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Normative

Direttiva 2012/36/UE per i veicoli d'esame patenti di guida!

Recepita la Direttiva 2012/36/UE dei veicoli utili in sede di prova di verifica della capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida!

Direttiva 2012/36/UE per i veicoli d'esame patenti di guida!
Novità in materia di veicoli d'esame!

 

Decreto Legge - 25 FEBBRAIO 2013

 

Oggetto: Recepimento della direttiva 2012/36/UE in materia di patente di guida.

(13A03050) (GU n.84 del 10-4-2013)

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 recante:

 

"Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la

patente di guida", ed in particolare gli allegati I e II; Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, recante: "Disposizioni modificative e correttive ai decreti legislativi 18 Aprile 2011, n. 59 e 21 Novembre 2005, n. 286 nonche' attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida", che, tra l'altro, modifica il predetto allegato I; Vista la direttiva 2012/36/UE della Commissione del 19 dicembre 2012, recante: "Modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida" ed in particolare degli allegati I e II, nonche' gli articoli 2 e 3 che dispongono che tale direttiva, in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, deve essere recepita negli Stati membri entro il 31 dicembre 2013; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, recante: "Nuovo codice della strada", ed in particolare l'art. 229 che prevede che, salvo diversa previsione della legge comunitaria, le direttive comunitarie nelle materie disciplinate dal predetto codice sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica secondo le competenze loro attribuite; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti; Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011, con il quale al predetto Sottosegretario di Stato presso il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' stato attribuito il titolo di Vice Ministro; Considerata la necessita' di recepire tempestivamente la predetta direttiva 2012/36/UE, anche al fine di dare certezza delle prescrizioni tecniche dei veicoli utili in sede di prova di verifica della capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida, quali poste dall'allegato della stessa direttiva;

 

Decreta:

 

Art. 1

Modifiche all'allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2011 e successive modificazioni.

1. All'allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2011 e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui all'allegato A del presente decreto.

 

Art. 2

Modifiche all'allegato II del decreto legislativo n. 59 del 2011 e successive modificazioni.

1. All'allegato II del decreto legislativo n. 59 del 2011 e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui all'allegato B del presente decreto.

 

Art. 3

Disposizioni di attuazione.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto, e del relativo allegato A, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2013, ad eccezione di quella relativa al codice unionale armonizzato 97, di cui allo stesso allegato, applicabile dal 1° luglio 2013.

2. Le disposizioni di cui all'art. 2 del presente decreto, e del relativo allegato B, si applicano:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, e comunque entro e non oltre il 1° luglio 2013, ad eccezione di quanto previsto dalle lettere b) e c);

b) a decorrere dal 1° luglio 2013, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2013, con riferimento alla lettera b.2), limitatamente al paragrafo "Categoria A";

c) a decorrere dal 1° luglio 2013, con riferimento al paragrafo

4.1-bis, quale introdotto nell'allegato II del decreto legislativo 28 aprile 2011, e successive modificazioni, dall'allegato B, punto 2, del presente decreto. Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 25 Febbraio 2013

 

Il vice Ministro: Ciaccia

Registrato alla Corte dei Conti il 21 Marzo 2013

 

Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 160

 

Allegato A

 

Nell'allegato I del decreto legislativo 28 aprile 2011, n. 59,

come modificato dall'allegato al decreto legislativo 16 gennaio 2013,

n. 2, recante "DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO UE DI PATENTE DI GUIDA", al paragrafo 3, capoverso concernente la pagina 2 della patente di guida, il punto 12 e' sostituito dal seguente: le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna sottocategoria interessata.

 

I codici sono stabiliti nel modo seguente:

Codici da 01 a 99: codici unionali armonizzati

 

CONDUCENTE (motivi medici)

 

01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi

01.01 Occhiali

01.02 Lenti a contatto

01.03 Occhiali protettivi

01.04 Lente opaca

01.05 Occlusore oculare

01.06 Occhiali o lenti a contatto

02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione

02.01 Apparecchi acustici monoauricolari

02.02 Apparecchi acustici biauricolari

03. Protesi/ortosi per gli arti

03.01 Protesi/ortosi per gli arti superiori

03.02 Protesi/ortosi per gli arti inferiori

05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)

05.01 Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto)

05.02 Guida entro un raggio di ... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della citta'/regione

05.03 Guida senza passeggeri

05.04 Velocita' di guida limitata a ... km/h

05.05 Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente

05.06 Guida senza rimorchio

05.07 Guida non autorizzata in autostrada

05.08 Niente alcool

 

MODIFICHE DEL VEICOLO

10. Cambio di velocita' modificato

10.01 Cambio manuale

10.02 Cambio automatico

10.03 Cambio elettronico

10.04 Leva del cambio adattata

10.05 Senza cambio marce secondario

15. Frizione modificata

15.01 Pedale della frizione adattato

15.02 Frizione manuale

15.03 Frizione automatica

15.04 Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile

20. Dispositivi di frenatura modificati

20.01 Pedale del freno modificato

20.02 Pedale del freno allargato

20.03 Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro

20.04 Pedale del freno ad asola

20.05 Pedale del freno basculante

20.06 Freno di servizio manuale (adattato)

20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato

20.08 Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza

20.09 Freno di stazionamento modificato

20.10 Freno di stazionamento a comando elettrico

20.11 Freno di stazionamento a pedale (adattato)

20.12 Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile

20.13 Freno a ginocchio

20.14 Freno di servizio a comando elettrico

25. Dispositivi di accelerazione modificati

25.01 Pedale dell'acceleratore modificato

25.02 Acceleratore ad asola

25.03 Pedale dell'acceleratore basculante

25.04 Acceleratore manuale

25.05 Acceleratore a ginocchio

25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)

25.07 Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno

25.08 Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro

25.09 Pedale dell'acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile

30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione

30.01 Pedali paralleli

30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi)

30.03 Acceleratore e freno a slitta

30.04 Acceleratore e freno a slitta per ortosi

30.05 Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili

30.06 Fondo rialzato

30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno

30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno

30.09 Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore

30.10 Sostegno per calcagno/gamba

30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico

35. Disposizione dei comandi modificata (Interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)

35.01 Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida

35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)

35.03 Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)

35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)

35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) ne' dal sistema combinato di accelerazione e frenatura

40. Sterzo modificato

40.01 Servosterzo standard

40.02 Servosterzo rinforzato

40.03 Sterzo con sistema di sicurezza

40.04 Piantone del volante prolungato

40.05 Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di

diametro ridotto, ecc.)

40.06 Volante inclinabile

40.07 Volante verticale

40.08 Volante orizzontale

40.09 Sterzo controllato tramite piede

40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)

40.11 Volante con impugnatura a manovella

40.12 Volante dotato di ortosi della mano

40.13 Con ortosi collegata al tendine

42. Retrovisore/i modificato/i

42.01 Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o)

destro

42.02 Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango

42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare

il traffico

42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico

42.05 Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del

retrovisore

42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico

43. Sedile conducente modificato

43.01 Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale

distanza dal volante e dai pedali

43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo

43.03 Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la

posizione da seduto

43.04 Sedile conducente dotato di braccioli

43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato

43.06 Cinture di sicurezza modificate

43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti

44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in

dettaglio)

44.01 Impianto frenante su una sola leva

44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore

44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore

44.04 Leva dell'acceleratore (adattata)

44.05 Cambio e frizione manuale (adattati)

44.06 Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)

44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)

44.08 Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da

seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi

contemporaneamente

45. Solo per motocicli con sidecar

46. Solo per tricicli

50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice

identificativo del veicolo)

51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di

registrazione del veicolo)

 

QUESTIONI AMMINISTRATIVE

70. Sostituzione della patente n... rilasciata da... (sigla

UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio:

70.0123456789.NL)

71. Duplicato della patente n... (sigla UE/sigla ONU se si tratta

di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR)

73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a

motore a quattro ruote (B1)

78. Limitata a veicoli con cambio automatico

79. [...] Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra

parentesi, in applicazione dell'articolo 13, della direttiva

2006/126/CE

79.01 Limitata a veicoli a due ruote con o senza side-car

79.02 Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre ruote o

quadriciclo leggero

79.03 Limitata a tricicli

79.04 Limitata a tricicli ai quali e' agganciato un rimorchio la

cui massa limite non supera 750 Kg

79.05 Motociclo di categoria A1 con un rapporto potenza/peso

superiore a 0,1 kW/Kg

79.06 Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del

rimorchio supera 3500 Kg

80. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di

categoria A del tipo triciclo a motore di eta' inferiore a 24 anni

81. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di

categoria A del tipo motociclo a due ruote di eta' inferiore a 21

anni

90. Codici utilizzati in combinazione con codici che definiscono

modifiche del veicolo

90.01: : a sinistra

90.02: : a destra

90.03: : sinistra

90.04: : destra

90.05: : mano

90.06: : piede

90.07: : utilizzabile.

95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del

conducente) in regola con l'obbligo di idoneita' professionale di cui

alla direttiva 2003/59/CE fino a... [ad esempio: 95.01.01.2012]

96. Veicoli di categoria B a cui e' agganciato un rimorchio con

una massa limite superiore a 750 Kg quando la massa limite

complessiva supera 3500 Kg ma non supera 4250

97. Non autorizzato alla guida di un veicolo di categoria C1 che

rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85

del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di

controllo nel settore dei trasporti su strada.

 

Codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente. Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali e' rilasciata la patente, puo' essere stampato nello spazio sotto le voci 9, 10 e 11.".

 

Allegato B

All'allegato II del Decreto legislativo 28 aprile 2011, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni: 

 

1) al paragrafo "4. Disposizioni specifiche per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E", il punto 4.1.1 e' sostituito dal seguente: "4.1.1. disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo a norma del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada";

 

2) dopo il punto 4.1.9 e' inserito il seguente paragrafo: "4.1-bis. I candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria C1 o C1E, che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85, sono esonerati dal provare la propria conoscenza delle materie elencate ai punti da 4.1.1 a 4.1.3.";

 

3) al paragrafo "5. Il veicolo e le sue dotazioni", sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) il punto 5.1 e' sostituito dai seguenti: "5.1 Cambio del veicolo 5.1.1. Il candidato che intende conseguire l'abilitazione alla guida di un veicolo con cambio manuale deve effettuare la prova di capacita' e comportamento su di un veicolo dotato di tale tipo di cambio. Per "veicolo con cambio manuale" si intende un veicolo nel quale e' presente un pedale della frizione (o leva azionata manualmente per le categorie A, A2 e A1) che deve essere azionato dal conducente quando avvia o ferma il veicolo e cambia le marce.

5.1.2. I veicoli che non rispondono ai criteri di cui al punto 5.1.1 sono considerati dotati di cambio automatico. Fatto salvo il punto 5.1.3, se il candidato effettua la prova di capacita' e comportamento su di un veicolo dotato di cambio automatico, tale fatto deve essere debitamente indicato sulla patente rilasciata in seguito al suddetto esame. La patente cosi' rilasciata abilita alla guida dei soli veicoli dotati di cambio automatico.

 

5.1.3. Disposizioni specifiche concernenti i veicoli di categoria C, CE, D e DE non sono indicate restrizioni per i veicoli con cambio automatico sulla patente per un veicolo della categoria C, CE, D o DE di cui al punto 5.1.2, quando il candidato e' gia' titolare di una patente di guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno una delle seguenti categorie: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1 o D1E, e ha eseguito le manovre descritte al punto 8.4 durante la prova di capacita' e comportamento."

 

b) il punto 5.2 e' cosi' modificato: b.1) il primo comma e' sostituito dal seguente: "5.2. I veicoli impiegati per effettuare la prova di capacita' e comportamento devono soddisfare i criteri minimi indicati di seguito. Gli Stati membri sono liberi di rendere tali criteri piu' severi o di adottare criteri aggiuntivi. Gli Stati membri possono applicare ai veicoli di categoria A1, A2 e A, utilizzati nella prova di capacita' e comportamento, una tolleranza di 5 cm3 sotto la cilindrata minima prescritta."

 

b.2) i paragrafi: "Categoria A1", "Categoria A2" e "Categoria A" sono sostituiti dai seguenti: "Categoria A1: Motociclo di categoria A1 senza sidecar, di una potenza nominale massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e capace di sviluppare una velocita' di almeno 90 km/h. Se il motociclo e' a motore a combustione interna, la cilindrata del motore e' almeno di 120 cm3. Se il motociclo e' a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo e' di almeno 0,08 kW/kg.

 

Categoria A2:

Motociclo senza sidecar, di una potenza nominale di almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg. Se il motociclo e' a motore a combustione interna, la cilindrata del motore e' almeno di 400 cm3. Se il motociclo e' a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo e' di almeno 0,15 kW/kg.

 

Categoria A:

Motociclo senza sidecar, la cui massa a vuoto supera 180 kg, con potenza nominale di almeno 50 kW. Lo Stato membro puo' accettare una tolleranza di 5 kg sotto la massa minima prescritta. Se il motociclo e' a motore a combustione interna, la cilindrata del motore e' almeno di 600 cm3. Se il motociclo e' a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo e' di almeno 0,25 kW/kg."; b.3) i paragrafi: "Categoria C" e "Categoria CE" sono sostituiti dai seguenti: "Categoria C: un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m e in grado di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonche' dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10000 kg di massa totale effettiva.

 

Categoria CE:

un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla

prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore

a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a

20000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la

larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci

di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h e devono disporre di

ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da

parte del conducente, nonche' dell'apparecchio di controllo di cui al

regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in

un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle

della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15000 kg di massa totale effettiva.";

4) al paragrafo "8. Capacita' e comportamenti oggetto di prova

per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E", sono apportate le

seguenti modificazioni: a) il punto 8.1.4 e' sostituito dal seguente:

"8.1.4. Controllo del servofreno e del servosterzo; controllo

delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafanghi, parabrezza,

finestrini, tergicristalli e dei livelli (ad esempio olio motore,

liquido di raffreddamento, liquido lavavetri); controllo ed impiego

della strumentazione installata, compreso l'apparecchio di controllo

di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85. Quest'ultimo requisito non si

applica ai candidati alla patente di guida per veicoli della

categoria C1 o C1E che non ricadono nel campo di applicazione del

presente regolamento;";

b) dopo il punto 8.3.9 e' inserito il seguente paragrafo:

"8.4. Guida sicura e attenta al risparmio energetico

8.4.1. Stile di guida in grado di garantire la sicurezza e di

ridurre il consumo di carburante e le emissioni durante le fasi di

accelerazione e decelerazione, nella guida in salita e in discesa, se

necessario selezionando le marce manualmente.";

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