CIRCOLARE N. A20/2000/MOT
ABROGATA
DALLA CIRCOLARE
848 del 21\3\2001
OGGETTO:
Duplicato
della patente di guida e della carta di
circolazione.
Con
i decreti del Presidente della Repubblica n. 104 e 105 del 9 marzo 2000
, pubblicati nella
Gazzetta ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, sono
state introdotte numerose semplificazioni nei
procedimenti relativi al rilascio del duplicato
della patente di guida e della carta di
circolazione, in caso di smarrimento, sottrazione
o distruzione dell'originale.
Con
circolare U.d.G. MOT A 17 del 9 maggio 2000 ,
si è avuto modo di precisare
che i suddetti provvedimenti avrebbero avuto
graduale applicazione, in pendenza della definizione, d'intesa con le Amministrazioni
interessate, delle necessarie modalità tecniche
di esecuzione.
In quest'ottica, la medesima circolare ha consentito
di introdurre, sin dalla data di entrata in vigore
dei provvedimenti, una prima, importante
semplificazione, fornendo le istruzioni per
procedere, in caso di smarrimento distruzione o
furto della carta di circolazione, al semplice
rilascio del duplicato e non più al lungo ed
oneroso rinnovo dell'immatricolazione.
Ulteriori semplificazioni a vantaggio dei cittadini
vengono ora introdotte grazie all'emanazione, da
parte del Ministero dell'interno, della circolare
n. 300/A/23308/101/3/3/8 del 18 maggio 2000, in
base alla quale gli organi di polizia dovranno
provvedere :
- a ricevere le denunce di smarrimento, sottrazione
o distruzione della patente di guida o della
carta di circolazione;
- a far compilare in duplice copia,
una per l'utente e una per l'ufficio, i
moduli relativi al
permesso provvisorio di guida e al permesso
provvisorio di circolazione (su modelli
predisposti
dal Ministero dell'interno che si allegano),
facendosi carico, nella
procedura
del rilascio del permesso provvisorio di guida,
dell'autentica della foto del
titolare;
- ad inserire nei moduli i dati relativi alla
patente di guida e alla carta di circolazione,
barrando
le voci relativamente alle quali non si hanno
dati;
- ad estrarre, ove possibile, allegandolo agli atti
d'ufficio, il,duplicato della patente di
guida
dall'archivio nazionale degli abilitati alla guida
e della carta di circolazione
dall'archivio
nazionale dei veicoli, barrando la relativa voce
nel modulo;
- ad invitare il cittadino a rivolgersi agli Uffici
provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri,
con l'attestazione di resa denuncia agli organi di
polizia, per ottenere il duplicato.
Di conseguenza, a partire dalla ricezione della
presente, gli Uffici provinciali del Dipartimento
dei trasporti terrestri non rilasceranno più il
permesso provvisorio di guida né il permesso
provvisorio di circolazione, a mano che la
denuncia agli organi di polizia non sia stata
presentata quando questi ancora non dovevano
provvedere al loro rilascio.
A tale riguardo, si rammenta che il permesso
provvisorio di guida ed il permesso provvisorio di
circolazione rilasciati dagli organi di polizia
hanno validità di 90 giorni.
In ogni caso, al fine di evitare disagi all'utenza,
che potrebbero sorgere in attesa di un
allineamento di tutte le Amministrazioni
interessate ai decreti in esame, si dispone che
gli Uffici provinciali del Dipartimento dei
trasporti terrestri possono rilasciare il permesso
provvisorio di guida o il permesso provvisorio di
circolazione qualora i comandi locali delle forze
di polizia non li avessero, in questo periodo di
transitorietà, rilasciati.
In tal caso, gli Uffici provinciali del Dipartimento
dei trasporti terrestri, previa acquisizione di
copia della denuncia di smarrimento, sottrazione o
distruzione della patente o della carta di
circolazione e autodichiarazione di assunzione di
responsabilità da parte del richiedente,
rilasceranno un permesso provvisorio, valido per
90 giorni.
Qualora, poi, il richiedente avesse già ottenuto il
permesso provvisorio di guida o il permesso provvisorio di circolazione dagli organi di
polizia, non occorrerà acquisire la dichiarazione
di assunzione di responsabilità.
La richiesta di duplicato può essere presentata
agli Uffici provinciali del Dipartimento dei
trasporti terrestri, dopo la denuncia alle forze
di polizia, senza attendere i trenta giorni
previsti dall'art. 95, comma 5 , e dall'art.
127, comma 4, del codice della strada .
Si ricorda, infine, che, a norma dell'art. 3, comma
5, del D.P.R. 104/2000 : " Il titolare che
successivamente alla denuncia..., rientrasse in
possesso della patente di guida, deve procedere
alla sua distruzione".
Si fa riserva di comunicare gli ulteriori sviluppi
procedurali, non appena definiti.
IL
CAPO DEL DIPARTIMENTO
dr.ssa Anna Maria Fabretti Longo
ABROGATA
DALLA CIRCOLARE
848 del 21\3\2001
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