Normative
Prima immatricolazione in Italia di veicoli già immatricolati in Paesi Extra UE. (Prot. 32069 del 17-10-2019)
Oggetto: prima immatricolazione in italia di veicoli già immatricolati in paesi Extra UE.
Si da notizia che è in essere un contenzioso [omissis] relativo a veicoli di categoria M3, di provenienza Extra UE, già immatricolati e circolanti perché non conformi, quanto alle emissioni inquinanti, alle Direttive attualmente in vigore.
Tra i motivi di doglianza del ricorrente quello maggiormente emergente inerisce alla circostanza che detti veicoli sarebbero a suo tempo stati omologati in uno Stato dell'Unione Europea secondo la normativa Euro 5 ed uno di detti veicoli, in particolare quello recante [omissis].
Tanto premesso, la scrivente, nell'esercizio delle proprie funzioni di deliberazione della normativa comunitaria e conseguente obbligo di vigilanza sulla sua esatta osservanza ed uniformità di applicazione da parte degli Uffici esercitanti le funzioni di amministrazione attiva nelle materie tecniche ed amministrative, rammenta l'impossibilità, in aderenza alle disposizioni comunitarie regolamentanti la materia, di immatricolare veicoli di provenienza Extra UE che non siano conformi alle Direttive vigenti al momento della richiesta di nazionalizzazione e conseguente immatricolazione.
Rammenta altresì che detta interpretazione delle nonne comunitarie in materia di emissioni è problematica non certo recente poichè insorta già dall'entrata in vigore della Direttiva 91/441 CEE del 31 Dicembre 1992, per la cui corretta applicazione furono nel tempo acquisiti i pareri dell'Avvocatura Generale dello Stato e del Consiglio di Stato in sede consultiva che hanno corroborato in diritto la tesi della scrivente che ha sin da allora sostenuto che la normativa applicabile si cristallizzi nell'evidente osservanza del principio "Tempus regit actum", in quella vigente al momento della richiesta di immatricolazione e quindi alla prima immissione in circolazione in ambito comunitario.
La scrivente inoltre ha reiteratamente affermato la condizione di nuovo è quella del veicolo che venga immesso per la prima volta in circolazione in ambito UE, seppure già immatricolato e circolante in Paese terzo.
A sancire detto principio, immanente nelle pertinenti disposizioni comunitarie al fine della valutazione di quelle applicabili è intervenuta per ultimo anche la sentenza della Corte di Giustizia UE C-513/15 del 15 Giugno 2017, dirimente rispetto a qualsiasi diversa o contraria interpretazione, chiamata a decidere sulle questioni pregiudiziali vertenti su quale sia l'esatta nozione di "Veicolo nuovo” e di “Messa in circolazione".
La decisione della Corte di Giustizia Europea sancisce motivando ampiamente che: “Per veicolo nuovo debba intendersi tale un veicolo che, pur essendo stato già immatricolato in un paese terzo e abbia lì circolato, venga immesso per la prima volta nel territorio della comunità con conseguente obbligo di rispondenza alle Direttive vigenti ai momento della richiesta di immissione".
Quanto alla segnalata circostanza, da parte del ricorrente, che il ridotto veicolo immatricolato con targa [omissis] sia stato, prima della nazionalizzazione immatricolato in Germania, si segnala che l'Autorità tedesca, a riscontro di richiesta di informazioni, ha comunicato alla scrivente che quella specifica immatricolazione è soggiacente a norme nazionali e pertanto, in relazione a ciò, si richiamano i contenuti del punto 5 della Circolare Prot.27691/23.36 del 24 Marzo 2010 ed i successivi chiarimenti di cui alla Circolare Prot. n. 67935/23.36 del 12 Agosto 2010.
Il Direttore Generale
(Ing. Sergio Dondolini)
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