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Normative

Nuove procedure per esami patenti di guida cat. D-D1!

Circolare riepilogativa del Ministero dei Trasporti per il conseguimento delle Patenti di guida D-D1. (Prot. n. 28828 del 19-09-2019)

Nuove procedure per esami patenti di guida cat. D-D1!
La Circolare del MIT presenta le ultime novità sugli esami per il conseguimento delle Patenti D-D1!

 

(CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - PDF)

 
 
Oggetto: Procedure per il conseguimento della patente di guida cat. D1 e D.
 
 
Con Circolare Prot. 7456 del 29 Marzo 2017 sono state illustrate le procedure amministrative e tecniche attinenti al conseguimento della patente di guida di categoria D1. Le ulteriori precisazioni e le innovazioni lungo tutto il testo della circolare saranno apportate in carattere grassetto.
 
1. ETÀ MINIMA: per il conseguimento della categoria D1: 21 anni Per il conseguimento della categoria D: 24 anni. Il titolare di qualificazione CQC valida per il trasporto di persone può conseguire la categoria D già dal compimento di 21 anni.
Presentazione Domanda:
- Modello TT 2112 compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;
- Attestazione versamento sul c/c 4028 (imposta di bollo relativa all’istanza di € 16);
- Attestazione versamento sul c/c 4028 (imposta di bollo relativa al documento rilasciato di € 16. Detta attestazione può essere prodotta al momento della prenotazione della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti);
- Attestazione versamento sul c/c 9001 (tariffa di cui ai punti 1 e 2 della tabella 3 allegata alla Legge 1 Dicembre 1986, n. 870 di € 26,40);
- Fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
- n.2 foto recenti (non anteriori a 6 mesi), uguali, formato tessera su fondo bianco e a capo scoperto (per motivi religiosi è consentito al candidato presentare fotografie con il campo coperto a condizione che i tratti del volto siano ben riconoscibili), stampate su carta di alta qualità e risoluzione;
- Certificato medico in bollo, con fotografia, rilasciato in data non anteriore a 3 mesi da un medico di cui all’Art. 119 commi 2 e 2 bis del Codice della strada, ovvero di data comunque non eccedente i 6 mesi nel caso sia rilasciato da una commissione medica locale.
2. RESIDENZA: per richiedere la patente di guida, è necessario dichiarare la residenza in Italia o, per i cittadini appartenenti ad uno Stato membro dell’Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, ferme restando le procedure di uscita dall’UE di tale stato, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) o dello Spazio economico europeo (Liechtenstein, Islanda, Norvegia), la residenza normale. Per residenza normale in Italia, ai sensi dell’art. 118 bis del codice della strada, si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale. È equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all'anno.
3. DOCUMENTI DI SOGGIORNO: al momento della presentazione dell’istanza presentata da parte di un cittadino non appartenente ad uno Stato aderente all’Unione europea, allo Spazio economico europeo, o alla Svizzera, deve essere esibito, alternativamente: a) permesso di soggiorno che deve essere richiesto dallo straniero che soggiorna in Italia, anche per breve periodo ed anche se la finalità del soggiorno è turistica. Gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno (o altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare), rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea e valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di 8 giorni dal loro ingresso nel territorio dello Stato. Se il titolo è regolare, agli stessi verrà rilasciata una ricevuta della dichiarazione di soggiorno. b) ricevuta del permesso di soggiorno fino alla consegna del permesso di soggiorno, è il documento che attesta la regolarità della permanenza in Italia dello straniero, il quale è tenuto a conservarla ed esibirla quando richiesta. c) permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Si ricorda che il documento di soggiorno personale è obbligatorio anche per il candidato minorenne che, dunque, deve esibirlo al momento della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti. Per quel che concerne i soggetti cui è riconosciuto lo status di richiedente asilo o cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari o per motivi sussidiari (che, ai sensi dell’art. 18bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 reca la dicitura “casi speciali” ed ha durata di un anno”, occorre preliminarmente considerare che, a normativa vigente, presupposto per il conseguimento in Italia della patente di guida, ai sensi dell’art. 116, comma 1, del codice della strada, è l’acquisizione della residenza normale o della residenza anagrafica. Tale disposizione si conforma con il principio sancito dall’art. 7, comma 1, lettera e), e dell’art. 12 della direttiva 2006/126/CE, disposizioni non derogabili con norma statale. L’acquisizione della residenza anagrafica è autocertificabile, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mentre il possesso della residenza normale può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del medesimo D.P.R. 445/2000. Tuttavia, si evidenzia che ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 445/2000, i cittadini non appartenenti all’Unione europea e allo Spazio economico europeo “possono utilizzare le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati e alle qualità e ai fatti certificabili o attestabili da parte dei soggetti pubblici italiani”. Sostanzialmente, dunque, il dato relativo all’acquisizione della residenza normale in Italia, cioè “il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente”, può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, solo quando sia comprovabile da una pubblica amministrazione italiana. Una volta che i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari o per richiedenti asilo comprovino la residenza in Italia e presentino istanza di conseguimento della patente di guida, essi devono esibire il relativo documento che attesta il regolare soggiorno, secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In proposito si ricorda che la ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno è documento utile ai fini del rilascio della patente di guida.
4. DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE: prima di svolgere le prove d’esame, sia per la valutazione delle cognizioni che per la valutazione delle capacità e dei comportamenti, il candidato deve esibire un documento di identificazione in corso di validità. Si ricorda che ai sensi dell’art. 1, del DPR 445/2000 il documento di identità, che non deve essere confuso con il “documento di riconoscimento”, disciplinato dalla medesima norma, è: “La carta d’identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare”L’art. 35 del DPR 445/2000 stabilisce che "la carta di identità” costituisce il principale documento di identificazione personale. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato".
Esempio: la Tessera di Riconoscimento Mod. AT, rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in attività di servizio ed in quiescenza o la tessera di riconoscimento Mod. BT, rilasciata al coniuge del dipendente civile o militare in attività di servizio ed in quiescenza o ai figli. 
Il candidato cittadino dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia maturato la residenza normale in Italia, può essere identificato anche con la carta d’identità o anche con il passaporto rilasciati dal Paese d’origine. Il candidato cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che ha titolo per conseguire la patente in Italia, può essere identificato anche tramite passaporto rilasciato dal Paese d’origine. Per quel che concerne l’identificazione del candidato, per tramite del “Riepilogo dati per accettazione pratica” rilasciato dagli Uffici del Comune, al momento della richiesta della Carta Identità Elettronica, si comunica che il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministro dell’interno si è espressa in senso affermativo con nota prot. 3715 del 16 Luglio 2019. Per ogni eventuale dubbio sull’autenticità del predetto riepilogo dati per accettazione pratica, gli Uffici in indirizzo possono effettuare verifica tramite controllo del QR Code, secondo la procedura illustrata nella citata circolare del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministro dell’Interno.

5. DIFFORMITÀ TRA I DATI ANAGRAFICI RIPORTATI SUI DOCUMENTI ESIBITI DAI CITTADINI STRANIERI NATI ALL'ESTERO: nel caso di candidato straniero che esibisca passaporto o altro documento equipollente e permesso di soggiorno, oppure carta di identità i cui dati anagrafici siano discordanti, al fine di garantire l'uniformità dei dati da iscriversi nel titolo abilitativo alla guida da conseguirsi, con quelli contenuti nei documenti esibiti dal cittadino straniero, gli Uffici Motorizzazione civile indicheranno a quest'ultimo la necessità di interpellare i competenti uffici dell'anagrafe e/o della Questura, che tali documenti hanno rilasciato, per acquisire i necessari chiarimenti e far rettificare le generalità contenute nel permesso di soggiorno. Si richiama la necessità che gli Uffici rilevino, in fase di istruttoria della pratica, le predette difformità riguardanti i dati anagrafici. Nel caso tali difformità non vengano sanate e vengano evidenziate dell’esaminatore in sede d’esame, il candidato non è ammesso a sostenere la prova. Nel caso in cui il luogo di nascita risulti da uno dei documenti summenzionati, esso - tal quale è scritto - sarà riportato sulla documentazione utile ad espletare le procedure del caso. Nel caso in cui il luogo di nascita non risulti da alcuno dei documenti summenzionati, sarà iscritto, nell'apposito campo dedicato al luogo di nascita, lo Stato di provenienza desunto dagli stessi documenti. Non rientrano tra le ipotesi di discordanza sostanziale quelle di indicazione di taluni dati in lingua estera, sul passaporto, ed in lingua italiana sul permesso di soggiorno: in tal caso, sulla documentazione utile al procedimento, saranno riportati quelli iscritti, eventualmente in lingua italiana, sul permesso di soggiorno.

6. PROVA TEORICA: presentata l’istanza ad un Ufficio Motorizzazione civile, il candidato può chiedere, acquisita la marca operativa dell’Ufficio stesso, di prenotare la data per sostenere l’esame di teoria. La prova di controllo delle cognizioni deve avvenire entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di 2 prove: 

a) L’esame di teoria, si svolge presso la sede dell’Ufficio Motorizzazione civile presso il quale è stata presentata l’istanza di conseguimento della patente e si sostiene con sistema informatizzato. Il candidato deve rispondere a trenta quesiti, indicando "V" se ritiene un singolo quesito vero o "F" se lo ritiene, invece falso. La prova per il conseguimento della patente di categoria D1 consta di 20 quiz. La prova ha durata di venti minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 2; La prova per il conseguimento della patente di categoria D consta di 40 quiz. La prova ha durata di quaranta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 4. La prova per il conseguimento della patente di categoria D da parte di candidato già in possesso della categoria D1 consta di 20 quiz. La prova ha durata di venti minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 2. I contenuti della prova teorica per il conseguimento delle patenti delle categorie D1 includono anche i contenuti dedicati alla prova teorica per le categorie D1E.  Nei predetti programmi, sono previsti anche argomenti relativi al traino di un rimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 Kg, propri della patente di categoria D1E: sarebbe infatti risultato in contrasto con un principio di economicità dei procedimenti amministrativi e dell’azione amministrativa, prevedere una specifica prova teorica, relativa a tali pochi argomenti, peraltro per una domanda esigua. Parimente, i contenuti della prova teorica per il conseguimento delle patenti delle categorie D, includono anche i contenuti dedicati alla prova teorica per le categorie DE. Il titolare di patente di categoria D1, che intende conseguire la categoria D, dovrà sostenere l’esame solo su argomenti specifici di quest’ultima categoria.

6.1 PROGRAMMA DELLE CONOSCENZE PREVISTE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CATEGORIA D1: la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di guida della categoria D1 verte sui seguenti argomenti: - disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo a norma del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 Marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada; - disposizioni che regolano il trasporto di persone; - documenti di circolazione e di trasporto, necessari per il trasporto di persone sia a livello nazionale che internazionale; - comportamento in caso di incidente; misure da adottare in caso di incidente o situazione assimilabile, compresi gli interventi di emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri, nonché' rudimenti di pronto soccorso; - precauzioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote; - disposizioni che regolano dimensione e massa dei veicoli; disposizioni che regolano i dispositivi di limitazione della velocità; - limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo; - responsabilità del conducente nei confronti delle persone trasportate; comfort e sicurezza dei passeggeri; trasporto di bambini; controlli necessari prima della partenza; la prova teorica deve riguardare tutti i diversi tipi di autobus (destinati al servizio di linea ed a quello privato, autobus di dimensioni eccezionali)La prova d’esame si svolge con sistema informatizzato. Il candidato deve rispondere a venti quesiti in venti minuti. Sono consentiti due errori; il terzo errore determina il giudizio di inidoneità alla prova.

6.2 PROGRAMMA DELLE CONOSCENZE PREVISTE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CATEGORIA D: la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di guida della categoria C verte sui seguenti argomenti: - disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo a norma del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada; - disposizioni che regolano il trasporto di persone; - documenti di circolazione e di trasporto, necessari per il trasporto di persone sia a livello nazionale che internazionale; - comportamento in caso di incidente; misure da adottare in caso di incidente o situazione assimilabile, compresi gli interventi di emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri, nonché rudimenti di pronto soccorso; - precauzioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote; - disposizioni che regolano dimensione e massa dei veicoli; disposizioni che regolano i dispositivi di limitazione della velocità; - limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo; - responsabilità del conducente nei confronti delle persone trasportate; comfort e sicurezza dei passeggeri; trasporto di bambini; controlli necessari prima della partenza; la prova teorica deve riguardare tutti i diversi tipi di autobus (destinati al servizio di linea ed a quello privato, autobus di dimensioni eccezionali, ecc.); - nozioni sulla costruzione ed il funzionamento dei motori a combustione interna, dei liquidi (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), del sistema di alimentazione del carburante, di quello elettrico, di quello di accensione e di quello di trasmissione (frizione, cambio, ecc.); - lubrificazione e protezione dal gelo; - nozioni su costruzione, montaggio e corretto impiego e manutenzione dei pneumatici; - freno e acceleratore: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria, compreso l'ABS; - frizione: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria; - metodi per individuare le cause dei guasti; - manutenzione dei veicoli a scopo preventivo e effettuazione delle opportune riparazioni ordinarie. La prova d’esame si svolge con sistema informatizzato. Il candidato deve rispondere a quaranta quesiti in quaranta minuti. Sono consentiti quattro errori; il quinto errore determina il giudizio di inidoneità alla prova.

6.3 PROGRAMMA DELLE CONOSCENZE PREVISTE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CATEGORIA D DA PARTE DI CANDIDATO GIA’ TITOLARE DI CATEGORIA D1: la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di guida della categoria D, da parte di conducente titolare di categoria D1 verte sui seguenti argomenti

- nozioni sulla costruzione ed il funzionamento dei motori a combustione interna, dei liquidi (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), del sistema di alimentazione del carburante, di quello elettrico, di quello di accensione e di quello di trasmissione (frizione, cambio, ecc.); - lubrificazione e protezione dal gelo; - nozioni su costruzione, montaggio e corretto impiego e manutenzione dei pneumatici; - freno e acceleratore: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria, compreso l'ABS; - frizione: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria; - metodi per individuare le cause dei guasti; - manutenzione dei veicoli a scopo preventivo e effettuazione delle opportune riparazioni ordinarie. La prova d’esame si svolge con sistema informatizzato. Il candidato deve rispondere a venti quesiti in venti minuti. Sono consentiti due errori; il terzo errore determina il giudizio di inidoneità alla prova.

6.4 SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI TEORIA: ciascun candidato deve essere identificato tramite documento di identificazione personale (che può essere anche diverso da quello presente, in fotocopia, nella cartella d’esame). In questa fase non è richiesto ai cittadini non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo di esibire anche il documento di soggiorno. La nuova procedura prevede, altresì, che i candidati debbano digitare, per attivare la loro postazione d’esame, il proprio codice fiscale. Il candidato che abbia dimenticato il proprio codice fiscale può, in ogni caso, essere ammesso all’esame, dal momento che l’esaminatore, dalla propria postazione può controllare il codice di ogni candidato registrato nel sistema informatico. Terminata la fase di attivazione, il candidato siede davanti ad una postazione dotata di un pc con schermo "touch screen" su cui sono visualizzati dei tasti definiti da aree quadrate o circolari. Toccando direttamente lo schermo in queste apposite aree si attiverà il comando indicato sull'area stessa. Prima di iniziare la prova il candidato può accedere al corso di autoistruzione che illustra le procedure per compilare correttamente la scheda d'esame. Per "muoversi" all'interno del corso di autoistruzione il candidato dovrà toccare lo schermo selezionando di volta in volta i diversi comandi. Ciascun candidato siede davanti ad una postazione e dotata di un pc con schermo "touch screen" su cui sono visualizzati dei tasti definiti da aree quadrate o circolari. Toccando direttamente lo schermo in queste apposite aree si attiverà il comando indicato sull'area stessa. Al candidato viene consegnata una smartcard. Prima di iniziare la prova il candidato deve inserire la smartcard nell'apposito spazio previsto nel personal computer della sua postazione ed accedere al corso di autoistruzione che illustra le procedure per compilare correttamente la scheda d'esame. Per "muoversi" all'interno del corso di autoistruzione il candidato dovrà toccare lo schermo selezionando di volta in volta i diversi comandi. Terminata la lettura del corso di auto-istruzione l'esaminatore darà l'avvio alla prova d'esame. La compilazione dei questionari deve essere effettuata toccando lo schermo esclusivamente con le dita della propria mano. Il tempo concesso per la compilazione del questionario viene visualizzato sullo schermo in modalità conto alla rovescia. Il candidato dovrà toccare, per ciascuna risposta, il cerchio sullo schermo con all'interno la lettera "V" o "F" a seconda che consideri quella proposizione vera o falsa. Il candidato può liberamente "navigare" all'interno della propria scheda d'esame passando da una domanda ad un'altra, cambiare le risposte date e visualizzare la schermata di riepilogo di tutte le domande con le relative risposte attribuite. L’esaminatore non deve fornire spiegazioni circa il significato di termini o locuzioni contenuti nelle proposizioni delle domande. Il candidato, terminata la compilazione del questionario, dovrà confermare le risposte date nella schermata di riepilogo. Premuto il tasto di conferma, la prova viene considerata definitivamente terminata e non potranno essere apportate ulteriori modifiche alla scheda. Allo scadere del tempo non sarà quindi più possibile dare risposte ed il questionario verrà automaticamente terminato. Le risposte non date verranno considerate errate. Una volta che l'ultimo candidato ha completato la prova o quando è trascorso il tempo ultimo utile per la compilazione del quiz, l'esaminatore - dopo aver dichiarato conclusa la prova d'esame convalida il verbale della sessione apponendo la propria firma digitale. L'esito della sessione per tutti i candidati viene quindi stampato ed affisso all'esterno dell'aula d'esame, indicando esclusivamente l’esito e non anche il numero di errori eventualmente commesso. Nel caso in cui, durante lo svolgimento degli esami, dovessero verificarsi anomalie del sistema informatico a causa delle quali le prove non possono essere portate a termine, i candidati dovranno essere riprenotati in una delle prime sedute d’esame libere che l’Ufficio potrà organizzare. I candidati la cui pratica, nelle more della nuova prenotazione dovesse scadere, potranno essere ugualmente ammessi a sostenere l’esame, senza necessità di presentare nuova istanza di conseguimento della patente di guida (che dovrà, ovviamente, essere presentata nel caso in cui l’esito della prova non fosse positivo).

6.5 DIVIETI E SANZIONI: durante lo svolgimento della prova non è consentito: - consultare testi, fogli o manoscritti - comunicare con gli altri candidati e/o allontanarsi dalla propria postazione se non autorizzati dall'esaminatore - spegnere il pc e/o disinserire la smartcard (se non autorizzati) - utilizzare o comunque tenere attivati telefoni cellulari, radio ricetrasmittenti e apparecchiature di comunicazione, videocamere o altri apparecchi di acquisizione di immagini; in particolare i telefoni cellulari devono essere posti dal candidato, spenti, sul banco assegnatogli per la prova - utilizzare qualsiasi altro computer che non sia il pc assegnato, palmari od altre apparecchiature informatiche - disconnettere i cavi delle postazioni. I candidati colti in flagrante violazione di tali disposizioni saranno allontanati dall'aula e considerati respinti alla prova d'esame.

6.6 PUBBLICITÀ DELL'ESAME E PRESENZA DI SPETTATORI: nell’aula dove si svolge l’esame di teoria non è ammessa la presenza di terzi non espressamente autorizzati dal Direttore dell’Ufficio Motorizzazione civile o da un suo delegato. Al fine di garantire la pubblicità della prova d’esame, i terzi possono visionare l’interno dell’aula tramite finestre o sistemi televisivi a circuito chiuso.

6.7 ANOMALIE NEL FUNZIONAMENTO DELL'AULA INFORMATIZZATA: ogni eventuale anomalia nel funzionamento del personal computer deve essere segnalata dal candidato all'esaminatore alzando la mano. Nel caso in cui, a causa di malfunzionamenti diffusi o di assenza di energia elettrica prolungata, non sia in alcun modo possibile iniziare la seduta d'esame informatizzata, trascorso un congruo periodo di tempo dall'orario d'inizio previsto, si procederà al rinvio ad apposita sessione di recupero.

6.8 SUPPORTO AUDIO: in considerazione dei maggiori costi che comporta l'utilizzo dei files audio che consentono l'ascolto in cuffia delle domande d'esame, possono richiedere il supporto audio solo i candidati appartenenti alle seguenti categorie: - privi di licenza di terza media; - privi di cittadinanza italiana nonché privi di titolo di studio equipollente alla licenza di terza media; - affetti da patologia che determina gravi difficoltà nella comprensione dei testi scritti (in tal caso i candidati devono produrre certificazione medica da cui risultino affezioni che comportano insufficienze mentali tali da rendere problematica la comprensione dei testi scritti e certificato rilasciato dalla commissione medica locale attestante che detti candidati possiedono i requisiti psicofisici indispensabili per il conseguimento della patente di guida). I candidati che intendono fruire della possibilità di utilizzare i files audio devono produrre istanza in bollo all'Ufficio della Motorizzazione. Le istanze presentate dai candidati di cui alle lettere a) e b) devono contenere la dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR. 28 Dicembre 2000, n. 445 di non aver conseguito la licenza di terza media, ovvero di non conoscere la lingua italiana nella forma scritta. Possono altresì utilizzare i files audio i candidati affetti da disturbo specifico di apprendimento della lettura e/o della scrittura (dislessia o disortografia). Detti candidati devono allegare, alla documentazione di rito, oltre al certificato di uno dei sanitari di cui all'art. 119, comma 2, del codice della strada (o laddove ricorrano i presupposti, della commissione medica locale) un certificato di un medico neuropsichiatra in cui è specificamente attestato che il candidato “È affetto da disturbo specifico di apprendimento della lettura (o dislessia) e/o scrittura (o disortografia)”.

6.9 ESAMI ORALI: la possibilità di sostenere l'esame orale è limitata esclusivamente ai candidati affetti da sordomutismo. Tali candidati, per sostenere l'esame in forma orale, devono presentare apposita istanza, nella quale dovranno altresì specificare se intendono farsi assistere, a loro spese, da un interprete appartenente alle competenti sezioni provinciali dell'Ente nazionale sordomuti.

6.10 QUIZ IN LINGUA: potranno sostenere l'esame con l'ausilio del supporto audio/video in uno dei regimi linguistici tutelati dalle norme vigenti (attualmente le traduzioni sono previste in tedesco e francese) solo coloro che ne abbiano fatto richiesta all'atto della prenotazione indicando la lingua prescelta e la eventuale richiesta di fruizione del supporto audio. I quiz nelle predette lingue potranno essere adottati, a richiesta dei candidati, su tutto il territorio nazionale. 

7. PROVA DI VERIFICA DELLE CAPACITÀ E DEI COMPORTAMENTI: superato l’esame di teoria, il candidato può richiedere l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa), che gli consente di esercitarsi alla guida sui veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima. L'autorizzazione è valida per sei mesi. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida. Gli esami possono essere sostenuti previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il decimo giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida. Al riguardo si sottolinea che, giusto il disposto dell’articolo 115, comma 1, del codice della strada, il limite anagrafico per il conseguimento della patente di categoria D, posto in via generale a 24 anni, può essere ridotto a 21 anni, qualora il candidato al conseguimento della stessa sia in possesso della qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di persone. Infatti, il decreto legislativo 286/2005, prevede che: 1. per iscriversi ad un corso di qualificazione iniziale CQC, non è richiesto il possesso della patente corrispondente a quella presupposta dalla qualificazione professionale di tipo CQC che si intende conseguire; 2. è tuttavia richiesto il possesso di un foglio rosa, per la patente corrispondente a quella presupposta dalla qualificazione professionale di tipo CQC che si intende conseguire, prima dello svolgimento della parte di programma del corso di qualificazione iniziale, relativa alle ore di guida individuale (vedi articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 286/2005). Pertanto, il candidato al conseguimento della categoria D, di età inferiore a 24 anni, che comprovi l’iscrizione ad un corso di qualificazione iniziale CQC, può chiedere di sostenere un esame di teoria per una patente di categoria D, a decorrere dai 21 anni e, in caso di esito positivo, consegue un foglio rosa per esercitarsi alla guida di veicoli di corrispondente categoria. Completato il corso di qualificazione iniziale di tipo CQC, e superato il relativo esame, lo stesso candidato può accedere alla prova pratica di guida per il conseguimento della patente per la quale ha già superato l’esame teorico.

7.1 VEICOLI UTILI PER LA PROVA D’ESAME: la prova pratica per il conseguimento della patente di categoria D1, si svolge su un veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4 000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni. La prova pratica per il conseguimento della patente di categoria D si svolge su un veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni. I predetti veicoli devono essere dotato di doppi comandi almeno per la frizione ed il freno e, al fianco del candidato, deve essere presente una persona munita di abilitazione di istruttore di guida in corso di validità. Durante la prova nel traffico l’esaminatore, salvo specifica esenzione ai sensi dell’art. 172, comma 8, del codice della strada, deve indossare la cintura di sicurezza. I veicoli di categoria D1 o D non devono essere necessariamente dotati di cambio di velocità manuale, fatta salva l'apposizione del codice 78 sulla patente conseguita con veicolo con cambio diverso da quello manuale. Qualora la prova venga sostenuta su veicolo con cambio diverso da quello manuale – sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria D1 o D, sarà annotato il codice UE armonizzato “78”: pertanto al titolare della patente così conseguita sarà preclusa la guida di veicoli di categoria D1 o D con cambio manuale. È considerato dotato di cambio manuale il veicolo nel quale è presente il pedale della frizione per l’avvio, la fermata o il cambio di marcia del veicolo. Non sarà indicato il codice 78 in corrispondenza della categoria D che sia stata conseguita sostenendo le prova di capacità e comportamento su veicolo “privo del pedale della frizione” qualora il candidato: a) sia già titolare di patente di altra categoria (ad esclusione delle categorie AM, A1, A2, A, B1) conseguita sostenendo la prova pratica con veicolo dotato di cambio manuale; b) durante la prova pratica abbia applicato i principi della guida cosiddetta “preventiva” ed “ecologica”, e quindi abbia dimostrato la propria abilità ad improntare uno stile di guida finalizzato a: - ridurre i consumi; - contenere le emissioni inquinanti attraverso un accorto uso del comando dell'acceleratore nelle fasi di accelerazione; - anticipare i flussi di traffico per mezzo della giusta osservazione della circolazione stradale; - gestire correttamente l'inerzia del veicolo nelle fasi di rallentamento; - evitare brusche accelerazioni e brusche frenate. Qualora la patente di categoria D1 o D sia richiesta da mutilati e minorati fisici, la prova pratica di guida si svolge su veicolo di corrispondente categoria, dotato degli adattamenti prescritti dalla commissione medica locale. Detti veicoli possono essere di loro proprietà o di terzi che ne autorizzano l’uso, senza obbligo di doppi comandi. I candidati, allievi di un’autoscuola devono sostenere la prova pratica su veicolo intestato al titolare dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica. I candidati, allievi di un’autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica per il conseguimento della categoria D1 possono svolgere la prova pratica su veicolo dato in disponibilità alla scuola o al centro dall'allievo, o da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto o venditori con patto di riservato dominio.

7.2 OPERAZIONI PRELIMINARI DELL’ESAMINATORE: non occorre effettuare l’appello dei candidati prima dell’inizio della seduta d’esame. L’esaminatore chiamerà a sostenere l’esame un candidato alla volta. Nel caso uno dei candidati non dovesse rispondere alla chiamata, l’esaminatore procederà ad esaminare un altro dei candidati presenti. L’assenza di un candidato dovrà essere annotata nel verbale solo al termine dalla seduta d’esame. L'esaminatore, prima dell'inizio dell'esame, è tenuto a verificare: CON RIFERIMENTO AL CANDIDATO: - autorizzazione ad esercitarsi alla guida (in assenza del “foglio rosa”, per qualsiasi motivo, il candidato non è ammesso a sostenere l’esame); - documento di identità del candidato ed eventualmente i documenti di soggiorno; - che il candidato stesso utilizzi occhiali o lenti a contatto, se prescritto dall’autorità medica. Se al candidato non è prescritto l’obbligo di lenti, egli può, comunque, ugualmente indossare occhiali, lenti a contatto o occhiali da sole per sostenere la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti; - nel caso di D1 o D speciale, la presenza di protesi o ortesi, se prescritte da certificato medico rilasciato dalla commissione medica locale. L’esaminatore deve controllare anche la patente di guida già posseduta dal candidato e procederne al successivo ritiro nel caso di esito positivo dell’esame. Qualora il candidato, prima della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti abbia smarrito la patente di guida, dovrà, al momento dell’identificazione, consegnare all’esaminatore una copia della denuncia di smarrimento. Per svolgere la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della categoria D1 o D, la patente di guida della categoria B del candidato deve essere in corso di validità. Infatti, l’art. 125 del codice della strada prevede che la categoria D1 o D possa essere rilasciata solo a conducente in possesso della categoria B...

[CONTINUA]

 

 

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