Normative
Strano il diverso capo di imputazione tra chi rifiuta l’alcol test e chi declina di sottoporsi al test antidroga. Colpa del Codice della Strada?
L’Articolo 186 del nuovo Codice della strada al comma 7 delinea la guida sotto effetto di alcolici (come modificato dall’Art. 4 del DL n.92 del 23 marzo 2008 convertito con modificazioni dalla Legge n.125 del 24 luglio 2008, ndr) stabilisce che: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato”… il conducente che rifiuti di sottoporsi all’accertamento, cosiddetto alcol test, incorre nelle pene …. E’ palese che il rifiuto di sottoporsi a detto accertamento è considerato di per sé reato. Non è così per chi oppone diniego al test antidroga perché ritenuto colpevole di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. L’Articolo 187 al comma 8 (come modificato dall’Art. 5 del DL n.117 del 3 agosto 2007, convertito dalla Legge n. 160 del 2 ottobre2007, ndr) precisa: “Salvo che il fatto costituisca reato”, per cui la soppressione della locuzione “più grave” di cui al testo preesistente lascia intuire che il rifiuto non è più considerato penalmente perseguibile ma valutato come illecito amministrativo semplice. La normativa sottopone il conducente alle sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell’Articolo 186: “Sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni e confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea alla violazione”. Tale disuguaglianza di trattamento è tanto più grave anche perché la guida in stato di ebbrezza semplice, ossia quella in cui è stato acclarato dalle forze dell’ordine un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non a 0,8 gr/litro, è illecito amministrativo, essendo punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2000 euro, mentre il rifiuto di sottoporsi all’accertamento è considerato reato vero e proprio. Guidare sballati dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti è quindi sempre “reato” indipendentemente dalla quantità assunta, essendo perseguito con la multa da 1500 a 6000 euro e l'arresto da 6 mesi ad 1 anno, mentre il rifiuto di sottoporsi al test antidroga è considerato illecito amministrativo. Non è chiaro quindi perché il legislatore abbia applicato “due pesi e due misure” nei confronti di situazioni paritetiche, trattando in entrambi i casi, del rifiuto ad una esplicita richiesta dell’Autorita’. Il “nonsenso” legislativo ed il diverso trattamento sanzionatorio sarà forse stato indotto ed introdotto dagli sbalorditivi risultati di una ricerca medica pubblicata ultimamente su un'autorevole rivista americana? Secondo la quale, dal punto di vista del “danno sociale”, l’alcool, udite udite, è il male peggiore rispetto all’eroina, al crack e pure alla cocaina! Ricordiamo che la modifica era stata introdotta dal Governo dell’epoca con decreto legge, resta il “fatto” che le sostanze proibite di cui sopra avranno pure effetti diversi, ma il “rifiuto” formale è uguale. Voi che ne pensate?
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