Revoca della patente di guida
La revoca della Patente di Guida può avvenire principalmente per i seguenti motivi:
PER SOPRAVVENUTA MANCANZA DEI REQUISITI PSICOFISICI e/o TECNICI
mancanza dei requisiti psichici o fisici (art. 130 c. 1 lettera a);
mancanza dell'idoneità tecnica (art. 130 c. 1 lettera b);
esito respinto agli esami quiz/guida per azzeramento dei punti della patente di guida;
PER MANCANZA DEI REQUISITI MORALI
mancanza dei requisiti morali (art. 120);
A SEGUITO DI VOLONTARIA RINUNCIA DA PARTE DEL TITOLARE
SOSTITUZIONE della patente italiana con altra rilasciata da Stato estero (art. 130 c. 1 lettera c);
REVOCA quale sanzione accessoria di sanzione amministrativa o penale per violazione di norme del Codice della strada.
Dopo un provvedimento di revoca, riottenuti i prescritti requisiti, l'interessato può ottenere una nuova patente di guida, previo superamento dei prescritti esami, secondo le regole previste dall'art. 130 CDS.
REVOCA EX ART. 219 CDS
viene emessa dal Prefetto del luogo dove è stata commessa la violazione,
in tal caso l'interessato può conseguire una nuova patente di guida solo quando siano trascorsi almeno:
due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca;
tre anni dalla data di accertamento del reato, se la revoca è disposta per violazione degli articoli 186, 186-bis o 187 CdS,
ai fini del conseguimento della nuova patente di guida dovranno essere rispettati i criteri di propedeuticità e quindi il titolare sarà soggetto a tutte le disposizioni in materia di neopatentati, ivi comprese quelle relative alla gestione del punteggio.
Sulla nuova patente non dovrà essere riportata la data di abilitazione della patente precedente e la data abilitazione coinciderà con la data rilascio della nuova patente.
In ogni caso, nessun diritto acquisito può essere vantato, né riconosciuto, con riferimento alla patente di categoria A.
REVOCA EX ART. 130 CDS
è disposta da un Ufficio di Motorizzazione Civile,
l'interessato può conseguire una nuova patente di guida solo se sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento,
l'interessato può conseguire direttamente la patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità,
alla nuova patente non si applicano le disposizioni relative ai neopatentati.
Sulla nuova patente dovrà essere riportata la data di abilitazione della patente precedente.
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