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Vuoi sapere cosa fare per conseguire la PATENTE DI GUIDA di veicoli a motore ?

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Duplicato Patente di Guida

in caso di smarrimento sottrazione o distruzione

          

 CIRCOLARE N. A20/2000/MOT

  ABROGATA DALLA CIRCOLARE 848 del 21\3\2001

 OGGETTO: Duplicato della patente di guida e della carta di circolazione.

 

Con i decreti del Presidente della Repubblica n. 104 e 105 del 9 marzo 2000 , pubblicati nella Gazzetta ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, sono state introdotte numerose semplificazioni nei procedimenti relativi al rilascio del duplicato della patente di guida e della carta di circolazione, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale.

Con circolare U.d.G. MOT A 17 del 9 maggio 2000 , si è avuto modo di precisare 

che i suddetti provvedimenti avrebbero avuto graduale applicazione, in pendenza della definizione, d'intesa con le Amministrazioni interessate, delle necessarie modalità tecniche di esecuzione.

In quest'ottica, la medesima circolare ha consentito di introdurre, sin dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti, una prima, importante semplificazione, fornendo le istruzioni per procedere, in caso di smarrimento distruzione o furto della carta di circolazione, al semplice rilascio del duplicato e non più al lungo ed oneroso rinnovo dell'immatricolazione.

Ulteriori semplificazioni a vantaggio dei cittadini vengono ora introdotte grazie all'emanazione, da parte del Ministero dell'interno, della circolare n. 300/A/23308/101/3/3/8 del 18 maggio 2000, in base alla quale gli organi di polizia dovranno provvedere :

- a ricevere le denunce di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente di guida o della carta di circolazione;

- a far compilare in duplice copia,   una per l'utente e una per l'ufficio, i moduli relativi al permesso provvisorio di guida e al permesso provvisorio di circolazione (su modelli  predisposti dal Ministero dell'interno che si allegano), facendosi carico, nella      procedura del rilascio del permesso provvisorio di guida, dell'autentica della foto del   titolare;

- ad inserire nei moduli i dati relativi alla patente di guida e alla carta di circolazione,   barrando le voci relativamente alle quali non si hanno dati;

- ad estrarre, ove possibile, allegandolo agli atti d'ufficio, il,duplicato della patente di   guida dall'archivio nazionale degli abilitati alla guida e della carta di circolazione   dall'archivio nazionale dei veicoli, barrando la relativa voce nel modulo;

- ad invitare il cittadino a rivolgersi agli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri, con l'attestazione di resa denuncia agli organi di polizia, per ottenere il duplicato.

Di conseguenza, a partire dalla ricezione della presente, gli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri non rilasceranno più il permesso provvisorio di guida né il permesso provvisorio di circolazione, a mano che la denuncia agli organi di polizia non sia stata presentata quando questi ancora non dovevano provvedere al loro rilascio.

A tale riguardo, si rammenta che il permesso provvisorio di guida ed il permesso provvisorio di circolazione rilasciati dagli organi di polizia hanno validità di 90 giorni.

In ogni caso, al fine di evitare disagi all'utenza, che potrebbero sorgere in attesa di un allineamento di tutte le Amministrazioni interessate ai decreti in esame, si dispone che gli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri possono rilasciare il permesso provvisorio di guida o il permesso provvisorio di circolazione qualora i comandi locali delle forze di polizia non li avessero, in questo periodo di transitorietà, rilasciati.

In tal caso, gli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri, previa acquisizione di copia della denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente o della carta di circolazione e autodichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente, rilasceranno un permesso provvisorio, valido per 90 giorni.

Qualora, poi, il richiedente avesse già ottenuto il permesso provvisorio di guida o il permesso provvisorio di circolazione dagli organi di polizia, non occorrerà acquisire la dichiarazione di assunzione di responsabilità.

La richiesta di duplicato può essere presentata agli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri, dopo la denuncia alle forze di polizia, senza attendere i trenta giorni previsti dall'art. 95, comma 5 , e dall'art. 127, comma 4, del codice della strada .

Si ricorda, infine, che, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.P.R. 104/2000 : " Il titolare che successivamente alla denuncia..., rientrasse in possesso della patente di guida, deve procedere alla sua distruzione".

Si fa riserva di comunicare gli ulteriori sviluppi procedurali, non appena definiti.  

                                               IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

                                 dr.ssa Anna Maria Fabretti Longo  

ABROGATA DALLA CIRCOLARE 848 del 21\3\2001

 

 
per consigli o problemi sul sito:  info@scuolaguida.it

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