Normative
Per il settore automobilistico, autoscuole, trasporto sono state previste proroghe al 31 Dicembre 2014 e 1 Gennaio 2015. Disciplina del noleggio con conducente, entrata in vigore della disciplina delle autoscuole, inizio delle revisioni delle macchine agricole, per la gestione di alcuni servizi pubblici locali!
Viene differito al 31.12.2014 il termine per l'entrata in vigore della disciplina per le autoscuole relativamente all'obbligo del parco veicolare totale per tutte le categorie di patente di guida.
L'obbligo di possedere veicoli necessari al conseguimento della patente di cat. AM, A1, A2, A, B1, B1-E, C1, C1-E, D1, D1-E fermo restando l'obbligo degli stessi per il conseguimento delle rispettive abilitazioni.
Per il settore Automobilistico sono state previste proroghe al:
- 31.12.2014 entro cui il Governo dovrà modificare la disciplina del noleggio con conducente, prevista dalla legge n. 21/1998,
- 31.12.2014 termine per l'entrata in vigore della disciplina delle autoscuole relativamente all'obbligo del parco veicolare totale per tutte le categorie di patente di guida,
- 1.1.2015 per l'inizio delle revisioni delle macchine agricole,
- 31.12.2014 per la gestione di taluni servizi pubblici locali.
DECRETO-LEGGE del 30 Dicembre 2013, n. 150
(G.U. n. 304 del 30.12.2013)
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;
EMANA il seguente decreto-legge:
Art. 1
Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni.
6. Il termine del 31 dicembre 2013, di cui all’ultimo periodo dell’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si intende rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I decreti sono comunque adottati entro il 28 febbraio 2014, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Gli assetti organizzativi definiti con i predetti provvedimenti, qualora determinino comprovati effetti di riduzione di spesa, possono derogare alla disciplina legislativa vigente concernente le strutture di primo livello di ciascun Ministero, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per i Ministeri che abbiano provveduto alla suddetta trasmissione, il termine per la prosecuzione degli incarichi scaduti di cui all’articolo 2, comma 8, quinto periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è fissato al 28 febbraio 2014.
7. All’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "i regolamenti di organizzazione del Ministeri", sono inserite le seguenti: ", con i quali possono essere modificati anche i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei rispettivi ministri,".
Art. 4
Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
3. L’entrata in vigore dell’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all’articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all’articolo 3, comma 1, capoverso: Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto, è prorogata al 31 dicembre 2014.
4. All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2014".
omissis
Art. 5
Proroga di termini in materia di politiche agricole alimentari e forestali
omissis
2. All’articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole "28 febbraio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014" e le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015".
Art. 9
Proroga di termini in materia economica e finanziaria
13. Nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative disposta a seguito dell’attuazione dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di assicurare la continuità nella gestione le amministrazioni sono autorizzate a gestire le risorse assegnate secondo la precedente struttura del bilancio dello Stato.
Art. 10
Proroga di termini in materia ambientale
1. Il termine di cui all’articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, è prorogato al 31 dicembre 2014.
2. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014". Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. All’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2014".
Art. 13
Termini in materia di servizi pubblici locali
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l’ente di governo dell’ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
2. La mancata istituzione o designazione dell’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell’affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell’ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.
3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.
4. Il presente articolo non si applica ai servizi di cui all’articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Art. 14
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 Dicembre 2013
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