Normative
Disponibilità autobus e autocarri al parco veicolare - Nulla osta CQC. (Prot.0080242 del 23 Aprile 2019).
Oggetto: Disponibilità Autobus e Autocarri al parco veicolare - Nulla osta CQC.
Si riscontra la nota Prot. 61451 del 28 Marzo 2019 in merito alla richiesta da parte di un'autoscuola di utilizzare per lo svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, veicoli conferiti in disponibilità da un'altra autoscuola.
Al riguardo, si comunica che, ai sensi dell'Art. 5, comma 5, del Decreto del Ministro dei Trasporti del 20 Settembre 2013, le autoscuole o i centri di istruzione automobilistica devono disporre, per svolgere i corsi in parola, dei veicoli utili al conseguimento delle Patenti di categoria C1, C1E, C, CE e Patenti D1, D1E, D e DE.
Come chiarito da questa Direzione con Circolare Prot.7787 del 3 Aprile 2014 (paragrafo 6.2.5), la disposizione di cui al predetto Art. 5, comma 5, fa un rinvio dinamico:
- alle caratteristiche tecniche dei veicoli utili a conseguire le patenti di guida di categoria superiore, poste dall'Allegato II del DLgs. n. 59 del 18 Aprile 2011;
- al titolo in forza del quale tali veicoli devono essere a disposizione delle autoscuole (proprietà, leasing, locazione a lungo termine, disponibilità resa da un terzo etc). Si farà quindi riferimento di volta in volta alla vigente normativa di settore.
La normativa vigente (Art. 7 bis del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 17 Maggio 1995, n. 317) prevede che: “I veicoli in dotazione alle autoscuole ovvero ai centri di istruzione automobilistica, per le esercitazioni e le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, utili al conseguimento delle patenti di guida, sono immatricolati rispettivamente a nome del titolare dell'autoscuola ovvero del consorzio che ha istituito il centro di istruzione. E' ammesso il ricorso all'utilizzo dello strumento contrattuale del leasing, nonché della locazione senza conducente che ricade nell'ambito di applicazione dell'Art. 94, comma 4 bis, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 Aprile 1992".
Detta disposizione vieta la disponibilità dei veicoli tra due autoscuole o centri di istruzione automobilistica, costituiti da consorzi distinti, fatta salva la precisione di cui al comma 3, dell'Art. 7 bis del D.M. 317/1995, laddove è stabilito che: “Possono essere messi a disposizione di una autoscuola 0 di un centro di istruzione automobilistica i veicoli utili per le esercitazioni e per le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della Patente B con il Codice Armonizzato 96 ... ... per il conseguimento delle patenti di guida speciali e delle categorie B1, BE, C1, CE, D1, DE. Tali veicoli possono essere messi a disposizione dell'allievo dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica, o da terzi proprietari, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto o venditori con patto di riservato dominio".
Alla luce di quanto esposto, dunque, un"autoscuola non può utilizzare, per svolgere corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica, ai sensi della Direttiva 2003/59/CE, veicoli dati in disponibilità da altre autoscuole 0 altri centri di istruzione automobilistica, fermo restando che un'autoscuola aderente ad un consorzio, può devolvere la parte pratica di formazione per il conseguimento della carta qualificazione del conducente, al centro di istruzione automobilistica costituito dal consorzio stesso.
Il Direttore Generale
(Dott. Ing. Sergio Dondolini)
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