Normative
Tutte le modalità aggiornate per ottenere l'attestato di validità della patente di guida. (Prot. n. 4305 del 19 Febbraio 2015)
(Prot. n. 4305 del 19 Febbraio 2015)
CIRCOLARE PROT. N.4305 del 19 Febbraio 2015
Oggetto: Rilascio di attestati relativi ai dati della patente di guida.
Si verifica molto frequentemente che, in occasione della conversione delle patenti di guida italiane, la competente Autorità estera necessiti di acquisire, in via ufficiale, alcune informazioni sull'abilitazione prima di procedere alla conversione.
Solitamente le richieste di informazioni sulle patenti italiane da convertire in paesi extracomunitari sono regolamentate dagli Accordi per la conversione reciproca dei documenti di guida, transitano per i canali diplomatici oppure si realizzano secondo un contatto diretto fra le Autorità interessate. In ambito comunitario si verifica che le notizie siano spesso scambiate direttamente fra l'Autorità Italiana e quella estera interessata. Accade però altrettanto frequentemente che lo Stato chieda all'utente di fornire un attestato della propria patente di guida. In tal caso, si precisa che la competenza per rilasciare l'attestato richiesto dall'utente è degli Uffici della Motorizzazione Civile, attraverso l'attività di sportello per servizi direttamente all'utenza.
La competenza dei predetti Uffici comprende anche i casi in cui l'attestato si riferisca a patenti dall'Ufficio Centrale Operativo (UCO).
Si precisa inoltre che l'attività di certificazione in parola non è legata né al luogo di residenza del richiedente nel all'U.M.C di rilascio della patente. Conseguentemente. gli utenti interessati potranno rivolgersi indifferentemente presso qualsiasi Ufficio della Motorizzazione sul territorio.
Per ottenere l'attestato redatto secondo il modello in allegato, occorre presentare:
- Domanda direttamente o tramite delegato, in cui sia indicato lo scopo della richiesta;
- Attestazione di versamento di 32,00 euro (16 euro per l'istanza e 16 euro per il certificato) sul c/c n. 4028.
- Attestazione di versamento di 9,00 euro sul c/c n. 9001.
E' importante sottolineare che la procedura descritta si attua esclusivamente quando è l'utente a rivolgersi direttamente a codesti Uffici per acquisire l'attestazione in esame.
Pertanto non è possibile rilasciare alcuna certificazione ai consolati, che spesso fanno da tramite nelle procedure di conversione delle patenti italiane all'estero.
Difatti, in tale situazione codesti Uffici sono abilitati solo a fornire informazioni, nello spirito di collaborazione fra Amministrazioni, ma senza il rilascio di alcuna attestazione.
In ordine alla compilazione dell'attestato, secondo il modello allegato, (che va completato con l'intestazione dell'Ufficio), si richiama l'attenzione sui casi di Patente di categoria B conseguita prima del 1 Gennaio 1986, affinché fra le categorie possedute dal titolare della patente sia indicata anche la categoria A.
Si fa presente che gli attestati di cui alla presente circolare possono essere rilasciati anche per fini diversi dalla conversione della patente italiana all'estero e quindi essere utilizzati dal richiedente anche per altri usi consentiti dalla legge.
Il Direttore Generale
(Dott. Arch. Maurizio Vitelli)
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