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Normative

Nuove procedure esami per la Patente di guida cat. B96!

Circolare riepilogativa del Ministero dei Trasporti per il conseguimento della Patente cat. B96(Prot. n. 28821 del 19-09-2019)

Nuove procedure esami per la Patente di guida cat. B96!
Nuove procedure esami per la Patente di guida cat. B96!

 
 
Oggetto: Procedure amministrative per il conseguimento della Patente di guida cat. B96.
 
Con circolare Prot. 7456 del 29 Marzo 2017 sono state illustrate le procedure amministrative e tecniche attinenti al conseguimento della patente di guida della categoria B96. Nb) Le necessarie ulteriori precisazioni e le innovazioni lungo tutto il testo della circolare sono apportate in carattere grassetto.
 
1. ETÀ MINIMA per il conseguimento della categoria B con codice unionale armonizzato 96: 18 anni.
 
Si ricorda che ai sensi dell’Art. 116 del Codice della strada, la categoria B96 consente di condurre autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di 8 persone oltre al conducente cui è agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata sia superiore 750 kg. La massa massima del complesso deve essere superiore a 3.500 kg e non deve eccedere 4.250 kg.
 
Presentazione domanda:
- Modello TT 2112 compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;
- Attestazione del versamento sul c/c 4028 (imposta di bollo relativa all’istanza, attualmente di € 16)
- Attestazione del versamento sul c/c 4028 (imposta di bollo relativa al documento rilasciato, di € 16. Detta attestazione può essere prodotta anche al momento della prenotazione della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti);
- Attestazione del versamento sul c/c 9001 (tariffa di cui ai punti 1 e 2 della tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 di € 26,40);
- Fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
- n.2 foto recenti (non anteriori a 6 mesi), uguali, formato tessera su fondo bianco e a capo scoperto (per motivi religiosi è consentito al candidato presentare fotografie con il campo coperto a condizione che i tratti del volto siano ben riconoscibili), stampate su carta di alta qualità e risoluzione;
- Certificato medico in bollo, con fotografia, rilasciato in data non anteriore a 3 mesi da un medico di cui all’art. 119 commi 2 e 2bis del codice della strada, ovvero di data comunque non eccedente i 6 mesi nel caso sia rilasciato da una commissione medica locale.
 
2. RESIDENZA: per richiedere la patente di guida, è necessario dichiarare la residenza in Italia o, per i cittadini appartenenti ad uno Stato membro dell’Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, ferme restando le procedure di uscita dall’UE di tale Stato, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) o dello Spazio economico europeo (Liechtenstein, Islanda, Norvegia), la residenza normale. Per residenza normale in Italia, ai sensi dell’Art. 118 bis del codice della strada, si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale. È equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno 6 mesi all'anno.
 
3. DOCUMENTI DI SOGGIORNO: al momento della presentazione dell’istanza presentata da parte di un cittadino non appartenente ad uno Stato aderente all’Unione europea, allo Spazio economico europeo, o alla Svizzera, deve essere esibito, alternativamente: a) permesso di soggiorno che deve essere richiesto dallo straniero che soggiorna in Italia, anche per breve periodo ed anche se la finalità del soggiorno è turistica. Gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno (o altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare), rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea e valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di 8 giorni dal loro ingresso nel territorio dello Stato. Se il titolo è regolare, agli stessi verrà rilasciata una ricevuta della dichiarazione di soggiorno. b) ricevuta del permesso di soggiorno fino alla consegna del permesso di soggiorno, è il documento che attesta la regolarità della permanenza in Italia dello straniero, il quale è tenuto a conservarla ed esibirla quando richiesta. c) permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Si ricorda che il documento di soggiorno personale è obbligatorio anche per il candidato minorenne che, dunque, deve esibirlo al momento della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti. Per quel che concerne i soggetti cui è riconosciuto lo status di richiedente asilo o cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari o per motivi sussidiari (che, ai sensi dell’art. 18bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 reca la dicitura “casi speciali” ed ha durata di un anno”, occorre preliminarmente considerare che, a normativa vigente, presupposto per il conseguimento in Italia della patente di guida, ai sensi dell’art. 116, comma 1, del codice della strada, è l’acquisizione della residenza normale o della residenza anagrafica. Tale disposizione si conforma con il principio sancito dall’art. 7, comma 1, lettera e) e dell’art. 12 della direttiva 2006/126/CE, disposizioni non derogabili con norma statale. L’acquisizione della residenza anagrafica è autocertificabile, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mentre il possesso della residenza normale può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del medesimo D.P.R. 445/2000. Tuttavia, si evidenzia che ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 445/2000, i cittadini non appartenenti all’Unione europea e allo Spazio economico europeo “possono utilizzare le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati e alle qualità e ai fatti certificabili o attestabili da parte dei soggetti pubblici italiani”. Sostanzialmente, dunque, il dato relativo all’acquisizione della residenza normale in Italia, cioè “il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente”, può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, solo quando sia comprovabile da una pubblica amministrazione italiana. Una volta che i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari o per richiedenti asilo comprovino la residenza in Italia e presentino istanza di conseguimento della patente di guida, essi devono esibire il relativo documento che attesta il regolare soggiorno, secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In proposito si ricorda che la ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno è documento utile ai fini del rilascio della patente di guida.
 
 
4. DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE: prima di svolgere le prove d’esame, sia per la valutazione delle cognizioni che per la valutazione delle capacità e dei comportamenti, il candidato deve esibire un documento di identificazione in corso di validità. Si ricorda che ai sensi dell’art. 1, del D.P.R. 445/2000 il documento di identità (che non deve essere confuso con il “documento di riconoscimento”, disciplinato dalla medesima norma) è: “La carta d’identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare”. L’Art. 35 del DPR 445/2000 stabilisce che: "La carta di identità” costituisce il principale documento di identificazione personale. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato".
 
Esempio: la Tessera di Riconoscimento Mod. AT, rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in attività di servizio ed in quiescenza o la tessera di riconoscimento Mod. BT, rilasciata al coniuge del dipendente civile o militare in attività di servizio ed in quiescenza o ai figli.
 
Il candidato cittadino dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia maturato la residenza normale in Italia, può essere identificato anche con la carta d’identità o anche con il passaporto rilasciati dal Paese d’origine. Il candidato cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che ha titolo per conseguire la patente in Italia, può essere identificato anche tramite passaporto rilasciato dal Paese d’origine. Per quel che concerne l’identificazione del candidato, per tramite del “Riepilogo dati per accettazione pratica” rilasciato dagli Uffici del Comune, al momento della richiesta della Carta Identità Elettronica, si comunica che il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministro dell’interno si è espressa in senso affermativo con nota prot. 3715 del 16 luglio 2019. Per ogni eventuale dubbio sull’autenticità del predetto riepilogo dati per accettazione pratica, gli Uffici in indirizzo possono effettuare verifica tramite controllo del QR code, secondo la procedura illustrata nella citata circolare del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministro dell’Interno.
 
5. DIFFORMITÀ TRA I DATI ANAGRAFICI RIPORTATI SUI DOCUMENTI ESIBITI DAI CITTADINI STRANIERI NATI ALL'ESTERO: nel caso di candidato straniero che esibisca passaporto o altro documento equipollente e permesso di soggiorno, oppure carta di identità i cui dati anagrafici siano discordanti, al fine di garantire l'uniformità dei dati da iscriversi nel titolo abilitativo alla guida da conseguirsi, con quelli contenuti nei documenti esibiti dal cittadino straniero, gli Uffici Motorizzazione civile indicheranno a quest'ultimo la necessità di interpellare i competenti uffici dell'anagrafe e/o della Questura, che tali documenti hanno rilasciato, per acquisire i necessari chiarimenti ed, eventualmente, far rettificare le generalità contenute nel permesso di soggiorno.
Si richiama la necessità che gli Uffici rilevino, in fase di istruttoria della pratica, le predette difformità riguardanti i dati anagrafici. Nel caso tali difformità non vengano sanate e vengano evidenziate dell’esaminatore in sede d’esame, il candidato non è ammesso a sostenere la prova. Nel caso in cui il luogo di nascita risulti da uno dei documenti summenzionati, esso - tal quale è scritto - sarà riportato sulla documentazione utile ad espletare le procedure del caso. Nel caso in cui il luogo di nascita non risulti da alcuno dei documenti summenzionati, sarà iscritto, nell'apposito campo dedicato al luogo di nascita, lo Stato di provenienza desunto dagli stessi documenti. Non rientrano tra le ipotesi di discordanza sostanziale quelle di indicazione di taluni dati in lingua estera, sul passaporto, ed in lingua italiana sul permesso di soggiorno: in tal caso, sulla documentazione utile al procedimento, saranno riportati quelli iscritti, eventualmente in lingua italiana, sul permesso di soggiorno.
6. PROVA TEORICA: la patente di guida della categoria B con codice unionale armonizzato 96 può essere conseguita: a)contestualmente al conseguimento della patente di guida della categoria B; b)da soggetto già titolare di patente di guida della categoria B. Di conseguenza, il soggetto sub a) sostiene l’esame di teoria ordinariamente previsto per la categoria B, mentre il candidato sub b) è esonerato dallo svolgere l’esame di teoria.
6 7. PROVA DI VERIFICA DELLE CAPACITÀ E DEI COMPORTAMENTI: il candidato in possesso di autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa) per la categoria B96 può esercitarsi alla guida sui veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima. L'autorizzazione è valida per sei mesi. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida. Gli esami possono essere sostenuti previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il decimo giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida. Le sedute di esame pratico per il conseguimento della categoria B96 devono essere organizzate in modo di assicurare quaranta minuti per ogni candidato.
7.1 VEICOLI UTILI PER LA PROVA D’ESAME: la prova pratica per il conseguimento delle patenti di categoria B96, anche speciale, si svolge su un complesso di veicoli composto da una motrice di categoria B ed un rimorchio di massa massima autorizzata superiore 750 kg, tale che la massa massima autorizzata di tale complesso superi i 3500 kg ma non i 4250 kg. Il predetto veicolo deve essere dotato di doppi comandi almeno per la frizione ed il freno e, al fianco del candidato, deve essere presente una persona munita di abilitazione di istruttore di guida in corso di validità. Durante la prova nel traffico l’esaminatore, salvo specifica esenzione ai sensi dell’art. 172, comma 8, del codice della strada, deve indossare la cintura di sicurezza. Al conducente che ha svolto la prova pratica per il conseguimento della categoria B su veicolo dotato di cambio manuale e la prova pratica per l’estensione al codice 96 su veicolo dotato di cambio automatico sarà rilasciata una patente di guida sulla quale, in corrispondenza della categoria B sarà riportato esclusivamente il codice 96. Al conducente che ha svolto sia la prova pratica per il conseguimento della categoria B che la prova pratica per l’estensione al codice 96 su veicolo dotato di cambio automatico sarà rilasciata una patente di guida sulla quale, in corrispondenza della categoria B saranno riportati i codici 78 e 96. È considerato dotato di cambio manuale il veicolo nel quale è presente un pedale della frizione per l’avvio, la fermata o il cambio di marcia del veicolo. Qualora la patente di categoria B96 sia richiesta da mutilati e minorati fisici, la prova pratica di guida si svolge su veicolo di corrispondente categoria, dotato degli adattamenti prescritti dalla commissione medica locale. I candidati, allievi di un’autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica devono sostenere la prova pratica su veicolo intestato al titolare dell’autoscuola o al consorzio che ha costituito il centro di istruzione automobilistica, oppure dato in disponibilità alla scuola o al centro dall'allievo, da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto o venditori con patto di 7 riservato dominio, a condizione, ovviamente, che il veicolo trattore sia munito di doppi comandi almeno per la frizione o il freno (o almeno solo per il freno, qualora il veicolo sia dotato di cambio automatico). Può essere dato in disponibilità dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica anche solo il rimorchio utile per conseguire la categoria B96. Se tutto il complesso o solo uno dei due veicoli costituenti il complesso è dato in disponibilità da un terzo, occorre esibire una dichiarazione di consenso all’uso del parte del proprietario del veicolo stesso in favore dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica. I candidati privatisti possono sostenere la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti su veicoli muniti di doppi comandi delle autoscuole o locati da società di noleggio senza conducente. Nel caso in cui il candidato privatista si avvalga di veicolo locato da impresa di noleggio senza conducente, l'esaminatore, prima dell'inizio della prova pratica, deve acquisire agli atti una copia del contratto di noleggio del veicolo su cui annoterà il nome dell'accompagnatore che deve essere munito di abilitazione di istruttore di guida. I candidati che hanno presentato le pratiche per il conseguimento della patente di guida come privatisti ma che, per la prenotazione dell'esame pratico, si affidano ad un'autoscuola, ovvero svolgono l'esame su un veicolo messo a disposizione dalla stessa, hanno l'obbligo di richiedere al competente Ufficio Motorizzazione civile la procedura di cambio codice iscrivendo sull’istanza di conseguimento della patente di guida il codice meccanografico dell'autoscuola. I candidati al conseguimento della patente B96 speciale possono sostenere la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti su veicoli adattati di loro proprietà o di terzi che ne autorizzano l’uso, senza obbligo di doppi comandi.
7.2 OPERAZIONI PRELIMINARI DELL’ESAMINATORE: non occorre effettuare l’appello dei candidati prima dell’inizio della seduta d’esame. L’esaminatore chiamerà a sostenere l’esame un candidato alla volta. Nel caso uno dei candidati non dovesse rispondere alla chiamata, l’esaminatore procederà ad esaminare un altro dei candidati presenti. L’assenza di un candidato dovrà essere annotata nel verbale solo al termine dalla seduta d’esame. L'esaminatore, prima dell'inizio dell'esame, è tenuto a verificare:
CON RIFERIMENTO AL CANDIDATO: - autorizzazione ad esercitarsi alla guida (in assenza del “foglio rosa”, per qualsiasi motivo, il candidato non è ammesso a sostenere l’esame); - documento di identità del candidato ed eventualmente i documenti di soggiorno; - nel caso di B96 speciale, la presenza di protesi o ortesi, se prescritte da certificato medico rilasciato dalla commissione medica locale; - che il candidato stesso utilizzi occhiali o lenti a contatto, se prescritto dall’autorità medica. Se al candidato non è prescritto l’obbligo di lenti, egli può, comunque, ugualmente indossare occhiali, lenti a contatto o occhiali da sole per sostenere la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti; - (solo per candidati al conseguimento contestuale della categoria B e della categoria B96) attestato delle guide certificate di cui all’art. 122, comma 5 bis del codice della strada. Non occorre presentare anche tutte le attestazioni delle singole esercitazioni. 8 Nel caso in cui il candidato sia già titolare di altra patente di guida, l’esaminatore dovrà controllarla e procedere al successivo ritiro nel caso di esito positivo dell’esame. Qualora il candidato, prima della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti abbia smarrito la patente di guida, dovrà, al momento dell’identificazione, consegnare all’esaminatore una copia della denuncia di smarrimento.
CON RIFERIMENTO AL VEICOLO D'ESAME: - carta di circolazione; - certificato di assicurazione obbligatoria (si ricorda che l’ISVASS, con il provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015, ha modificato l’art. 10, comma 5, del regolamento 19 marzo 2010, n. 34, prevedendo che: “Nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso su supporto durevole, anche tramite posta elettronica”. Per effetto di tale modifica, in sede d’esame può essere esibito anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, così come già previsto dal Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’interno con nota prot. 300/A/5931/16/106/15 del 1 settembre 2016); - nel caso di B speciale, la corrispondenza degli adattamenti del veicolo alle prescrizioni risultanti dal certificato medico della commissione medica locale.Deve, inoltre, essere verificata l’abilitazione tecnica dell’istruttore e, nel caso in cui il candidato sia allievo di autoscuola, l’istruttore deve esibire all’esaminatore, uno dei due documenti: - o l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia territorialmente competente; - o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta titolare dell’autoscuola ai sensi dell’art. 445 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in si attesta che è stato comunicato, alla Provincia territorialmente competente, che il docente presta attività lavorativa presso l’autoscuola alla quale è iscritto il candidato.
7.3 PROVE: la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti si svolge presso le sedi degli Uffici Motorizzazione civile ovvero, nel caso di candidati di autoscuole, presso sedi designate dalle autoscuole, dai centri di istruzione automobilistica, o dai gruppi di autoscuole organizzate, previamente ritenute idonee. Occorre distinguere tra l’ipotesi di: a) candidato già titolare di patente di categoria B che intende estendere l’abilitazione per il traino di rimorchi cui abilita la categoria B96; b) candidato che intende conseguire contestualmente la categoria B e la categoria B96.
7.4 PROVA PRATICA DI GUIDA PER CATEGORIA B96 DA PARTE DI CANDIDATO GIA’ TITOLARE DI PATENTE DI CATEGORIA B: il titolare di una patente di categoria B, che intende conseguire l’abilitazione B96 deve eseguire le seguenti operazioni,: a) accelerazione e decelerazione; b) retromarcia; c) frenata: spazio di frenata e frenata/schivata; d) cambio di corsia; e) oscillazione di un rimorchio; f) sgancio di un rimorchio dal veicolo a motore e riaggancio allo stesso; g) parcheggio. La prova, di durata non inferiore a 25 minuti, è svolta su strade pubbliche.
7.5 PROVA PRATICA DI GUIDA CONTESTUALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CAT. B E B96: 1) Preliminarmente il candidato sostiene le prove utili per il conseguimento della categoria B e, cioè: I FASE: VERIFICA DELLA CAPACITÀ DEL CONDUCENTE DI PREPARARSI AD UNA GUIDA SICURA: il candidato deve essere in grado di prepararsi ad una guida sicura. In particolare, l’esaminatore dovrà verificare che il candidato: a) regoli il sedile nella corretta posizione di guida; b) regoli specchietti retrovisori, cinture di sicurezza, poggiatesta; c) controlli la chiusura delle porte; d) sappia controllare o correttamente utilizzare almeno due dispositivi, scelti a caso tra pneumatici, sterzo, freni, dispositivi di segnalazione acustica e luminosa, e sappia controllare i livelli dell’olio. Si sottolinea che detta fase non rappresenta né un'integrazione, né un'estensione dell'esame di teoria.
REGOLAZIONE DEL SEDILE NELLA CORRETTA POSIZIONE DI GUIDA: verificare che il candidato sappia - posizionarsi alla giusta distanza dai pedali; - posizionarsi alla giusta distanza dal volante; - regolare l’altezza del sedile; - regolare la corretta inclinazione del sedile.
REGOLAZIONE SPECCHIETTI RETROVISORI, CINTURE DI SICUREZZA POGGIATESTA SPECCHI: verificare che il candidato sappia: - regolare correttamente lo specchio retrovisore interno; - regolare correttamente lo specchio retrovisore sinistro; - regolare correttamente lo specchio retrovisore destro (se presente).
10 CINTURE DI SICUREZZA: verificare che il candidato sappia: - indossare correttamente la cintura di sicurezza; - regolare correttamente l’altezza della cintura di sicurezza (se possibile); POGGIATESTA verificare che il candidato sappia: - regolare il poggiatesta. CHIUSURA DELLE PORTE verificare che il candidato sappia: - azionare il dispositivo di salvaguardia dei minori di blocco delle porte (se presente); - verificare la corretta chiusura delle porte; - verificare la corretta chiusura del portabagagli (se presente); - individuare la spia di segnalazione delle porte aperte (se presente); - aprire il cofano motore.
CONTROLLO DEI DISPOSITIVI PNEUMATICI: verificare che il candidato: - sappia controllare “a vista” lo spessore del battistrada; - sappia controllare “a vista” la pressione di gonfiaggio degli pneumatici; - sappia controllare la corrispondenza della misura degli pneumatici con quella riportata sulla carta di circolazione; - sappia individuare la pressione di gonfiaggio consigliata; - sappia verificare che gli pneumatici non presentino sui fianchi lesioni o rigonfiamenti; - sappia verificare se il veicolo è accessoriato con normale ruota di scorta o con “ruotino” ovvero con il kit “gonfia e ripara”. STERZO: verificare che il candidato: - sappia individuare la disposizione dei comandi posti sul volante; - sappia controllare se lo sterzo abbia movimenti anomali; - sappia individuare le spie dell’impianto frenante. FRENI: verificare che il candidato: - sappia verificare eventuale “corsa a vuoto” del pedale del freno; - sappia individuare ed azionare il freno di stazionamento. LIVELLI: verificare che il candidato: - sappia controllare il livello dell’olio dell’impianto frenante; - sappia controllare il livello dell’olio motore; - sappia controllare il livello del liquido di raffreddamento; - sappia indicare dove si rabbocca il liquido lavavetri; - sappia indicare dove si rabbocca l’olio del motore.
DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE: verificare che il candidato: - sappia controllare lo stato generale di fari e catadiottri; - attivare i proiettori anabbaglianti; - attivare i proiettori abbaglianti; - individuare le spie delle luci e dei proiettori abbaglianti; - attivare gli indicatori di direzione; - attivare la segnalazione luminosa di pericolo, ove presente; - utilizzare correttamente il dispositivo di regolazione dei fari in base al carico del veicolo; - attivare i proiettori fendinebbia; - attivare la luce posteriore per nebbia.
DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA: verificare che il candidato: - sappia attivare l’avvisatore acustico.
II FASE: MANOVRE: Il candidato deve effettuare almeno due manovre tra quelle indicate di seguito, di cui almeno una a marcia indietro: a) marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia; b) inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro; c) parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo; marcia avanti o indietro; in piano o in pendenza); d) frenata di precisione rispetto a un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata di emergenza è facoltativa.
III FASE: COMPORTAMENTO NEL TRAFFICO: il candidato deve eseguire, in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni, le seguenti manovre: a) partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria; b) guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato; c) guida in curva; d) incroci: affrontare e superare incroci e raccordi; e) cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia; f) ingresso/uscita dall'autostrada: ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione; g) sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso); h) elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie; i) rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo. Nello svolgimento delle prove della II e III fase, sul veicolo è presente una persona in qualità di istruttore, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122 comma 2, codice della strada, nonché l'esaminatore. La durata della prova di guida nel traffico è di 25 minuti.
La prova nel traffico si svolge in una località stabilita dal competente Ufficio Motorizzazione civile, situata in una zona in cui sia possibile svolgere le manovre richieste per il conseguimento della categoria B dall’allegato II al Dlgs del 18 Aprile 2011, n. 59. Le autoscuole, i centri di istruzione ed i gruppi di autoscuole organizzati possono richiedere sedute d’esame “in conto privato” anche in comuni diversi da quelli in cui gli stessi hanno sede o ha sede una delle autoscuola consorziata o associata, a condizione che le località d’esame siano idonee allo svolgimento delle manovre previste dalla normativa vigente.
7.5.1 VALUTAZIONE DI MANOVRE PARTICOLARI: da diverse aree del territorio nazionale pervengono comunicazioni su differenti modi di valutare i comportamenti tenuti dal candidati nel corso della fase nel traffico delle prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida.
Le maggiori criticità concernono, in particolare:
a) le manovre di retromarcia; b) l’inversione di marcia; c) le manovre di parcheggio; d) il transito nelle rotatorie a più corsie.
Al fine di fornire ai funzionari esaminatori criteri di valutazione sulle sopra elencate manovre, sono state predisposte delle linee guida, di seguito riportate, cui attenersi rigidamente, al fine di pervenire a valutazioni uniformi sul territorio nazionale.Dette linee guida sono state elaborate con il contributo di esperti del settore, contattati da questa Direzione, a seguito di approfondito esame, per pervenire al più alto livello di oggettività e razionalità.
La Direzione, in ogni caso, si riserva la facoltà di apportare ogni modifica alle linee guida, ove si ritenga necessario.
a) marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia.
Quando si considera la modalità di esecuzione di tale manovra, va in primo luogo sottolineata l’importanza e le differenze tra “visione diretta” e “visione indiretta”. Utilizzando esclusivamente gli specchi retrovisori (visione indiretta) è difficile individuare eventuali persone di bassa statura, animali, ovvero ostacoli di piccole dimensioni sul fondo stradale (bordi del marciapiede, piante, ecc.) presenti dietro al veicolo in manovra. Per effettuare la manovra di retromarcia in linea retta, il candidato deve, preventivamente, svolgere le seguenti operazioni: - controllare la strada retrostante tramite lo specchietto retrovisore interno; - controllare la strada retrostante tramite lo specchietto retrovisore destro; - accertarsi che la manovra di retromarcia non crei intralcio o pericolo per la circolazione e azionare l’indicatore di direzione destro; - ruotare il busto e la testa verso destra per coprire, con la visione diretta, l’angolo morto dello specchietto di destra. Per effettuare più efficacemente tale verifica, il candidato deve, ove possibile, mettere il braccio destro dietro il sedile del passeggero, applicare una leggera torsione del busto (ed eventualmente dell’anca) in modo da garantirsi la massima visibilità posteriore. Con tale posizione, ovviamente, il candidato deve staccare una mano dal volante (l’unica mano rimasta su di esso deve stringerne la parte più alta), ma occorre considerare che la manovra deve essere effettuata a bassissima velocità e che, se tenesse entrambe le mani sul volante durante la manovra, il solo movimento del capo non garantirebbe una sufficiente rotazione dello sguardo. Eseguite queste operazioni, il candidato può svolgere la retromarcia, attivando l’indicatore di direzione destro e procedendo all’indietro a velocità ridotta. Il veicolo deve muoversi parallelamente al margine della carreggiata, senza eccessive oscillazioni e scostamenti (il candidato deve controllare eventuali leggeri scostamenti con piccoli movimenti del volante). Durante la manovra di retromarcia, il candidato può, per brevi istanti, avvalersi degli specchi retrovisori per controllare la corretta esecuzione della manovra. La distanza percorsa durante la manovra non deve essere eccessiva, ma comunque sufficiente a valutare la capacità dell’allievo di effettuare la retromarcia. Nel caso il veicolo non abbia visibilità posteriore (pick-up, traino di un rimorchio, ecc.) il candidato deve necessariamente utilizzare solo gli specchi retrovisori laterali e, in questo caso, deve tenere entrambe le mani sul volante. Se invece la retromarcia non è in marcia rettilinea, ma prevede una svolta (o comunque di seguire una strada non rettilinea), è necessario che il controllo del volante sia maggiore e, per tale motivo, il candidato deve tenere il volante con entrambe le mani, fatte salve le altre indicazioni indicate nel paragrafo precedente. E’ ovvio che, in tale situazione, il candidato può ruotare il capo di un angolo minore e deve, quindi, affidarsi maggiormente alla visione tramite gli specchi retrovisori.
b) Inversione di marcia (ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro):
La direttiva impone di verificare, in sede di esame, che il candidato sappia effettuare la manovra di inversione ricorrendo sia alla marcia in avanti che alla retromarcia, quindi non con una sola manovra, anche se vi sia spazio sufficiente. Di conseguenza, prima di iniziare la manovra, l’esaminatore indica al candidato che l’inversione di marcia va effettuata in più fasi, anche se la larghezza della carreggiata potrebbe consentire di eseguirla direttamente. In sede d’esame è consigliabile svolgere la prova su carreggiate non troppo larghe. Premesso che la manovra va effettuata in condizioni tali da non creare intralcio alla circolazione, il candidato parte (da fermo) dal margine destro della carreggiata, per poi svolgere in sequenza le seguenti operazioni: - inserisce la prima marcia; - ispeziona la strada davanti, dietro e ai lati; per fare ciò utilizza, sia lo specchietto retrovisore interno, sia quello sinistro; - ruota il capo verso sinistra per osservare, con la visione diretta, l’angolo morto non coperto dallo specchietto retrovisore di sinistra; - accertatosi che non sopraggiungano altri veicoli frontalmente, inserisce l’indicatore di direzione sinistro e inizia la manovra controllando ulteriormente lo specchietto retrovisore sinistro; - fa avanzare lentamente il veicolo (a passo d’uomo), sterzando le ruote rapidamente verso sinistra; - si ferma davanti al margine sinistro della carreggiata senza che la parte frontale del suo veicolo scavalchi il marciapiede o, in sua mancanza, a circa un metro dal muro o dalle auto parcheggiate su quel lato. Poco prima di raggiungere il punto di arresto, deve rapidamente sterzare le ruote verso destra (controsterzo); - inserisce l’indicatore di direzione destro e la retromarcia; - tenendo la sola mano sinistra sulla parte alta del volante ed il braccio destro sullo schienale, ove possibile, del sedile lato passeggero, guarda la strada all’indietro attraverso il lunotto e i vetri posteriori, per poi girarsi rapidamente e dare un sguardo anteriormente, alla sua destra e alla sua sinistra. La retromarcia va effettuata a velocità moderata e percorrendo un tratto di strada che sia sufficiente ad effettuare l’ultima fase di ripartenza. Prima di raggiungere la parte finale di questa fase della manovra, il candidato deve sterzare, velocemente, verso sinistra; - inserisce la prima marcia e l’indicatore di direzione sinistro; - guarda rapidamente la strada a destra e sinistra per verificare che non sopraggiungano veicoli (a cui è eventualmente tenuto a dare la precedenza) e parte in avanti impegnando rapidamente la corsia di destra della carreggiata.
c) Parcheggio del veicolo (allineato, a pettine diritto od obliquo, in marcia avanti o in marcia indietro, in piano o in pendenza), uscita dallo spazio di parcheggio: il candidato deve dimostrare di sapere effettuare la manovra di parcheggio, secondo la modalità indicata dall’esaminatore. In particolare andrà valutata la capacità di impostare la manovra in sicurezza, controllando gli spazi retrostanti e laterali. Non è importante a quanti centimetri si posizioni rispetto al marciapiede o al limite della strada, bensì che nel compiere la manovra non collida con altri veicoli e non crei situazioni di pericolo invadendo lo spazio degli altri utenti. In ogni caso, a seconda del tipo di parcheggio effettuato la parte del veicolo più vicina al marciapiede deve essere a questo il più possibile parallelo, ovvero il veicolo deve insistere sull’area dello stallo di sosta, entro i margini dello stallo stesso e, in ogni caso, non deve creare intralcio per la circolazione e deve essere correttamente posizionato negli stalli di sosta. Nelle manovre di uscita dal parcheggio, bisogna verificare con particolare attenzione che il candidato: - inserisca correttamente l’indicatore di direzione, sia nel caso che esca in marcia avanti che in retromarcia; - ispezioni la strada davanti, dietro e ai lati; per fare ciò utilizza, sia lo specchietto retrovisore interno, sia quello sinistro (o destro, se del caso); - ruoti il capo verso sinistra o destra per osservare, con la visione diretta, l’angolo morto non coperto dallo specchietto retrovisore; - effettui la manovra con la dovuta cautela ma sollecitamente, senza creare intralcio, ed impegni rapidamente la corsia di destra della carreggiata.
d) Comportamento da tenere quando si deve affrontare una intersezione con circolazione rotatoria (più comunemente chiamata “rotatoria”): prima di indicare i comportamenti richiesti nelle rotatorie, in sede d’esame, occorre premettere che: a) la rotatoria è comunque un’intersezione (figura II 84 e figura II 27 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada); b) le uscite dal carosello posso essere considerate analogamente a delle svolte; c) in mancanza di specifico segnale di “DARE PRECEDENZA”, solitamente apposto in corrispondenza delle immissioni nella rotatoria, vige il principio dell’art. 145, comma 2, del codice della strada (Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione) e quindi, in tal caso ha la precedenza chi si immette nella rotatoria. Approssimandosi alla rotatoria, il candidato deve moderare la velocità e controllare il comportamento degli altri conducenti, predisponendosi a dare la precedenza ad altri veicoli ove necessario. d.1) nel caso di rotatoria ad una sola corsia e strada d’accesso ad una sola corsia per senso di marcia, il candidato: - deve immettersi nella rotatoria restando in prossimità del margine destro; - nella manovra di immissione nella rotatoria non è necessario che egli azioni l’indicatore di direzione sinistro, ma dovrà azionare l’indicatore di direzione destro nel caso intenda imboccare la prima uscita sulla destra; - se non deve uscire al primo braccio, accede all’anello senza attivare l’indicatore di direzione, ma deve azionare quelli di destra con idoneo anticipo rispetto al momento in cui imboccherà il braccio di uscita prescelto, in pratica, ciò deve avvenire subito dopo aver superato il braccio d’uscita precedente a quello che dovrà imboccare. d.2) nel caso di rotatoria a due o più corsie e strada d’accesso con due o più corsie per senso di marcia e il candidato che deve uscire sul lato destro dell’anello (rispetto all’asse di simmetria della rotatoria), il candidato stesso: - si avvicina alla rotatoria mantenendosi in prossimità del margine destro della carreggiata di accesso; - nell’anello circola sulla corsia di destra; - se deve uscire al primo braccio aziona fin da quando è in prossimità dell’anello, l’indicatore di direzione destro; - se, invece, intende uscire a una delle uscite di destra successive alla prima, aziona l’indicatore di direzione destro successivamente all’ingresso nell’anello, con anticipo rispetto al momento in cui imboccherà il braccio di uscita prescelto (subito dopo aver superato il braccio d’uscita precedente a quello che dovrà imboccare). d.3) nel caso di rotatoria a due o più corsie e strada d’accesso con due o più corsie per senso di marcia e il candidato che deve proseguire diritto (rispetto all’asse di simmetria della rotatoria), il candidato stesso: - in assenza di traffico, mantiene la corsia di destra (sia nel ramo di ingresso che all’interno dell’anello) e non utilizza gli indicatori di direzione, salvo quelli di destra in prossimità dell’uscita prescelta (subito dopo aver superato il braccio precedente a quello che dovrà imboccare); - in caso di traffico intenso, invece, può scegliere una qualsiasi corsia libera per immettersi nella rotatoria, continuando a mantenere la stessa posizione all’interno dell’anello (comportamento assimilabile alla marcia per file parallele); - prima di uscire dalla rotatoria deve, con conveniente anticipo, spostarsi sulla corsia di destra, azionando preventivamente l’indicatore di direzione destro e verificando di non tagliare la strada ad altri veicoli sull’anello. - in caso di traffico intenso all’interno dell’anello, con altri conducenti che effettuano le medesime scelte di percorso, deve mantenere la stessa corsia sia in ingresso che nella percorrenza della rotatoria, azionando l’indicatore di direzione destro con idoneo anticipo rispetto all’uscita (in pratica, subito dopo aver superato il braccio d’uscita precedente a quello che dovrà imboccare). d.4) nel caso di rotatoria a due o più corsie e strada d’accesso con due o più corsie per senso di marcia e il candidato che deve uscire sul lato sinistro dell’anello (rispetto all’asse di simmetria della rotatoria), il candidato stesso: - si avvicina alla rotatoria come se si trattasse di una svolta a sinistra, cioè portandosi nella corsia di sinistra della strada di accesso; - immettendosi nella rotatoria attiva l’indicatore di direzione sinistro; - nell’anello circolare nella corsia di sinistra, mantenendo in funzione l’indicatore di direzione sinistro; - prima di imboccare il braccio d’uscita deve, con conveniente anticipo, attivare l’indicatore di direzione destro e spostarsi sulla corsia di destra, verificando di non tagliare la strada ad altri veicoli; - qualora sul ramo di accesso e nell’anello vi sia intenso traffico e non sia possibile occupare la corsia di sinistra, il candidato (anche se deve svoltare in un ramo di sinistra) resta sulla corsia di destra.
7.5.2 LUOGO E DURATA DELLA PROVA PRATICA: la durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui è richiesta la verifica. La durata della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25 minuti: tale periodo non comprende il tempo necessario per accogliere il candidato, per predisporre il veicolo, per il controllo tecnico dello stesso ai fini della sicurezza stradale, per le manovre di cui alle fasi I e II e per comunicare il risultato della prova pratica. La III fase della prova pratica va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o simili), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che il futuro conducente dovrà affrontare. E’ consigliabile che la stessa sia effettuata in diverse condizioni di traffico. Nel corso della prova nel traffico, l’esaminatore, salvo specifica esenzione per motivi sanitari, deve indossare la cintura di sicurezza. Il candidato è ammesso a sostenere le prove della II fase e della III fase solo se ha superato rispettivamente quelle della I fase e della II fase.
2) In caso di esito positivo delle predette prove, il candidato sostiene la prova integrativa con il complesso di veicoli della categoria B96, eseguendo le seguenti manovre, su strade pubbliche, in un arco temporale non inferiore a 25 minuti: a) accelerazione e decelerazione; b) retromarcia; c) frenata, spazio di frenata e frenata/schivata; d) cambio di corsia; e) oscillazione di un rimorchio; f) sgancio di un rimorchio dal veicolo a motore e riaggancio allo stesso; g) parcheggio. Al termine della seconda prova, al candidato che ha ottenuto giudizio di idoneità potrà essere rilasciata la patente di guida della categoria B integrata con il codice unionale 96. Il candidato che ha ottenuto l’idoneità alla prima prova, ma non alla seconda, potrà esercitare due opzioni:a) richiedere il rilascio della patente di guida della categoria B, rinunciando, così, all’estensione al codice 96; b) prenotarsi per sostenere una successiva prova di estensione al codice 96, se, ovviamente, i termini di validità del foglio rosa ancora lo consentano e il candidato non abbia già sostenuto due esami pratici (art. 121, comma 11, del codice della strada). Nel caso sub a), l’esaminatore, dopo aver verbalizzato la volontà del candidato di rinunciare all’estensione al codice 96, non rilascerà la patente di guida. L’Ufficio Motorizzazione civile competente dovrà, entro il primo giorno utile successivo all’esame, inserire nel sistema informatico l’esito di idoneità per la categoria B. Il candidato potrà ritirare la patente di guida conseguita, nei giorni successivi presso l’Ufficio Motorizzazione civile. Nel caso sub b), l’esaminatore annoterà sul verbale sia l’idoneità alla prova d’esame per la categoria B, sia l’intenzione del candidato di sostenere una nuova prova per l’estensione al codice 96. Inoltre, l’esaminatore annoterà sul foglio rosa: “SOSTENUTO ESAME PRATICO PER LA CATEGORIA B CON ESITO POSITIVO IN DATA”. Al candidato non sarà rilasciata la patente di guida e lo stesso potrà richiedere all’Ufficio Motorizzazione civile nuova prenotazione per il conseguimento della categoria B con codice unionale 96. Alla successiva prova pratica, svolta esclusivamente sul programma previsto per il codice 96, al candidato che consegua l’idoneità sarà rilasciata la patente di guida della categoria B con codice 96. Se la prova avrà ancora esito negativo, l’esaminatore non rilascerà alcuna patente al candidato. In questo caso, il competente Ufficio Motorizzazione civile dovrà, entro il primo giorno utile successivo all’esame, inserire nel sistema informatico l’esito positivo alla prova pratica per il conseguimento della categoria B e provvedere alla stampa della relativa patente di guida, che il candidato potrà ritirare nei giorni successivi presso la sede dell’ufficio stesso.
7.6 LUOGO E DURATA DELLA PROVA PRATICA: la durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui è richiesta la verifica. La III fase della prova pratica va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o simili), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle difficoltà che il futuro conducente dovrà affrontare. La prova deve essere effettuata in diverse condizioni di traffico.
7.7 VALUTAZIONE DI MANOVRE PARTICOLARI: al fine di pervenire a valutazioni uniformi delle seguenti manovre svolte nel corso della prova per il conseguimento della categoria B96: a) la manovra di retromarcia, b) le manovre di parcheggio, c) il transito nelle rotatorie a più corsie si forniscono i seguenti criteri di valutazione:  a) marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia. Il candidato, eseguendo la manovra di retromarcia di un veicolo che traina un rimorchio, non può affidarsi alla visione posteriore diretta, ma deve necessariamente utilizzare gli specchi retrovisori Pertanto il candidato, in primo luogo, deve verificare che gli specchi siano posizionati correttamente e che riescano a coprire tutta la lunghezza del complesso. Il candidato deve usare gli specchi per tutta la manovra, e se possibile, la visione diretta, anche sporgendosi dal finestrino. Deve quindi: - controllare la strada retrostante tramite gli specchi retrovisore laterali - accertarsi che la manovra di retromarcia non crei intralcio o pericolo per la circolazione e azionare l’indicatore di direzione destro. La distanza percorsa durante la manovra non deve essere eccessiva, ma comunque sufficiente a valutare la capacità dell’allievo di effettuare la retromarcia. Le stesse indicazioni valgono anche per effettuare una retromarcia non rettilinea, ma che comporta una svolta.
 
 
 
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