alla modalità marittima (IMDG Code), delle approvazioni già rilasciate per la modalità stradale, ferrovia e vie navigabili interne (ADR/RID/ADN), rimanendo invariato il periodo di validità.
Per quanto attiene il ricondizionamento degli imballaggi, i Centri prova autoveicoli possono operare con riferimento alle disposizioni impartite dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto applicandole anche alle modalità di trasporto stradale, ferroviario e via navigabili interne (Decreto del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto del 28 aprile 2008 concernente il ricondizionamento dei fusti metallici destinati al trasporto marittimo di merci pericolose).
Per uniformità operativa la modulistica attualmente utilizzata dovrà essere allineata a quella indicata nel Decreto 21 Luglio 2015, n. 842 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto opportunamente integrata nell'intestazione con riferimento all'Ufficio e nei riferimenti normativi che devono ricomprendere oltre che l'ADR/RID/ADN anche IMDG Code applicando le previste tariffe in uso.
Per quanto attiene alle tariffe si richiamano le pertinenti voci 2, 4 e 6 di cui alla tabella 3 allegata alla legge 10 dicembre 1986, n. 870, genericamente riferite al trasporto di merci pericolose senza alcune limitazione alle modalità da riportare sulla singola certificazione, da applicare con riferimento alle disposizioni già impartite per entità tecniche di cui al DM 2 Giugno 2001, n. 277 come previsto dal D.D. del 10 Giugno 2004.
Eventuali chiarimenti concernenti l'applicazione dell'IMDG Code e dei relativi decreti emanati dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, saranno posti, per il tramite della Divisione 3 della Direzione Generale per la Motorizzazione al Gruppo di Lavoro permanente in materia di trasporto marittimo di merci pericolose operante presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - VI Reparto Sicurezza della Navigazione. Copia delle certificazioni emesse devono essere trasmesse, in formato pdf, per il tramite della Divisione 3 della Direzione Generale per la Motorizzazione, al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
Il Capo del Dipartimento
(Cons. Elisa Grande)
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