La
guida dei veicoli a motore (esclusi i ciclomotori - per il
momento....) è subordinata al conseguimento della patente di
guida rilasciata dal competente ufficio provinciale della
Motorizzazione Civile che attesta l'idoneità del titolare a
condurre veicoli di una o più categorie... Presso questi
uffici andrà inoltrata apposita
domanda.........
Gli
autoveicoli per le esercitazioni condotti da
aspiranti conducenti devono essere muniti nella parte
anteriore e posteriore di un contrassegno
recante la lettera P
(maiuscola) .... per gli autoveicoli facenti parte
del parco veicolare delle Autoscuole o dei Centri
d'Istruzione, il contrassegno deve essere costituito da un
pannello...recante la scritta SCUOLA GUIDA
Alcuni articoli del Codice
della Strada relativi al Foglio Rosa:
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art.116
c.d.s. Non si possono guidare
autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di
guida..... Per sostenere gli esami di idoneità per la patente
di guida occorre apposita domanda da presentare al competente
Uff.Prov.le dei Trasporti e della Navigazione (M.C.T.C.) ed
essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti......
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art.119
c.d.s. (Requisiti Fisici e
Psichici per il conseguimento della Patente di Guida)
- Non può
ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad
esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi
sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza
organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale
tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a
motore.
- L'accertamento
dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi
stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della
unità sanitaria locale territorialmente competente, cui
sono attribuite funzioni in materia medico-legale
......... VEDI
TABELLA RIEPILOGATIVA
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art.116,
124 c.d.s. / 308, 315 Reg.
Categorie delle
patenti di guida
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Art.
122. Esercitazioni
di guida
- A
chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente
di guida ovvero per l'estensione di validità della
patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso
dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata
un'autorizzazione per esercitarsi alla guida.
- L'autorizzazione
consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle
categorie per le quali è stata richiesta la patente o
l'estensione di validità della medesima, purché al suo
fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età
non superiore a sessantacinque anni, munita di patente
valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci
anni, ovvero valida per la categoria superiore;
l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla
marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed
efficacemente in caso di necessità. Se il veicolo non è
munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di
servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non può
avere età superiore a sessanta anni.
- Agli
aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la
patente di categoria A non si applicano le norme di cui al
comma 2 ma quelle di cui al comma 5.
- Gli
autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida
devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la
lettera alfabetica "P". Tale contrassegno è
sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta
"scuola guida". Le caratteristiche di tali
contrassegni e le modalità di applicazione saranno
determinate nel regolamento .
- Le
esercitazioni su veicoli nei quali
non
possa prendere posto, oltre
al conducente, altra persona in funzione di istruttore
sono consentite in luoghi poco frequentati.
- L'autorizzazione
è valida per sei mesi................
Le regole
Multe elevate, fermo
temporaneo del veicolo e regresso della
compagnia assicuratrice: queste le misure a
carico del conducente e dell'accompagnatore in
caso d'inosservanza delle norme.
Sanzione da 343,35 a 1.376,55
Euro, fermo del veicolo per tre mesi e, in caso
di incidente, regresso da parte della compagnia
di assicurazione sono le conseguenze in cui
possono incorrere coloro che non rispettano il
Codice della strada ove prescrive la presenza di
un accompagnatore con funzione di istruttore al
fianco del conducente in possesso di foglio
rosa. L'accompagnatore, per essere idoneo, deve
avere un'età inferiore a 60 anni, ovvero a 65
anni se la vettura è munita di doppi comandi.
Chi siede al fianco di un conducente in possesso
di autorizzazione provvisoria alla guida
("foglio rosa") non può superare i 60 anni
d'età, ovvero i 65 anni se sono disponibili i
doppi comandi, di cui peraltro sono
provviste quasi solo le vetture delle
autoscuole. L'accompagnatore deve essere in
possesso da almeno dieci anni di patente valida
e di categoria corrispondente o superiore a
quella del foglio rosa. Egli è tenuto a seguire
attentamente la guida del patentando e, se
necessario, a intervenire con tempestività.
Se il conducente non è munito del foglio rosa,
sia lui che l'accompagnatore sono passibili di
una sanzione pecuniaria da 343,35 a 1.376,55
Euro. In caso di incidente, l'assicurazione
risarcisce il danno ma può avvalersi del diritto
di regresso nei confronti del conducente
medesimo.
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artt.
173
C.d.S. / 322
Reg. USO
DEGLI OCCHIALI E DI DETEREMINATI APPARECCHI
DURANTE LA GUIDA ()
L’uso di occhiali
da vista, lenti a contatto o di altri
apparecchi durante la guida è obbligatorio
qualora ciò sia indicato sulla patente, perché prescritto in sede di rilascio
o di rinnovo della patente stessa, al fine di integrare determinati
difetti della vista.
E’ vietato al
conducente di far uso durante la marcia di apparecchi
radiotelefonici ovvero di usare cuffie
sonore, fatta eccezione per i conducenti dei
veicoli adibiti al trasporto di persone in
conto terzi; è però consentito l’uso di
apparecchi a viva voce che non richiedono
l’uso delle mani.
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