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Normative

ESAME DI GUIDA MOTO, nuove modalità per la patente A, A1, A2
Data pubblicazione : 2013-01-31

La Nuova disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patente di guida delle categorie A1, A2 ed A, anche speciali, nonché delle modalità di esercitazioni alla guidasi si articola in sei fasi successive.

ESAME DI GUIDA MOTO, nuove modalità per la patente A, A1, A2
Patente A, Patente A1 e A2

Con circolare Prot. n.2459 RU del 29.1.2013 vengono impartite lenuove modalità per lo svolgimento dell'esame di guida per conseguire la ptente moto A1, A2, A.

Come è noto, dal 19 gennaio 2013 è applicabile la nuova disciplina in materia di patenti di guida, lecui disposizioni sono introdotte dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, di “Attuazione delledirettive 2006/126/CE e 2009/113/CE, concernenti la patente di guida”, e dal decreto legislativo 16gennaio 2013, n. 2, recante “Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 18 aprile2011, n. 59 e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva2011/94/UE”. Ai sensi dell’articolo 121, comma 1, del CdS e dell’articolo 23, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 59 del 2011, è stato predisposto il decreto interessato dalla suddetta circolare che reca la disciplina delle modalità, contenuti e programmi degli esami utili a conseguire una patente di categoria A1, A2, ed A, anche speciale.


La prova pratica per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2 ed A, anche speciali, si svolge su motocicli conformi alle seguenti prescrizioni tecniche, distinte per ciascuna delle
categorie di patenti  interessate:

CATEGORIA A1: motociclo, senza sidecar, avente una cilindrata minima di 120 cm3 e in grado di
raggiungere un velocità di almeno 90 Km/h;

CATEGORIA A2: motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 400 cm3 e una potenza di almeno 25 kW;

CATEGORIA A: motociclo , senza sidecar, avente una cilindrata minima di 600 cm3 e una potenza di almeno 40 kW.

La prova pratica di guida si articola in 6 fasi:


I FASE:


VERIFICA DELLA CAPACITÀ DEL CONDUCENTE DI PREPARARSI AD UNA GUIDA SICURA
Il candidato deve essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni di cui ai punti 6.1.1 e 6.1.2, dell’allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, che di seguito si riportano:
a) indossare correttamente il casco ed ulteriore abbigliamento protettivo di altro tipo, ove prescritto;
b) effettuare, a caso, un controllo della condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente), catena, livelli dell'olio, luci, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica.


II FASE:


MANOVRE DI CUI AI PUNTI DA 6.2.1 A 6.2.3 ALLEGATO II, LETTERA B, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 59 DEL 2011
In tale fase il candidato sostiene le manovre previste dai citati 6.2.1 e 6.2.2:
a) mettere il motociclo sul cavalletto e toglierlo dal cavalletto senza l'aiuto del motore, camminando a fianco del veicolo;
b) parcheggiare il motociclo sul cavalletto;
nonché la manovra di cui all’allegato A del DM, che riassume due prove di equilibrio, di cui una è lo slalom, da eseguirsi a velocità ridotta, in conformità al citato punto 6.2.3.


III FASE:


MANOVRE DI CUI AL PUNTO 6.2.4 ALLEGATO II, LETTERA B, DECRETO LEGISLATIVO N. 59 DEL 2011
In tale fase il candidato sostiene la manovra prevista dall’allegato B del DM, predisposta in conformità al citato punto 6.2.4, ad una velocità di almeno 30 km/h.


IV FASE:


MANOVRE DI CUI AL PUNTO 6.2.4 ALLEGATO II, LETTERA B, DECRETO LEGISLATIVO N. 59 DEL 2011

In tale fase il candidato sostiene la manovra prevista dall’allegato C del DM, predisposta in conformità al citato punto 6.2.4, ad una velocità di almeno 50 km/h.


V FASE:


MANOVRE DI CUI AL PUNTO 6.2.5 ALLEGATO II, LETTERA B, DECRETO LEGISLATIVO N. 59 DEL 2011
In tale fase il candidato sostiene due volte la prova di frenata prevista dall’allegato D del DM,predisposta in conformità al citato punto 6.2.5: la seconda volta ad una velocità di almeno 50km/h.
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che l’articolo 2, comma 5, del DM, rimanda ad un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la definizione di disposizioni ulteriori atte a garantire che le manovre di cui alle fasi da II a V siano effettuate in condizioni ottimali di sicurezza, anche in relazione ai limiti di velocità prescritti.


VI FASE:


COMPORTAMENTO NEL TRAFFICO
Il candidato deve eseguire, in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni, le seguenti operazioni di cui ai punti da 6.3.1 a 6.3.9 dell’allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011:

a) partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada
secondaria;

b) guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla
direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;

c) guida in curva;

d) incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

e) cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;

f) ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;

g) sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

h) elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;

i) rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.


In tale VI fase, l’esaminatore si comporta come già in uso per le prove pratiche di guida per il conseguimento di patenti di categoria A1 o A, utilizzando un sistema di comunicazione audio con il candidato e verificando che tale sistema sia dotato di vivavoce attivo, sia in chiamata che in ricezione, in modo permanente.


Il candidato è ammesso a sostenere le prove della II, III, IV, V e VI fase, solo se ha superato rispettivamente quelle della I, II, III, IV e V fase.
Le prove delle fasi da I a V si svolgono in aree chiuse, attrezzate in conformità a quanto indicato nei predetti allegati A, B, C e D del DM, scarsa abilità.



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