Conversione
Patente di Guida |
ESTERA |
Elenco
Stati le cui patenti possono essere
convertite
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Algeria |
Argentina |
Austria |
Albania |
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Bulgaria |
Belgio |
Cipro |
Croazia |
Danimarca |
Estonia |
Filippine |
Finlandia |
Francia |
Germania |
Giappone |
Gran
Bretagna |
Grecia |
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Irlanda |
Islanda |
Lettonia |
Libano |
Liechtenstein |
Lituania |
Lussemburgo |
Macedonia |
Malta |
Marocco |
Moldova |
Norvegia |
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Paesi
Bassi |
Polonia |
Portogallo |
Principato
di Monaco |
Rep.
di Corea |
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Rep. Slovacca |
Romania
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San Marino |
Slovenia |
Spagna |
Sri
Lanka |
Svezia |
Svizzera |
Taiwan |
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Turchia |
Ungheria |
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Slovenia
L’accordo con la Slovenia in materia di
conversione di patenti di guida è stato
valido per cinque anni a decorrere dal
17/07/1996 - ripristinato al 07-2003
Stati
le cui patenti possono essere convertite solo
per alcune categorie di cittadini
Canada
– personale diplomatico e consolare
Cile – diplomatici e loro
familiari
Stati Uniti - personale
diplomatico e consolare e loro familiari
Zambia – cittadini in
missione governativa e loro familiari
Alle patenti di
guida rilasciate in Islanda, Liechtenstein e
Norvegia deve essere applicata la Direttiva
91/439/CEE e pertanto tali patenti possono
essere convertite, riconosciute e duplicate in
Italia secondo le procedure previste per le
patenti comunitarie.
DECISIONE
DELLA COMMISSIONE 25
marzo 2002, n. 2002/256/CE ..... equipollenze
fra talune categorie di patenti
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La
richiesta di conversione deve essere
presentata entro il termine di validità
della patente estera da convertire. I
documenti necessari da presentare presso gli
uffici della Motorizzazione : |
Patente
estera originale |
in
visione, in corso di validità e relativa
fotocopia fronte-retro; |
Modello
TT 2112 |
(in
distribuzione gratuita presso gli sportelli
della Motorizzazione) compilato e
sottoscritto secondo le avvertenze ivi
contenute; |
Attestazione
di versamento |
di
€ 5.16 (ex Lit.10.000) sul c/c 9001;
di € 20.66 (ex Lit.40.000) sul c/c
4028 |
2
foto |
recenti
formato tessera su fondo bianco ed a capo
scoperto, su carta non termica; |
Certificato
medico in bollo |
(e relativa fotocopia), con
fotografia, la cui data non sia
anteriore a 6 (sei) mesi, rilasciato da un
medico di cui all'art. 119 del Codice della
Strada |
Qualora
la domanda sia relativa a cittadini
extracomunitari, |
è richiesta
l’esibizione del permesso di soggiorno o
carta di soggiorno in corso di validità.
Tale ultimo documento dovrà essere esibito
in originale anche in occasione del ritiro
della patente di guida italiana. |
Qualora
sia richiesta la conversione di una patente
di guida di un paese extracomunitario |
è
dovuta anche la
traduzione in bollo dei dati contenuti nella
patente estera stessa qualora non conforme al modello previsto dagli
accordi di Ginevra e attestazione di
autenticità. La
conformità della traduzione al testo
straniero deve essere certificata
dalla rappresentanza diplomatica
italiana nel paese in cui è stata emessa la
patente, o dalla rappresentanza in Italia
del paese che ha rilasciato la patente;
quest’ultima deve essere convalidata dalla
Prefettura di competenza; traduttore ufficiale abilitato o anche qualsiasi
cittadino italiano o straniero che si assuma
la responsabilità di effettuare una
traduzione asseverata mediante giuramento
davanti ad un cancelliere giudiziario o ad
un notaio |
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Per
i titolari di patenti di guida in corso di
validità rilasciate dagli Stati membri dell’Unione
Europea,
non è più richiesta la conversione della patente
posseduta, ma è possibile ottenerne il
riconoscimento, presentando:
-
un’autocertificazione
in carta semplice, in cui si dichiari la
propria residenza anagrafica in Italia;
-
attestazione
di versamento di € 10.33 (ex Lit.20.000) sul
c/c 4028 e di €
5.16 (ex Lit.10.000) sul c/c 9001;
-
se
tra la data di rilascio di una patente
rilasciata da altro Stato membro e quella di
presentazione della richiesta intercorre un
periodo di tempo superiore o uguale al periodo
di validità stabilito per la specifica
categoria, occorre anche un certificato medico
così come sopra descritto.
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n.b.: il sito può contenere errori
di battitura, di interpretazione o valutazione non
voluti. L'unica fonte attendibile è data dalla Legislazione
Vigente in merito.
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La CONVERSIONE
DI PATENTE DI GUIDA ESTERA o RICONOSCIMENTO
PATENTE UE può realizzarsi
solo
per gli Stati i cui documenti di guida sono
convertibili.
La
verifica della reciprocità di trattamento non è necessaria nel caso di conversione patente
di guida rilasciata per conversione di patente italiana
(anche se con uno Stato extracomunitario con cui non sussiste reciprocità di
trattamento - ad esempio Italiani emigrati
in Argentina con patente Italiana ed ora
ritornati in Italia con patente Argentina).
VEDI NORMA
GENERALE PER EXTRACOMUNITARI
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