Normative
L'Art. 207 del nuovo Codice della Strada introdotto per univoca risposta alle richieste degli addetti di polizia, senza strumenti, ne argomenti certi per convincere il trasgressore residente all'estero nel conciliare le multe!
Il nuovo Codice della Strada in assenza di una normativa, europea ed internazionale, che consenta di attivare le procedure esecutive nei confronti dei trasgressori residenti fuori i confini nazionali, può sfruttare la regolamentazione prevista dall’Art. 207, introdotta in un periodo in cui, anche le istituzioni europee in merito erano in totale "impasse". Oggigiorno infatti il "vulnus legis" (vuoto legislativo, ndr) almeno a livello comunitario, è stato "colmato" da una procedura che consentirà di rendere certa la possibilità dei singoli stati aderenti all’Unione Europea di attivare atti esecutivi non più solamente all’interno dei confini nazionali, ma anche comunitari. La Commissione europea, con parere del 2 ottobre 1998, in merito alla compatibilità dell’Art. 207 del Codice con l’Art. 6 del Trattato stesso istituente la Comunità Europea, (il quale vieta espressamente ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità e si oppone a qualsiasi sanzione amministrativa o penale inflitta dalle autorità nazionali a cittadini comunitari in materia discriminatoria, ingiustificata e non proporzionata, ndr) ha riconosciuto una disposizione nazionale, che impone soltanto ai non residenti (i quali, in caso di violazione, scelgano di non pagare immediatamente la multa prevista, ma optino per l’avvio del procedimento penale ordinario), l’obbligo di versare per ciascuna infrazione una determinata somma come cauzione, più elevata di quella prevista in caso di conciliazione immediata, pena il sequestro del veicolo. La legge italiana infatti "distingue" in base al luogo di immatricolazione dell'auto, criterio che conduce ai medesimi risultati di una "discriminazione" in base alla nazionalità. Tuttavia, tale disparità di trattamento tra contravventori potrebbe essere giustificata, poichè l’obbligo di versare una cauzione impedisce ai contravventori in possesso di veicoli immatricolati all’estero di sottrarsi alla sanzione. L’applicazione della legislazione italiana è comunque "squilibrata", poiché non è "proporzionato" esigere da un conducente comunitario (circolante in Italia, in base ad una delle libertà previste dal Trattato, con un veicolo immatricolato all’estero) il pagamento immediato di una ammenda pari al minimo fissato per ogni singolo tipo di infrazione, senza possibilità di ricorso davanti al Prefetto locale o il versamento di una cauzione elevata (somma pari alla metà dell’importo massimo previsto per la violazione commessa), pena il ritiro della patente. Certo la terminologia "tradotta" dalla nostra lingua non è molto esatta, ma il concetto è chiaro. L’unica discriminazione ammessa tra cittadini italiani e comunitari è quella della cauzione, in misura pari al minimo edittale della sanzione, per fornire una garanzia al pagamento. Quando tale "modalità" sarà attivata in tutta Europa, non potrà essere più applicata la procedura sanzionatoria prevista dall’Art. 207 per i cittadini comunitari, senza una contingente modifica del testo dell’articolo. Del resto, a seguito delle modifiche nell’anno 2003, con l'adozione di diverse procedure, se il trasgressore fosse o no cittadino comunitario, tale "sistema" era già entrato nella prassi quotidiana, per non contrastare il "parere" della Commissione europea. Una volta entrata a regime la procedura, non sarà più giustificata la diversità di trattamento fra cittagini italiani e cittadini comunitari fino ad oggi colpevolmente "tollerata" nelle ipotesi di violazioni e trasgressioni stradali commesse alla guida di autoveicoli non immatricolati in Italia!
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07-11-2012 12:47 - #1