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Normative

Inquadramento veicoli Cat. O in macchine operatrici trainate

Inquadramento dei veicoli provenienti dalla Categoria O in macchine operatrici trainate. (Prot.n.102147 del 21/05/2019)

Inquadramento veicoli Cat. O in macchine operatrici trainate
Il dispositivo di traino da usare, non dovrà essere costituito da un perno di accoppiamento o da una ralla!

 
 
 
 

Oggetto: Inquadramento di veicoli provenienti dalla Categoria O in macchine operatrici trainate.

 

 

La Direzione è stata interessata a definire le prescrizioni per l'inquadramento dei veicoli, in origine provenienti dalla Categoria O (rimorchi industriali), in macchine operatrici trainate, ivi compreso il limite di anzianità ammesso per riconoscere tale trasformazione.

 

Premessa

 

Le macchine operatrici, semoventi e trainate, in quanto tali, così come disciplinate specificatamente dall'Art. 58 del Codice della Strada, essendo destinate all'esecuzione di un lavoro, ovvero al semplice spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, sono utilizzate saltuariamente per la circolazione su strada. La funzione di una macchina operatrice non è infatti quella di effettuare trasporto di persone o cose non connesse al ciclo operativo della macchina o del cantiere, ma di compiere esclusivamente o principalmente lavori ovvero di essere strumento per la realizzazione delle opere indicate nello stesso Articolo 58 del Codice della Strada.

 

Inquadramento dei veicoli in macchine operatrici trainate

 

Le disposizioni che disciplinano da un punto di vista tecnico la materia delle trasformazioni dei veicoli delle Categorie N ovvero O in macchine operatrici sono rivolte a garantire la sicurezza della circolazione stradale nel rispetto della destinazione e i limiti alla circolazione su strada delle stesse macchine stabilite dall'Articolo 58 del Codice della Strada.

Nel merito si ritiene utile elencare le prescrizioni tecniche da richiedere in fase di riconoscimento della trasformazione. All'atto della richiesta, il veicolo rimorchiato di Categoria O deve rispondere alle condizioni di sicurezza per la circolazione previste per la categoria di origine ed in particolare la revisione di cui all'Articolo 80 del Codice della Strada deve essere in corso di validità. All'atto della trasformazione i veicoli devono rispondere alla normativa in vigore per le macchine operatrici trainate. Non sono ammesse richieste di aumento della massa complessiva e/o per asse, potendosi solo consentire in tal senso solo diminuzioni.

 

Per quanto riguarda il limite temporale ammesso per il nuovo inquadramento:

 

a) senza limitazione temporale ove non ricorrano modifiche strutturali;

b) entro 10 anni dalla prima immatricolazione nel caso di modifiche strutturali (variazioni di interasse e/o del numero di assi, altre modifiche alle strutture portanti connesse con la funzionalità della macchina).

 

Per la trasformazione finalizzata alla nuova classificazione del veicolo è necessario il nulla osta del costruttore per la fattispecie b) del paragrafo precedente. 

Per i rimorchi muniti di carta di circolazione estera è necessaria la preventiva immatricolazione in Italia quali rimorchi prima di avanzare la richiesta di trasformazione. Analoga procedura deve essere seguita nel caso di rimorchi dismessi dagli Enti di cui all'Articolo 138 del Codice della Strada. Non è ammesso l'inquadramento per i veicoli radiati dalla circolazione o comunque privi di valido documento di circolazione.

Si precisa che la richiesta di cambio di classificazione deve essere presentata presso un Centro Prova Autoveicoli, da parte di ditta allestitrice/trasformatrice che deve provvedere altresì alla costituzione del fascicolo tecnico e alla redazione della dichiarazione di rispondenza alla “direttiva macchine”, e ad apporre sul veicolo la speficia marcatura prevista da tale normativa.

Il Centro Prova Autoveicoli, espletate le verifiche e prove di competenza, redigerà il certificato di approvazione dettando le eventuali prescrizioni di sicurezza per la circolazione stradale, nonché le prescrizioni per l'abbinamento, tenendo presente per tale aspetto il DM del 6 Giugno 2012 e la connessa circolare Prot.2880/DIV3/B del 31 Gennaio 2013.

Sui documenti di circolazione dovrà essere riportata una dicitura del tipo: “La macchina (carrello/veicolo) può circolare su strada esclusivamente a vuoto o per la movimentazione di cose connesse con il ciclo operativo della macchina 0 del cantiere. E' vietato effettuare il trasporto di cose”.

Nei documenti di circolazione della macchina operatrice trainata, al fine di consentire l'abbinamento anche con autoveicoli, dovrà esplicitamente essere rammentato che la velocità non può superare i 40 km/h. 

Si rileva, che non sono inquadrabili come macchine operatrici trainate i semirimorchi, in quanto l'attuale normativa sui dispositivi di traino delle macchine operatrici, cioè il D.M. del 6 Giugno 2012, prevede all'Art. 2 che i dispositivi di traino per le macchine operatrici siano rispettivamente “ganci” per le traenti e “occhioni” per le trainate. Non sono previsti pertanto ralle e perni di semirimorchi.

Analoga limitazione sui dispositivi di accoppiamento sussiste nel settore agricolo, sia a livello nazionale (Artt. 284 e 285 del Regolamento del Codice della Strada) sia nei regolamenti delegati della “Mother Regulation” 167/2013 ed in particolare:

- nell'Allegato XXXIV del RUE/2015/208 ove sono elencati i dispositivi meccanici di accoppiamento delle macchine agricole (non sono previste ralle e perni di accoppiamento per ralla);

- nel RUE/2015/68, Art.2 definizioni voce 25): “Veicolo rimorchiato con timone rigido”, ovvero un veicolo rimorchiato delle categorie R o S con un asse o un gruppo di assi muniti di un timone che trasmette un carico statico significativo al trattore in ragione della sua costruzione e che non rientra nella definizione di veicolo rimorchiato ad asse centrale.

Il dispositivo di traino da usare per un complesso di veicoli non deve essere costituito da un perno di accoppiamento e da una ralla (…) omissis.

Si precisa, che di conseguenza i trattori per semirimorchio equipaggiati con ralla non sono inquadrabili in macchine operatrici semoventi.

 

 

 

 

Il Direttore della Divisione

(Dott. Ing. Fausto Fedele)

 

 

 

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