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Normative

Nuovi iter e procedure di esame per la Patente BE!

Circolare riepilogativa del Ministero dei Trasporti per il conseguimento della Patente di guida BE. (Prot. n.28820 del 19/09/2019)

Nuovi iter e procedure di esame per la Patente BE!
La Circolare del MIT integra le ultime innovazioni apportate per le Patenti BE!

 

(CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - PDF)

 

Oggetto: Procedure per il conseguimento della patente di guida della categoria BE.

 

Con circolare Prot. n.7457 del 29 Marzo 2017 sono state illustrate le procedure amministrative e tecniche attinenti al conseguimento della patente di guida categoria BE. Nb) Le necessarie ulteriori precisazioni e le innovazioni nella presente circolare, saranno presentate in carattere grassetto.

1. ETÀ MINIMA per il conseguimento della categoria BE: 18 ANNI.

Si ricorda che ai sensi dell’Art. 116 del Codice della strada, la categoria BE consente di condurre complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio. Questi ultimi dovranno avere una massa massima autorizzata, non superiore ai 3500 Kg.

Presentazione Domanda:

- Modello TT 2112 compilato e sottoscritto secondo le avvertenze;

- Attestazione versamento sul c/c 4028 (imposta di bollo relativa all’istanza di € 16);

- Attestazione versamento sul c/c 4028 (imposta di bollo relativa al documento rilasciato di € 16. Detta attestazione potrà essere prodotta anche al momento della prenotazione della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti);

- Attestazione versamento sul c/c 9001 (tariffa di cui ai punti 1 e 2 della Tabella 3 allegata alla Legge n.870 del 1 Dicembre 1986, di € 26,40);

- Fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità;

- n. 2 foto recenti (non anteriori a 6 mesi), uguali, formato tessera su fondo bianco e a capo scoperto (per motivi religiosi è consentito al candidato presentare fotografie con il campo coperto a condizione che i tratti del volto siano ben riconoscibili) su carta di alta qualità e risoluzione;

- Certificato medico in bollo, con fotografia, rilasciato in data non anteriore a 3 mesi da un medico di cui all’Art. 119 commi 2 e 2bis del Codice della Strada, ovvero di data comunque non eccedente i 6 mesi nel caso sia rilasciato da una commissione medica locale. 

2. RESIDENZA: per richiedere la patente di guida, è necessario dichiarare la residenza in Italia o, per i cittadini appartenenti ad uno Stato membro dell’Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, ferme restando le procedure di uscita dall’UE di tale Stato, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) o dello Spazio economico europeo (Liechtenstein, Islanda, Norvegia), la residenza normale. Per residenza normale in Italia, ai sensi dell’art. 118 bis del codice della strada, si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale. È equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno 6 mesi all'anno.

3. DOCUMENTI DI SOGGIORNO: al momento della presentazione dell’istanza presentata da parte di un cittadino non appartenente ad uno Stato aderente all’Unione europea, allo Spazio economico europeo, o alla Svizzera, deve essere esibito, alternativamente: a) permesso di soggiorno che deve essere richiesto dallo straniero che soggiorna in Italia, anche per breve periodo ed anche se la finalità del soggiorno è turistica. Gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno (o altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare), rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea e valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al Questore entro il termine di 8 giorni dal loro ingresso nel territorio dello Stato. Se il titolo è regolare, agli stessi verrà rilasciata una ricevuta della dichiarazione di soggiorno; b) ricevuta del permesso di soggiorno fino alla consegna del permesso di soggiorno, è il documento che attesta la regolarità della permanenza in Italia dello straniero, il quale è tenuto a conservarla ed esibirla quando richiesta; c) permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Si ricorda che il documento di soggiorno personale è obbligatorio anche per il candidato minorenne che, dunque, deve esibirlo al momento della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti. Per quel che concerne i soggetti cui è riconosciuto lo status di richiedente asilo o cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari o per motivi sussidiari (che, ai sensi dell’art. 18bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 reca la dicitura “casi speciali” ed ha durata di un anno”, occorre preliminarmente considerare che, a normativa vigente, presupposto per il conseguimento in Italia della patente di guida, ai sensi dell’art. 116, comma 1, del codice della strada, è l’acquisizione della residenza normale o della residenza anagrafica. Tale disposizione si conforma con il principio sancito dall’art. 7, comma 1, lettera e), e dell’art. 12 della direttiva 2006/126/CE, disposizioni non derogabili con norma statale. L’acquisizione della residenza anagrafica è autocertificabile, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mentre il possesso della residenza normale può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del medesimo D.P.R. 445/2000. Tuttavia, si evidenzia che ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 445/2000, i cittadini non appartenenti all’Unione europea e allo Spazio economico europeo “possono utilizzare le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati e alle qualità e ai fatti certificabili o attestabili da parte dei soggetti pubblici italiani”. Sostanzialmente, dunque, il dato relativo all’acquisizione della residenza normale in Italia, cioè “il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente”, può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, solo quando sia comprovabile da una pubblica amministrazione italiana. Una volta che i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari o per richiedenti asilo comprovino la residenza in Italia e presentino istanza di conseguimento della patente di guida, essi devono esibire il relativo documento che attesta il regolare soggiorno, secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In proposito si ricorda che la ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno è documento utile ai fini del rilascio della patente di guida.

4. DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE: prima di svolgere le prove d’esame, sia per la valutazione delle cognizioni che per la valutazione delle capacità e dei comportamenti, il candidato deve esibire un documento di identificazione in corso di validità. Si ricorda che ai sensi dell’art. 1, del D.P.R. 445/2000 il documento di identità (che non deve essere confuso con il “documento di riconoscimento”, disciplinato dalla medesima norma), è “la carta d’identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare”. L’art. 35 del DPR 445/2000 stabilisce che "la carta di identità” costituisce il principale documento di identificazione personale. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato".

Esempio: la Tessera di Riconoscimento Mod. AT, rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in attività di servizio ed in quiescenza o la tessera di riconoscimento Mod. BT, rilasciata al coniuge del dipendente civile o militare in attività di servizio ed in quiescenza o ai figli.
Il candidato cittadino dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia maturato la residenza normale in Italia, può essere identificato anche con la carta d’identità o anche con il passaporto rilasciati dal Paese d’origine. Il candidato cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che ha titolo per conseguire la patente in Italia, può essere identificato anche tramite passaporto rilasciato dal Paese d’origine. Per quel che concerne l’identificazione del candidato, per tramite del “Riepilogo dati per accettazione pratica” rilasciato dagli Uffici del Comune, al momento della richiesta della Carta Identità Elettronica, si comunica che il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministro dell’interno si è espressa in senso affermativo con nota prot. 3715 del 16 luglio 2019. Per ogni eventuale dubbio sull’autenticità del predetto riepilogo dati per accettazione pratica, gli Uffici in indirizzo possono effettuare verifica tramite controllo del QR code, secondo la procedura illustrata nella citata circolare del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministro dell’Interno.

5. DIFFORMITÀ TRA I DATI ANAGRAFICI SUI DOCUMENTI ESIBITI DAI CITTADINI STRANIERI NATI ALL'ESTERO: nel caso di candidato straniero che esibisca passaporto o altro documento equipollente e permesso di soggiorno, oppure carta di identità i cui dati anagrafici siano discordanti, al fine di garantire l'uniformità dei dati da iscriversi nel titolo abilitativo alla guida da conseguirsi, con quelli contenuti nei documenti esibiti dal cittadino straniero, gli Uffici Motorizzazione indicheranno a quest'ultimo la necessità di interpellare i competenti uffici dell'anagrafe e/o della Questura, che tali documenti hanno rilasciato, per acquisire i necessari chiarimenti ed, eventualmente, far rettificare le generalità contenute nel permesso di soggiorno. Si richiama la necessità che gli Uffici rilevino, in fase di istruttoria della pratica, le predette difformità riguardanti i dati anagrafici. Nel caso tali difformità non vengano sanate e vengano evidenziate dell’esaminatore in sede d’esame, il candidato non è ammesso a sostenere la prova. Nel caso in cui il luogo di nascita risulti da uno dei documenti summenzionati, esso sarà riportato sulla documentazione utile ad espletare le procedure del caso. Nel caso in cui il luogo di nascita non risulti da alcuno dei documenti summenzionati, sarà iscritto, nell'apposito campo dedicato al luogo di nascita, lo Stato di provenienza desunto dagli stessi documenti. Non rientrano tra le ipotesi di discordanza sostanziale quelle di indicazione di taluni dati in lingua estera, sul passaporto, ed in lingua italiana sul permesso di soggiorno: in tal caso, sulla documentazione utile al procedimento, saranno riportati eventualmente quelli iscritti in lingua italiana, sul permesso di soggiorno.

6. PROVA TEORICA: la patente di guida della categoria BE può essere conseguita esclusivamente da soggetto già titolare di patente di guida della categoria B. Non deve essere ripetuto l’esame di teoria nel caso di candidato che ha conseguito la categoria B sostenendo la relativa prova di teoria posteriormente al 1 Dicembre 2013Nel caso, invece, di candidato che è titolare di categoria B il cui esame di teoria è stato effettuato anteriormente al 1 dicembre 2013, devono essergli poste, nel corso della prima fase della prova pratica, domande concernenti i seguenti argomenti: - limiti di traino; organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio; - conoscenza del comportamento del rimorchio durante la circolazione; - disposizioni generali sulla guida del complesso veicolare. Le domande devono essere circoscritte esclusivamente ad argomenti di pertinenza della categoria BE (si potranno utilizzare, al riguardo, anche quelle già contenute nel database dei quiz per il conseguimento della categoria B) che mirano ad accertare la conoscenza delle disposizioni normative e amministrative nonché dei dispositivi caratteristici e delle condizioni tecniche necessarie per condurre, in sicurezza, i veicoli di detta categoria. 1) Limiti di traino - Organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio - Rapporto di traino principi di funzionamento del freno a inerzia - Organi di frenatura presenti sul rimorchio - Collegamenti tra motrice e rimorchio; 2) Stabilità, tenuta di strada e ingombro del complesso dei veicoli - Sistemazione del carico nel rimorchio - Rischi dello spostamento del carico in caso di frenata - Comportamenti del veicolo in funzione del carico del rimorchio - Comportamenti del complesso in curva; 3) Disposizioni generali sulla guida del complesso veicolare - Assicurazione per rischio statico - Limiti di guida della categoria BE - Traino di caravan.

6.1 PROVA DI VERIFICA DELLE CAPACITÀ E DEI COMPORTAMENTI: il candidato in possesso di autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa) per la categoria BE può esercitarsi alla guida sui veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima. L'autorizzazione è valida per sei mesi. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida. Gli esami possono essere sostenuti previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il decimo giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida. Le sedute di esame pratico per il conseguimento della categoria BE devono essere organizzate in modo di assicurare quaranta minuti per ogni candidato.

6.2 VEICOLI UTILI PER LA PROVA D’ESAME: la prova pratica per il conseguimento delle patenti di categoria BE, anche speciale, si svolge su un complesso di veicoli composto da una motrice di categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1000 kg. Il complesso – di massa massima autorizzata superiore a 4250 kg ma non superiore a 7000 kg - deve essere capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h. Lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima. Il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. Il predetto veicolo deve essere dotato di doppi comandi almeno per la frizione ed il freno e, al fianco del candidato, deve essere presente una persona munita di abilitazione di istruttore di guida in corso di validità. Durante la prova nel traffico l’esaminatore, salvo specifica esenzione ai sensi dell’art. 172, comma 8, del codice della strada, deve indossare la cintura di sicurezza.I veicoli di categoria BE non devono essere necessariamente dotati di cambio di velocità manuale, fatta salva l'apposizione del codice 78 sulla patente conseguita con veicolo con cambio diverso da quello manuale. Qualora la prova venga sostenuta su veicolo con cambio diverso da quello manuale, sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria conseguita sarà annotato il codice UE armonizzato “78”: pertanto al titolare della patente così conseguita sarà preclusa la guida di veicoli di categoria BE con cambio manuale. È considerato dotato di cambio manuale il veicolo nel quale è presente la leva (o il pedale) della frizione per l’avvio, la fermata o il cambio di marcia del veicolo. Qualora la patente di categoria BE sia richiesta da mutilati e minorati fisici, la prova pratica di guida si svolge su veicolo di corrispondente categoria, dotato degli adattamenti prescritti dalla commissione medica locale. I candidati, allievi di un’autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica devono sostenere la prova pratica su veicolo intestato al titolare dell’autoscuola o al consorzio che ha costituito il centro di istruzione automobilistica, oppure dato in disponibilità alla scuola o al centro dall'allievo, o da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto o venditori con patto di riservato dominio. Può essere dato in disponibilità dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica sia il complesso di veicoli anche solo o il veicolo trattore o il rimorchio utile per conseguire la categoria BE. Se tutto il complesso o solo uno dei due veicoli costituenti il complesso è dato in disponibilità da un terzo, occorre esibire una dichiarazione di consenso all’uso del parte del proprietario del veicolo stesso in favore dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica. I candidati privatisti possono sostenere la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti su veicoli muniti di doppi comandi delle autoscuole o locati da società di noleggio senza conducente. I candidati al conseguimento della patente BE speciale possono sostenere la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti su veicoli adattati di loro proprietà o di terzi che ne autorizzano l’uso, senza obbligo di doppi comandi.

6.3 OPERAZIONI PRELIMINARI DELL’ESAMINATORE: non occorre effettuare l’appello dei candidati prima dell’inizio della seduta d’esame. L’esaminatore chiamerà a sostenere l’esame un candidato alla volta. Nel caso uno dei candidati non dovesse rispondere alla chiamata, l’esaminatore procederà ad esaminare un altro dei candidati presenti. L’assenza di un candidato dovrà essere annotata nel verbale solo al termine dalla seduta d’esame. L'esaminatore, prima dell'inizio dell'esame, è tenuto a verificare CON RIFERIMENTO AL CANDIDATO: - autorizzazione ad esercitarsi alla guida (in assenza del “foglio rosa”, per qualsiasi motivo, il candidato non è ammesso a sostenere l’esame). Nel caso in cui il candidato abbia presentato istanza di conseguimento della patente di categoria BE con cambio “meccanico” e quindi, successivamente al superamento dell’esame di teoria, abbia ottenuto il rilascio del “foglio rosa” in cui non è annotato il codice unionale “78”, ma alla prova d’esame si presenta con veicolo dotato di cambio automatico, la prova d’esame può ugualmente essere svolta, e, in caso di esito positivo, la patente non sarà rilasciata al candidato, ma lo stesso potrà ritirarla, dopo qualche giorno, presso la sede dell’Ufficio Motorizzazione civile Sulla nuova patente, dunque, in corrispondenza della categoria BE, sarà indicato il codice unionale “78”. Se, invece, il candidato abbia presentato istanza di conseguimento della patente di categoria BE con cambio “automatico” e quindi, successivamente al superamento dell’esame di teoria abbia ottenuto il rilascio del “foglio rosa” sul quale è annotato il codice unionale “78”, il candidato non può essere ammesso a sostenere la prova di guida, tenuto conto che il titolo autorizzativo in suo possesso gli consente di condurre solo veicoli dotati di “cambio automatico”; - documento di identità del candidato ed eventualmente i documenti di soggiorno; - che il candidato stesso utilizzi occhiali o lenti a contatto, se prescritto dall’autorità medica. Se al candidato non è prescritto l’obbligo di lenti, egli può, comunque, ugualmente indossare occhiali, lenti a contatto o occhiali da sole per sostenere la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti; - nel caso di BE speciale, la presenza di protesi o ortesi, se prescritte da certificato medico rilasciato dalla commissione medica locale. L’esaminatore dovrà controllare la precedente patente di guida del candidato e procedere al successivo ritiro nel caso di esito positivo dell’esame. Qualora il candidato, prima della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti abbia smarrito la patente di guida, dovrà, al momento dell’identificazione, consegnare all’esaminatore una copia della denuncia di smarrimento. Per svolgere la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della categoria BE, la patente di guida della categoria B del candidato deve essere in corso di validità. Infatti, l’art. 125 del codice della strada prevede che la categoria BE possa essere rilasciata solo a conducente in possesso della categoria B. CON RIFERIMENTO AL VEICOLO D'ESAME: - carta di circolazione; - certificato di assicurazione obbligatoria (a tal proposito, si ricorda che l’ISVASS, con il provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015, ha modificato l’art. 10, comma 5, del regolamento 19 marzo 2010, n. 34, prevedendo che “nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso su supporto durevole, anche tramite posta elettronica”. Per effetto di tale modifica, in sede d’esame può essere esibito anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, così come già previsto dal Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’interno con nota prot. 300/A/5931/16/106/15 del 1 settembre 2016)- nel caso di BE speciale, la corrispondenza degli adattamenti del veicolo alle prescrizioni risultanti dal certificato medico della commissione medica locale. Deve, inoltre, essere verificata l’abilitazione tecnica dell’istruttore e, nel caso in cui il candidato sia allievo di autoscuola, l’istruttore deve esibire all’esaminatore, uno dei due documenti: - o l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia territorialmente competente; - o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta titolare dell’autoscuola ai sensi dell’art. 445 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in si attesta che è stato comunicato, alla Provincia territorialmente competente, che il docente presta attività lavorativa presso l’autoscuola alla quale è iscritto il candidato.

7. PROVE: la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti si svolge presso le sedi degli Uffici Motorizzazione civile ovvero, nel caso di candidati di autoscuole, presso sedi designate dalle autoscuole, dai centri di istruzione automobilistica, o dai gruppi di autoscuole organizzate, previamente ritenute idonee. La prova pratica di guida si articola in tre fasi:

I FASE: VERIFICA DELLA CAPACITÀ DEL CONDUCENTE DI PREPARARSI AD UNA GUIDA SICURA: il candidato deve essere in grado di prepararsi ad una guida sicura. In particolare, l’esaminatore dovrà verificare che il candidato: a) regoli il sedile nella corretta posizione di guida; b) regoli specchietti retrovisori, cinture di sicurezza, poggiatesta; c) controlli la chiusura delle porte; d) sappia controllare o correttamente utilizzare almeno due dispositivi; e) sappia sistemare il carico in sicurezza; f) sappia procedere al controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici. Si fa presente che le operazioni di cui ai punti sub lettere e) ed f) sono cogenti. Si sottolinea che detta fase non rappresenta né un'integrazione, né un'estensione dell'esame di teoria. Di conseguenza, l'esaminatore dovrà verificare:

REGOLAZIONE DEL SEDILE NELLA CORRETTA POSIZIONE DI GUIDA verificare che il candidato sappia: - posizionarsi alla giusta distanza dai pedali; - posizionarsi alla giusta distanza dal volante; - regolare l’altezza del sedile; - regolare la corretta inclinazione del sedile.

REGOLAZIONE SPECCHIETTI RETROVISORI, CINTURE DI SICUREZZA POGGIATESTA E SPECCHI: verificare che il candidato sappia: - regolare correttamente lo specchio retrovisore interno; - regolare correttamente lo specchio retrovisore sinistro; - regolare correttamente lo specchio retrovisore destro. CINTURE DI SICUREZZA verificare che il candidato sappia: - indossare correttamente la cintura di sicurezza; - regolare correttamente l’altezza della cintura di sicurezza. POGGIATESTA verificare che il candidato sappia: - regolare il poggiatesta. CHIUSURA DELLE PORTE verificare che il candidato sappia: - azionare il dispositivo di salvaguardia dei minori di blocco delle porte; - verificare la corretta chiusura delle porte; - verificare la corretta chiusura del portabagagli; - individuare la spia di segnalazione delle porte aperte; - aprire il cofano motore. 

CONTROLLO DEI DISPOSITIVI: PNEUMATICI verificare che il candidato: - sappia controllare lo spessore del battistrada; - sappia verificare “a vista” la pressione di gonfiaggio degli pneumatici; - sappia controllare la corrispondenza della misura degli pneumatici con quella riportata sulla carta di circolazione; - sappia individuare la pressione di gonfiaggio consigliata; - sappia verificare che gli pneumatici non presentino sui fianchi lesioni o rigonfiamenti; - sappia verificare se il veicolo è accessoriato con normale ruota di scorta o con “ruotino”, ovvero con il kit “gonfia e ripara”. STERZO verificare che il candidato: - sappia individuare la disposizione dei comandi posti sul volante; - sappia controllare se lo sterzo abbia movimenti anomali. FRENI verificare che il candidato: - sappia verificare eventuale “corsa a vuoto” del pedale del freno; - sappia individuare ed azionare il freno di stazionamento. LIVELLI verificare che il candidato: - sappia controllare il livello dell’olio dell’impianto frenante; - sappia controllare il livello dell’olio motore; - sappia controllare il livello del liquido di raffreddamento; - sappia indicare dove si rabbocca il liquido lavavetri; - sappia indicare dove si rabbocca l’olio del motore.

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE: verificare che il candidato: - sappia controllare lo stato generale di fari e catadiottri; - sappia attivare i proiettori anabbaglianti; - sappia attivare i proiettori abbaglianti; - sappia individuare le spie delle luci e dei proiettori abbaglianti; - sappia attivare gli indicatori di direzione; - sappia attivare la segnalazione luminosa di pericolo, ove presente; - sappia utilizzare correttamente il dispositivo di regolazione dei fari, in base al carico del veicolo; - sappia attivare i proiettori fendinebbia (se presenti); - sappia attivare la luce posteriore per nebbia (se presente). 


DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA verificare che il candidato: - sappia attivare l’avvisatore acustico.


CONTROLLO DEI FATTORI DI SICUREZZA DEL CARICO Verificare che il candidato sappia: - controllare la struttura di contenimento; - controllare le condizioni dei teli di copertura (ove presenti); - controllare le chiusure del compartimento di carico; - controllare i dispositivi di fissaggio del carico.


II FASE: MANOVRE: il candidato deve effettuare le seguenti manovre: a) aggancio e sgancio di un rimorchio dalla motrice; all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio devono trovarsi l’uno di fianco all’altro e non l'uno dietro l'altro; b) marcia indietro in curva; c) parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico. Le manovre di cui alle lettere a) e b) sono effettuate in area chiusa o, comunque, in luoghi poco frequentati, dove le stesse possono essere svolte senza pregiudizio per la sicurezza della sicurezza stradale né intralcio al traffico.

III FASE: COMPORTAMENTO NEL TRAFFICO: il candidato deve eseguire, in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni, le seguenti manovre: a) partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria; b) guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato; c) guida in curva; d) incroci: affrontare e superare incroci e raccordi; e) cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia; f) ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione; g) sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso); h) elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie; i) rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo. Nello svolgimento delle prove della II e III fase, sul veicolo è presente una persona munita di abilitazione di istruttore di guida in corso di validità, nonché l'esaminatore. Il candidato è ammesso a sostenere le prove della II fase e della III fase solo se ha superato rispettivamente quelle della I fase e della II fase. La durata della prova di guida nel traffico è di 25 minuti. La prova nel traffico si svolge in una località stabilita dal competente Ufficio Motorizzazione civile, situata in una zona in cui sia possibile svolgere le manovre richieste per il conseguimento della categoria B dall’allegato II al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59. Le autoscuole, i centri di istruzione ed i gruppi di autoscuole organizzati possono richiedere sedute d’esame “in conto privato” anche in comuni diversi da quelli in cui gli stessi hanno sede o ha sede una delle autoscuola consorziata o associata, a condizione che le località d’esame siano idonee allo svolgimento delle manovre previste dalla normativa vigente.

7.1 LUOGO E DURATA DELLA PROVA PRATICA: la durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui è richiesta la verifica. La durata della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25 minuti: tale periodo non comprende il tempo necessario per accogliere il candidato, per predisporre il veicolo, per il controllo tecnico dello stesso ai fini della sicurezza stradale, per le manovre di cui alle fasi da I a V e per comunicare il risultato della prova pratica. Le manovre di: - partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria ; - guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato; sono effettuate in area chiusa o, comunque, in luoghi poco frequentati, dove le stesse possono essere svolte senza pregiudizio per la sicurezza stradale né intralcio al traffico. La III fase della prova pratica va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o simili), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che il futuro conducente dovrà affrontare. E’ consigliabile che la stessa sia effettuata in diverse condizioni di traffico. Nel corso della prova nel traffico, gli esaminatori, salvo specifica esenzione per motivi sanitari, devono indossare la cintura di sicurezza.

7.2 VALUTAZIONE DI MANOVRE PARTICOLARI: da diverse aree del territorio nazionale pervengono comunicazioni su differenti modi di valutare i comportamenti tenuti dal candidati nel corso della fase nel traffico delle prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida. Le maggiori criticità concernono, in particolare: a) la manovra di marcia indietro in curva; b) la manovra di parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico; c) il transito nelle rotatorie a più corsie. Al fine di fornire ai funzionari esaminatori criteri di valutazione sulle sopra elencate manovre, sono state predisposte delle linee guida – di seguito riportate – cui attenersi rigidamente, al fine di pervenire a valutazioni uniformi sul territorio nazionale. Dette linee guida sono state elaborate con il contributo di esperti del settore, contattati da questa Direzione, a seguito di approfondito esame, per pervenire al più alto livello di oggettività e razionalità. La Direzione si riserva la facoltà di apportare ogni modifica alle linee guida, ove necessario. a) marcia indietro in linea retta o marcia indietro in curva. Il candidato, eseguendo la manovra di retromarcia di un veicolo che traina un rimorchio, non può affidarsi alla visione posteriore diretta, ma deve necessariamente utilizzare gli specchi retrovisori. Pertanto il candidato in primo luogo deve verificare che gli specchi siano posizionati correttamente e che riescano a coprire tutta la lunghezza del complesso. Il candidato deve usare gli specchi per tutta la manovra, e se possibile, la visione diretta, anche sporgendosi dal finestrino. Deve quindi: - controllare la strada retrostante tramite gli specchi retrovisore laterali - accertarsi che la manovra di retromarcia non crei intralcio o pericolo per la circolazione e azionare l’indicatore di direzione destro. La distanza percorsa durante la manovra non deve essere eccessiva, ma comunque sufficiente a valutare la capacità dell’allievo di effettuare la retromarcia. Le stesse indicazioni valgono anche per effettuare una retromarcia non rettilinea, ma che comporta una svolta. b) Parcheggio del veicolo (in sicurezza per operazioni di carico e scarico): il candidato deve dimostrare di sapere effettuare la manovra di parcheggio, secondo la modalità indicata dall’esaminatore. In particolare andrà valutata la capacità di impostare la manovra in sicurezza, controllando gli spazi retrostanti e laterali. Non è importante a quanti centimetri si posizioni rispetto al marciapiede o al limite della strada, bensì che nel compiere la manovra non collida con altri veicoli e non crei situazioni di pericolo invadendo lo spazio degli altri utenti. In ogni caso, a seconda del tipo di parcheggio effettuato la parte del veicolo più vicina al marciapiede deve essere a questo il più possibile parallelo, ovvero il veicolo deve insistere sull’area dello stallo di sosta, entro i margini dello stallo stesso e, in ogni caso, non deve creare intralcio per la circolazione e deve essere correttamente posizionato negli stalli di sosta, se presenti. Nelle manovre di uscita dal parcheggio, bisogna verificare con particolare attenzione che il candidato: - inserisca correttamente l’indicatore di direzione, sia nel caso che esca in marcia avanti che in retromarcia; - ispezioni la strada davanti, dietro e ai lati; per fare ciò utilizza, sia lo specchietto retrovisore interno, sia quello sinistro (o destro, se del caso); - ruoti il capo verso sinistra o destra per osservare, con la visione diretta, l’angolo morto non coperto dallo specchietto retrovisore; - effettui la manovra con la dovuta cautela ma sollecitamente, senza creare intralcio, ed impegni rapidamente la corsia di destra della carreggiata. c) Comportamento da tenere quando si deve affrontare una intersezione con circolazione rotatoria (più comunemente chiamata “rotatoria”). Sia approssimandosi alla rotatoria che percorrendo l’anello, il candidato dovrà sempre tenersi sulla corsia di destra, in prossimità del margine destro della carreggiata. Nella manovra di immissione nella rotatoria non è necessario che il candidato azioni l’indicatore di direzione, salvo che debba imboccare la prima uscita sulla destra (nel qual caso utilizzerà quelli di destra). Successivamente azionerà l’indicatore di destra, all’interno dell’anello, con idoneo anticipo rispetto al momento in cui imboccherà il braccio di uscita prescelto: in pratica ciò dovrà avvenire subito dopo aver superato il braccio d’uscita precedente a quello che dovrà imboccare. La durata della prova nel traffico e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui è richiesta la verifica. La prova va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade o simili, nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che il futuro conducente dovrà affrontare. E’ consigliabile che la stessa sia effettuata in diverse condizioni di traffico.

7.3 VALUTAZIONE DEL CANDIDATO: la valutazione del candidato deve riflettere la padronanza dimostrata nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il traffico. Nel corso della prova gli esaminatori devono prestare particolare attenzione se il candidato dimostri o no nella guida un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tenere conto dell'immagine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l'altro, ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni di traffico, degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare i più esposti), anticipandone le mosse. L'esaminatore valuta inoltre le capacità del candidato in merito agli aspetti seguenti: - controllo del veicolo, in base agli elementi seguenti: corretto impiego di cinture di sicurezza, specchietti retrovisori, poggiatesta, sedili, fari e dispositivi assimilabili, frizione, cambio, acceleratore, freno, sterzo; - controllo del veicolo in situazioni diverse ed a diverse velocità; tenuta di strada; massa, dimensioni e caratteristiche del veicolo; - osservazione: osservazione a 360 gradi; corretto impiego degli specchietti; visuale a lunga e media distanza, nonché a distanza ravvicinata; - precedenze: precedenze agli incroci ed ai raccordi; precedenze in situazioni diverse (ad esempio in caso di inversione, di cambiamento di corsia, di manovre speciali); - corretto posizionamento sulla strada: nella giusta corsia, sulle rotonde, in curva, a seconda del tipo di veicolo e delle sue caratteristiche; preposizionamento; - distanze di sicurezza: mantenimento delle dovute distanze di sicurezza dal veicolo che precede e da quelli a fianco; mantenimento delle dovute distanze dagli altri utenti della strada; - velocità: rispetto del limite massimo, adattamento della velocità alle condizioni di traffico/climatiche, eventuale rispetto dei limiti fissati a livello nazionale; guida ad una velocità che permetta l'arresto nel tratto di strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della velocità a quella di altri veicoli simili; - semafori, segnaletica stradale e segnalazione di condizioni particolari: corretto comportamento ai semafori; rispetto dei comandi impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica stradale (divieto e obbligo); rispetto della segnaletica orizzontale; - segnalazione: effettuare le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto impiego degli indicatori di direzione; comportamento corretto in risposta alle segnalazioni effettuate dagli altri utenti della strada; - frenata ed arresto: tempestiva riduzione della velocità, frenate ed arresti adeguati alle circostanze; anticipo. Chiunque si trovi alla guida di un veicolo a motore deve in ogni momento possedere conoscenze, capacità e comportamenti in modo da poter: - riconoscere i pericoli del traffico e valutarne la gravità; - essere in controllo del proprio veicolo, in modo da non originare situazioni pericolose e da poter reagire prontamente trovandovisi invece coinvolto; - rispettare il codice della strada ed in particolare le disposizioni volte a prevenire gli incidenti ed a mantenere il traffico scorrevole; - individuare i principali guasti tecnici nel proprio veicolo, in particolare quelli che potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza, e porvi adeguato rimedio; - tenere conto di tutti i fattori che possono influenzare il comportamento di guida (alcool, stanchezza, disturbi della vista, ecc.), rimanendo così nel pieno possesso di tutte le facoltà necessarie per garantire la sicurezza della guida; - contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, soprattutto dei più esposti ed indifesi, dimostrando il dovuto rispetto per il prossimo. Per quel che concerne la valutazione del candidato, alcuni elementi sono offerti dal punto 9 dell’allegato II al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, che stabilisce: “La valutazione deve riflettere la padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell’affrontare in piena sicurezza il traffico. L’esaminatore deve sentirsi sicuro, durante tutto lo svolgimento della prova. Errori di guida o comportamenti pericolosi che mettessero a repentaglio l’incolumità del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada, indipendentemente dal fatto che l’esaminatore o l’accompagnatore abbia dovuto intervenire, determinano l’insuccesso della prova. Nel corso delle prove gli esaminatori devono prestare particolare attenzione se il candidato dimostri o no nella guida, un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tener conto dell’immagine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l’altro, ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni del traffico, degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare i più esposti) anticipandone le mosse”. Tanto premesso, si evidenzia che il giudizio sulle prove dei candidati si forma, da una parte, sulla base di fatti oggettivi, non contestabili, quali il rispetto della segnaletica stradale e delle norme di comportamento previste dal codice della strada, dall’altra dall’insieme di comportamenti che sono improntati a valutazione discrezionale da parte dell’esaminatore. Nella fase valutativa, l’esaminatore, pur nel rispetto delle norme che regolano, in generale, i comportamenti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, deve tener conto anche del particolare stato emotivo dei candidati che, comunque, si trovano ad effettuare un test delicato ed impegnativo. Fermi restando, dunque, il principio di non discriminazione e la prevalenza dell’interesse pubblico della sicurezza della circolazione stradale rispetto agli interessi, seppure apprezzabili dal singolo, possono individuarsi alcuni elementi sulla base dei quali formulare il giudizio finale di idoneità o non idoneità. Certamente comporta l’immediato giudizio di non idoneità l’intervento dell’accompagnatore sui doppi comandi o sugli altri dispositivi del veicolo per scongiurare situazioni di pericolo. Parimenti comporta l’immediato giudizio di non idoneità la violazione, da parte del candidato, di una norma che comporta (anche in caso di recidiva), la sospensione della patente di guida. Si elencano le principali fattispecie: - superare di oltre 40 Km/h il limite massimo di velocità; - circolare contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in altri casi di limitata visibilità; -percorrere la carreggiata contromano in una strada divisa in più carreggiate separate; - sorpasso in corrispondenza di curve o dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità; - sorpasso di veicolo che ne stia superando un altro; - sorpasso di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia; - sorpasso in prossimità o corrispondenza delle intersezioni; - invertire il senso di marcia nonché percorrere la carreggiata contromano in ambito autostradale; - circolare, al di fuori dei casi previsti, sulla corsia riservata alla sosta di emergenza o sulla corsia di variazione di velocità in ambito autostradale; - omettere la precedenza dovuta nelle intersezioni stradali ; - immettersi sulla strada principale da una secondaria senza dare la precedenza ai veicoli che percorrono la strada principale; - proseguire la marcia quando le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa; - non usare la massima prudenza nell'approssimarsi ad un passaggio a livello; - effettuare il sorpasso senza superare rapidamente il conducente che lo precede sulla stessa corsia, senza mantenere un'adeguata distanza laterale, senza riportarsi a destra appena possibile, evitando di creare intralcio o pericolo; - mancata distanza di sicurezza con collisione e grave danno ai veicoli; - mancato arresto del veicolo in caso di incrocio ingombrato o su strade di montagna; - mancato uso delle cinture di sicurezze o dei sistemi di ritenuta; - uso del cellulare durante la guida. Nel caso in cui il candidato effettui, nel corso della prova, una manovra (intesa sia come comportamento di guida sia come infrazione ad una norma che non comporta la sospensione della patente di guida) errata, l’esaminatore, tenuto conto anche dell’andamento della prova fino a quel momento, può anche consentire la ripetizione della manovra stessa. Un ulteriore errore della stessa manovra comporterà l’esito di non idoneità. Il giudizio finale di idoneità o di non idoneità è rimesso alla prudente valutazione dell’esaminatore, che terrà conto del numero e della gravità degli errori commessi dal candidato, nonché dal generale “senso di sicurezza” che l’esaminatore stesso percepisce durante l’intera prova d’esame (secondo il dettato della normativa comunitaria)Resta fermo che l’esito dell’esame, costituendo un provvedimento amministrativo, deve essere adeguatamente motivato ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, soprattutto in caso di non idoneità. Nel caso di esito positivo, l'esaminatore consegna la patente al candidato immediatamente al termine della sua prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti. Nel caso di esito negativo, l'esaminatore ritira il foglio rosa, qualora si tratti della seconda prova pratica di guida o, pur trattandosi della prima prova, la scadenza di quest'ultimo non consente di sostenere una seconda prova, nel termine previsto dall'articolo 121, comma 10, del Codice della Strada.

8. RIPORTO DELL’ESAME DI TEORIA: il candidato per una sola volta può richiedere il riporto dell’esito positivi dell’esame di teoria su una nuova pratica di conseguimento della patente di guida. La richiesta di riporto è possibile per una sola volta. Pertanto in caso di mancato superamento delle due prove di guida, nell'arco di validità del secondo "foglio rosa", il candidato dovrà ripetere la prova di teoria. Si precisa inoltre che: - l'istanza di riporto dovrà essere presentata, tassativamente, entro e non oltre il secondo mese dalla data di scadenza della precedente autorizzazione ad esercitarsi alla guida e non prima del giorno successivo a quello di scadenza del foglio rosa suddetto. Tale termine è da considerare assolutamente perentorio, pena nullità della nuova autorizzazione alla guida emessa e del conseguente riporto. Nel caso in cui l'ultimo giorno utile cada nella giornata di sabato (quando gli Uffici Motorizzazione civile sono chiusi al pubblico) o nei giorni festivi, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo utile; - il foglio rosa si intende scaduto decorso il termine semestrale previsto dall'art. 122 (1) del codice della strada. Solamente nei due casi sotto specificati, è possibile derogare a tale obbligo: a) quando il candidato ha effettuato, entro i sei mesi di validità del primo foglio rosa, le due prove previste dal codice della strada. In tal caso è possibile...[CONTINUA]

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