Norme Europee
Note sui dispositivi protezione antincastro posteriore!
Data pubblicazione : 2020-04-22
Circolare n.10336 del 6/04/20: “Dispositivi di protezione antincastro posteriore. Regolamento UN/ECE 58. Serie di modifiche 03”. Precisazioni. (Prot. n.80312 del 21 Aprile 2020)
Precisazioni del Ministero dei Trasporti sui dispositivi di protezione antincastro posteriore. Regolamento UNECE 58!
(Prot. n.80312 del 21 Aprile 2020)
Oggetto: Circolare n.10336 del 6 Aprile 2020 sui: “Dispositivi di protezione antincastro posteriore. Regolamento UN/ECE 58 serie di modifiche 03”. Precisazioni.
Con la Circolare in oggetto, si intende riepilogare e fornire le necessarie istruzioni per la corretta applicazione della normativa relativa alla protezione antincastro posteriore, normativa che è stata oggetto di profonda innovazione a seguito dell’entrata in vigore della serie di emendamenti "03" al Regolamento UNECE58.
Ciò premesso, le associazioni di categoria dei costruttori/allestitori di veicoli hanno qui richiesto di specificare con maggior dettaglio le scadenze relative ai cosiddetti “unici esemplari”, trattati nel penultimo paragrafo della circolare.
Al riguardo, relativamente al penultimo capoverso, si chiarisce che per quanto riguarda gli unici esemplari è ammesso fino al 31 Agosto 2021, il montaggio di dispositivi di protezione antincastro posteriore, omologati secondo la serie di emendamenti "02", in fase di allestimento completamento di veicoli incompleti la cui omologazione di base sia stata rilasciata antecedentemente al 1 Settembre 2019 ed eventualmente estesa dopo di questa data ma solamente per aspetti non riguardanti i dispositivi di protezione antincastro posteriore.
Viceversa, come già specificato nella circolare in oggetto, per ogni altra modifica/trasformazione su di un veicolo per aspetti tecnici direttamente collegati al dispositivo di protezione antincastro posteriore, per esempio il caso di un trattore per semirimorchio per il quale sia richiesta la nuova classificazione in autotelaio per autocarro, ricorre l’obbligo della rispondenza alla serie di emendamenti "03", anche se il veicolo sia stato immatricolato antecedentemente al 1 Settembre 2019.
In merito poi all’allegato alla Circolare n. 10336, che contiene le principali prescrizioni tecniche relative alla protezione antincastro posteriore, nel richiamare che il testo del Regolamento è l’unico riferimento normativo avente efficacia giuridica, si ritiene opportuno evidenziare che la norma ha individuato due categorie di veicoli (i veicoli muniti di struttura ribaltabile e i veicoli con piattaforma elevatrice posteriore) per i quali alcune delle prescrizioni sono “attenuate”.
Nell’allegato alla citata circolare si è ritenuto di semplificare con la frase “salvo le eccezioni indicate nel Regolamento” proprio le tolleranze accordate a queste due categorie od anche prescrizioni che, per una determinata categoria, sono differenti rispetto a quelle del gruppo principale individuato come A o B.
Al fine di facilitare il compito dei funzionari tecnici, si riporta anche la tabella Allegato 7 del Regolamento 58 che indica, in funzione delle categorie di veicoli, i punti della norma contenenti le prescrizioni specifiche con le tolleranze ed eccezioni ammesse.
Infine, si ritiene opportuno evidenziare che la seconda frase della 4a linea è da intendersi integrata con l’inciso di seguito riportato in corsivo grassetto: “I veicoli del gruppo B, seppur sprovvisti di RUPD, si considerano comunque conformi alle prescrizioni del regolamento qualora la parte posteriore del veicolo a vuoto presenti un’altezza libera dal suolo non superiore a 550 mm ad una distanza di non oltre 450 mm dalla parte posteriore del veicolo”.
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Fausto Fedele)
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