Normative
L'Art.172 del nuovo Codice della Strada stabilisce che gli occupanti di minibus e di autobus devono essere assicurati con i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti!
Come per gli autocarri, l'obbligo di utilizzazione dei dispositivi di ritenuta è limitato ai veicoli che ne sono effettivamente provvisti. La nuova previsione non interferisce con le disposizioni che consentono il trasporto in piedi di passeggeri sugli autobus i linea. Infatti, i passeggeri in piedi, presenti sugli autobus autorizzati anche per il trasporto di persone in piedi, non sono soggetti ad alcun obbligo di autotutela né debbono essere obbligati ad occupare posti a sedere eventualmente disponibili. La norma va coordinata con quella del comma 8, lettera g) dell'art. 172 C.d.S che esonera dall'uso delle cinture di sicurezza i passeggeri di veicoli adibiti al trasporto locale che circolano in zone urbane. I passeggeri dei minibus e degli autobus, quando ricorrono le condizioni che rendono obbligatorio l'utilizzo delle cinture di sicurezza, devono essere informati dell'obbligo stesso mediante cartelli o pittogrammi apposti in modo ben visibile su ogni sedile. In aggiunta a tale previsione, per meglio garantire l'incolumità dei passeggeri, l'art. 172 comma 7 C.d.S. stabilisce che la medesima informazione può essere data attraverso annunci fonici forniti dal conducente, dal bigliettaio o dalla persona designata come capogruppo ovvero con audiovisivi. I bambini di età non superiore a 3 anni possono essere trasportati sui minibus e sugli autobus di cui alle categorie internazionali M2 ed M3, senza necessità di adottare particolari accorgimenti. I bambini di età superiore a 3 anni, invece, devono essere trasportati utilizzando i sistemi di ritenuta di cui l'autobus o il minibus è dotato e per i quali sia compatibile l'impiego da parte dei bambini stessi. Sull'argomento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha infatti precisato che l'uso dei dispositivi di sicurezza (cinture di sicurezza e/o sistemi di ritenuta per bambini) è obbligatorio per tutti gli occupanti di autobus o minibus che hanno età superiore a 3 anni. Secondo le disposizioni dell'art. 172 comma 6, sui veicoli delle categorie M2 ed M3 citate, i sistemi di ritenuta per bambini devono essere usati, in alternativa ai dispositivi di sicurezza installati sui veicoli stessi, soltanto se sono effettivamente presenti al momento in cui avviene il controllo su strada. Tale previsione riguarda, peraltro, soltanto i minori di peso inferiore a 36 Kg perché, secondo il Regolamento Comunitario richiamato al punto 2.4, l'utilizzazione dei dispositivi di ritenuta per bambini è limitata a tali soggetti. Per gli autobus ed i minibus in servizio pubblico di piazza o di noleggio con conducente, si applicano, in ogni caso, le esenzioni di cui all'art. 172 comma 4 che , sia pure con un contenuto più ampio, ha mantenuto l'esenzione dall'utilizzazione dei dispositivi di ritenuta quando i bambini di statura non superiore a 1,50 m sono a bordo di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza (taxi) o su autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni 16. L'esenzione non incontra più le limitazioni territoriali presenti nell'abrogata formulazione della norma e si applica a tutti gli autoveicoli autorizzati ad effettuare servizio di pubblico di piazza o di noleggio con conducente anche se il trasporto avviene fuori dei centri abitati!
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23-05-2011 05:57 - #1