Esercizitazione con il foglio rosa della patente A, A1, B, C, D, E
Esercitazione, istruttore di guida:
Per il conseguimento della Patente di Guida va' inoltrata un'apposita domanda la quale prevede il rilascio di un’autorizzazione per esercitarsi alla guida - foglio rosa - secondo le norme dettate dall''Art. 122 del Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada.
Per la guida propedeutica "GUIDA ACCOMPAGNATA A 17 ANNI" esiste una distinta normativa;
GUIDE OBBLIGATORIE per il conseguimento della patente B e Prescrizioni comportamentali durante le esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna
L'Autorizzazione consente all’aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l’estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione d’istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore. Agli istruttori abilitati e autorizzati dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non si applicano i limiti di età previsti dal comma 2 dell'art. 122 del codice della strada. Gli istruttori di cui al precedente comma possono svolgere le proprie funzioni, purché mantengano la titolarità della patente di guida della categoria C o CE , con gli autoveicoli per i quali è valida la patente di cui sono titolari fermi restando i limiti previsti dall'articolo 115, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
L’istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità.
Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si applicano le norme dell'accompagnatore con la determinazione che le esercitazioni avvengano in luoghi poco frequentati.
Gli autoveicoli (e non motocicli) per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica "P". Il contrassegno deve essere ben visibile e non deve ostacolare la visibilità né al conducente né all'istruttore.
La presenza del contrassegno non esonera i conducenti che si esercitano a comportarsi in modo regolare e conforme alle norme del Codice; essa in pratica serve solo ad avvisare gli altri conducenti che potrebbero verificarsi manovre improvvise o fermate più prolungate dovute al fatto che la persona alla guida si sta esercitando.
Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta "scuola guida". Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate nel regolamento.
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