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Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, come modificato dal decreto
Lgv. 9/2002, e' il seguente:
"Art.
9 (Competizioni sportive su strada). - 1.
Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate
le competizioni sportive con veicoli o
animali e quelle atletiche, salvo
autorizzazione. L'autorizzazione e'
rilasciata dal comune in cui devono avere
luogo le gare atletiche e ciclistiche e
quelle con animali o con veicoli a trazione
animale. Essa e' rilasciata dalla regione e
dalle province autonome di Trento e di
Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e
per le gare con animali o con veicoli a
trazione animale che interessano piu'
comuni. Per le gare con veicoli a motore
l'autorizzazione e' rilasciata, sentite le
federazioni nazionali sportive competenti e
dandone tempestiva informazione all'autorita'
di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano per
le strade che costituiscono la rete di
interesse nazionale; dalla regione per le
strade regionali; dalle province per le
strade provinciali; dai comuni per le strade
comunali. Nelle autorizzazioni sono
precisate le prescrizioni alle quali le gare
sono subordinate.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1
devono essere richieste dai promotori almeno
quindici giorni prima della manifestazione
per quelle di competenza del sindaco e
almeno trenta giorni prima per le altre e
possono essere concesse previo nulla osta
dell'ente proprietario della strada.
3. Per le autorizzazioni relative alle
competizioni motoristiche i promotori devono
richiedere il nulla osta per la loro
effettuazione al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, allegando il
preventivo parere del C.O.N.I. Per
consentire la formulazione del programma
delle competizioni da svolgere nel corso
dell'anno, qualora venga riconosciuto il
carattere sportivo delle stesse e non si
creino gravi limitazioni al servizio di
trasporto pubblico, nonche' al traffico
ordinario, i promotori devono avanzare le
loro richieste entro il trentuno dicembre
dell'anno precedente. Il preventivo parere
del C.O.N.I. non e' richiesto per le
manifestazioni di regolarita' a cui
partecipano i veicoli di cui all'art. 60,
purche' la velocita' imposta sia per tutto
il percorso inferiore a 40 km/h e la
manifestazione sia organizzata in
conformita' alle norme tecnico sportive
della federazione di competenza.
4. L'autorizzazione per l'effettuazione
delle competizioni previste dal programma di
cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno
trenta giorni prima della data fissata per
la competizione, ed e' subordinata al
rispetto delle norme tecnico-sportive e di
sicurezza vigenti e all'esito favorevole del
collaudo del percorso di gara e delle
attrezzature relative, effettuato da un
tecnico dell'ente proprietario della strada,
assistito dai rappresentanti dei Ministeri
dell'interno, delle infrastrutture e dei
trasporti, unitamente ai rappresentanti
degli organi sportivi competenti e dei
promotori. Tale collaudo puo' essere omesso
quando, anziche' di gare di velocita', si
tratti di gare di regolarita' per le quali
non sia ammessa una velocita' media
eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi
sulle strade aperte al traffico e 80 km/h
sulle tratte da svolgersi sulle strade
chiuse al traffico; il collaudo stesso e'
sempre necessario per le tratte in cui siano
consentite velocita' superiori ai detti
limiti.
5. Nei casi in cui, per motivate necessita',
si debba inserire una competizione non
prevista nel programma, i promotori, prima
di chiedere l'autorizzazione di cui al comma
4, devono richiedere al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti il nulla osta
di cui al comma 3 almeno sessanta giorni
prima della competizione.
L'autorita' competente puo' concedere
l'autorizzazione a spostare la data di
effettuazione indicata nel programma quando
gli organi sportivi competenti lo richiedano
per motivate necessita', dandone
comunicazione al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
6. Per tutte le competizioni sportive su
strada, l'autorizzazione e' altresi'
subordinata alla stipula, da parte dei
promotori, di un contratto di assicurazione
per la responsabilita' civile di cui
all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n.
990, e successive modificazioni e
integrazioni. L'assicurazione deve coprire
altresi' la responsabilita'
dell'organizzazione degli altri obbligati
per i danni comunque causati alle strade e
alle relative attrezzature. I limiti di
garanzia sono previsti dalla normativa
vigente.
6-bis. Quando la sicurezza della
circolazione lo renda necessario, nel
provvedimento di autorizzazione di
competizioni ciclistiche su strada, puo'
essere imposta la scorta da parte di uno
degli organi di cui all'art. 12, comma 1,
ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di
una scorta tecnica effettuata da persone
munite di apposita abilitazione. Qualora sia
prescritta la scorta di polizia, l'organo
adito puo' autorizzare gli organizzatori ad
avvalersi, in sua vece o in suo ausilio,
della scorta tecnica effettuata a cura di
personale abilitato, fissandone le modalita'
ed imponendo le relative prescrizioni.
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato
con provvedimento dirigenziale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministero dell'interno, sono
stabiliti i requisiti e le modalita' di
abilitazione delle persone autorizzate ad
eseguire la scorta tecnica ai sensi del
comma 6-bis, i dispositivi e le
caratteristiche dei veicoli adibiti al
servizio di scorta nonche' le relative
modalita' di svolgimento. L'abilitazione e'
rilasciata dal Ministero dell'interno.
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o
podistiche, ovvero con altri veicoli non a
motore o con pattini, che si svolgono
all'interno del territorio comunale, o di
comuni limitrofi, tra i quali vi sia
preventivo accordo, la scorta puo' essere
effettuata dalla Polizia municipale
coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica
con personale abilitato ai sensi del comma
6-ter.
7. Al termine di ogni competizione il
prefetto comunica tempestivamente al
Ministero dei lavori pubblici, ai fini della
predisposizione del programma per l'anno
successivo, le risultanze della competizione
precisando le eventuali inadempienze
rispetto alla autorizzazione e l'eventuale
verificarsi di inconvenienti o incidenti.
7-bis. Salvo che, per particolari esigenze
connesse all'andamento plano-altimetrico del
percorso, ovvero al numero dei partecipanti,
sia necessaria la chiusura della strada, la
validita' dell'autorizzazione e'
subordinata, ove necessario, all'esistenza
di un provvedimento di sospensione
temporanea della circolazione in occasione
del transito dei partecipanti ai sensi
dell'art. 6, comma 1, ovvero, se trattasi di
centro abitato, dell'art. 7, comma 1.
8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis,
chiunque organizza una competizione sportiva
indicata nel presente articolo senza esserne
autorizzato nei modi previsti e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro centotrentuno ad euro
cinquecentoventiquattro, se si tratta di
competizione sportiva atletica, ciclistica o
con animali, ovvero di una somma da euro
seicentocinquantacinque ad euro
duemilaseicentoventitre, se si tratta di
competizione sportiva con veicoli a motore.
In ogni caso l'autorita' amministrativa
dispone l'immediato divieto di effettuare la
competizione, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
8-bis. Chiunque organizza una competizione
sportiva in velocita' con veicoli a motore
indicata nel presente articolo senza esserne
autorizzato nei modi previsti e' punito con
l'arresto da uno ad otto mesi e con
l'ammenda da euro cinquecento ad euro
cinquemila. Alla stessa pena soggiace
chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla
competizione non autorizzata.
All'accertamento del reato consegue la
sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da due a sei mesi
ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI. In ogni caso l'autorita' amministrativa
dispone l'immediato divieto di effettuare la
competizione, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI. Con la
sentenza di condanna e' sempre disposta la
confisca dei veicoli dei partecipanti.
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi,
divieti o limitazioni a cui il presente
articolo subordina l'effettuazione di una
competizione sportiva, e risultanti dalla
relativa autorizzazione, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire centoventisettemilaventi a
lire cinquecentottomilasettanta, se si
tratta di competizione sportiva atletica,
ciclistica o con animali, ovvero di una
somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta
a lire unmilionesedicimilacentoquaranta, se
si tratta di competizione sportiva con
veicoli a motore".
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Il testo dell'art. 97 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, come modificato
dal decreto Lgv n. 9/2002 e' il seguente:
"Art.
97 (Circolazione dei ciclomotori). - 1. I
ciclomotori, per circolare, devono essere
muniti di: a) un certificato di
circolazione, contenente i dati di
identificazione e costruttivi del veicolo,
nonche' quelli della targa e
dell'intestatario, rilasciato dal
Dipartimento per i trasporti terrestri,
ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge
8 agosto 1991, n. 264, con le modalita'
stabilite con decreto dingenziale del
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, a seguito di aggiornamento
dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui
agli articoli 225 e 226;
b) una targa, che identifica l'intestatario
del certificato di circolazione.
2. La targa e' personale. Il titolare la
trattiene in caso di vendita. La
fabbricazione e la vendita delle targhe sono
riservate allo Stato, che puo' affidarle con
le modalita' previste dal regolamento a
soggetti terzi.
3. Ciascun ciclomotore e' individuato
nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui
agli articoli 225 e 226, da una scheda
elettronica, contenente il numero di targa,
il nominativo del suo titolare, i dati
costruttivi e di identificazione di tutti i
veicoli di cui, nel tempo, il titolare della
targa sia risultato intestatario, con
l'indicazione della data e dell'ora di
ciascuna variazione d'intestazione. I dati
relativi alla proprieta' del veicolo sono
inseriti nel sistema informatico del
Dipartimento per i trasporti terrestri a
fini di sola notizia, per l'individuazione
del responsabile della circolazione.
4. Le procedure e la documentazione
occorrente per il rilascio del certificato
di circolazione e per la produzione delle
targhe sono stabilite con decreto
dirigenziale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo
criteri di economicita' e di massima
semplificazione.
5. Chiunque fabbrica, produce, pone in
commercio o vende ciclomotori che sviluppino
una velocita' superiore a quella prevista
dall'art. 52 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
lire centoventisettemilaventi a lire
cinquecentottomilasettanta.
Alla stessa sanzione soggiace chi effettua
sui ciclomotori modifiche idonee ad
aumentarne la velocita' oltre i limiti
previsti dall'art. 52.
6. Chiunque circola con un ciclomotore non
rispondente ad una o piu' delle
caratteristiche o prescrizioni indicate
nell'art. 52 o nel certificato di
circolazione, ovvero che sviluppi una
velocita' superiore a quella prevista dallo
stesso art. 52, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
lire sessantatremilacinquecentodieci a lire
duecentocinquantaquattromilatrenta.
7. Chiunque circola con un ciclomotore per
il quale non e' stato rilasciato il
certificato di circolazione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro centotrentuno a euro
cinquecentoventiquattro.
8. Chiunque circola con un ciclomotore
sprovvisto di targa e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro sessantacinque a euro
duecentosessantadue.
9. Chiunque circola con un ciclomotore
munito di targa non propria e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro millecinquecentoquarantanove a
euro seimilacentonovantasette.
10. Chiunque circola con un ciclomotore
munito di una targa i cui dati non siano
chiaramente visibili e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire trentottomilacento a
centocinquantaduemilaquattrocentoventi.
11. Chiunque fabbrica o vende targhe con
caratteristiche difformi da quelle indicate
dal regolamento, ovvero circola con un
ciclomotore munito delle suddette targhe e'
soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro
millecinquecentoquarantanove a euro
seimilacentonovantasette.
12. Chiunque circola con un ciclomotore per
il quale non e' stato richiesto
l'aggiornamento del certificato di
circolazione per trasferimento della
proprieta' secondo le modalita' previste dal
regolamento, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
euro trecentoventisette a euro
milletrecentoundici. Alla medesima sanzione
e' sottoposto chi non comunica la cessazione
della circolazione. Il certificato di
circolazione e' ritirato immediatamente da
chi accerta la violazione ed e' inviato al
competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri, che provvede agli
aggiornamenti previsti dopo l'adempimento
delle prescrizioni omesse.
13. L'intestatario che in caso di
smarrimento, sottrazione o distruzione del
certificato di circolazione o della targa
non provvede, entro quarantotto ore, a farne
denuncia agli organi di polizia e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro sessantacinque a euro
duecentosessantadue. Alla medesima sanzione
e' soggetto chi non provvede a chiedere il
duplicato del certificato di circolazione
entro tre giorni dalla suddetta denuncia.
14. Alle violazioni previste dai commi 5, 6
e 7 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del ciclomotore,
secondo le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI; nei casi previsti dai
commi 5 e 6, si procede alla distruzione del
ciclomotore, fatta salva la facolta' degli
enti da cui dipende il personale di polizia
stradale che ha accertato la violazione, di
chiedere tempestivamente che sia assegnato
il ciclomotore confiscato, previo ripristino
delle caratteristiche costruttive, per lo
svolgimento dei compiti istituzionali e
fatto salvo l'eventuale risarcimento del
danno in caso di accertata illegittimita'
della confisca e distruzione. Alla
violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue
la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di
un mese o, in caso di reiterazione delle
violazioni, la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo, secondo
le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.".
-
Il testo dell'art. 100 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, come modificato
dal decreto Lgv. 9/2002, e' il seguente:
"Art. 100 (Targhe di immatricolazione
degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
rimorchi). - 1. Gli autoveicoli devono
essere muniti, anteriormente e
posteriormente, di una targa contenente i
dati di immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti
posteriormente di una targa contenente i
dati di immatricolazione.
I rimorchi devono essere muniti di una targa
posteriore contenente i dati di
immatricolazione.
4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando
sono agganciati ad una motrice, devono
essere muniti posteriormente di una targa
ripetitrice dei dati di immatricolazione
della motrice stessa.
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4
devono avere caratteristiche rifrangenti.
6. I veicoli in circolazione di prova devono
essere muniti posteriormente di una targa
che e' trasferibile da veicolo a veicolo;
nel caso di autotreni o autoarticolati la
targa deve essere applicata posteriormente
al veicolo rimorchiato.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri
di definizione delle targhe di
immatricolazione, ripetitrici, di prova e di
riconoscimento.
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica
fissata dal regolamento, l'intestatario
della carta di circolazione puo' chiedere,
per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai
costi fissati con il decreto di cuiall'art.
101, comma 1, e con le modalita' stabilite
dal Dipartimento per i trasporti terrestri,
una specifica combinazione alfanumerica. Il
competente Ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri, dopo avere verificato
che la combinazione richiesta non sia stata
gia' utilizzata, immatricola il veicolo e
rilascia la carta di circolazione. Alla
consegna delle targhe provvede direttamente
l'Istituto Poligrafico dello Stato nel
termine di trenta giorni dal rilascio della
carta di circolazione. Durante tale periodo
e' consentita la circolazione ai sensi
dell'art. 102, comma 3.
9. Il regolamento stabilisce per le targhe
di cui al presente articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di
immatricolazione;
b) la collocazione e le modalita' di
installazione;
c) le caratteristiche costruttive,
dimensionali, fotometriche, cromatiche e di
leggibilita', nonche' i requisiti di
idoneita' per l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi e' vietato apporre iscrizioni
distintivi e sigle che possano creare
equivoco nella identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi
1, 2, 3, 4 e 9, lettera b), e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire centoventisettemilaventi a
lire cinquecentottomilasettanta.
12. Chiunque circola con un veicolo munito
di targa non propria o contraffatta e'
punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire tre milioni a
lire dodici milioni.
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi
5, 6 e 10 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
lire trentottomilacento a
centocinquantaduemilaquattrocentoventi.
14. Chiunque falsifica, manomette o altera
targhe automobilistiche ovvero usa targhe
manomesse, falsificate o alterate e' punito
ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi
precedenti deriva la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della targa non
rispondente ai requisiti indicati. Alle
violazioni di cui al comma 12 consegue la
sanziorne accessoria del fermo
amministrativo del veicolo o, in caso di
reiterazione delle violazioni, la sanziorne
accessoria della confisca amministrativa del
veicolo. La durata del fermo amministrativo
e' di tre mesi, salvo nei casi in cui tale
sanzione accessoria e' applicata a seguito
del ritiro della targa. Si osservano le
norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI".
- Il testo dell'art. 115 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, come modificato
dal decreto Lgv. n. 9/2002, e' il seguente:
"Art. 115 (Requisiti per la guida dei
veicoli e la conduzione di animali).
- 1. Chi guida veicoli o conduce animali
deve essere idoneo per requisiti fisici e
psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare veicoli a
trazione animale o condurre animali da tiro,
da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o
altri raggruppamenti di animali;
b) anni quattordici per guidare ciclomotori
purche' non trasporti altre persone oltre al
conducente;
c) anni sedici per guidare: motoveicoli di
cilindrata fino a 125 cc che non trasportino
altre persone oltre al conducente; macchine
agricole o loro complessi che non superino i
limiti di sagoma e di peso stabiliti per i
motoveicoli e che non superino la velocita'
di 40 km/h, la cui guida sia consentita con
patente di categoria A, sempreche' non
trasportino altre persone oltre al
conducente;
d) anni diciotto per guidare:
1) ciclomotori, motoveicoli; autovetture e
autoveicoli per il trasporto promiscuo di
persone e cose; autoveicoli per uso
speciale, con o senza rimorchio; macchine
agricole diverse da quelle indicate alla
lettera c), ovvero che trasportino altre
persone oltre al conducente; macchine
operatrici; 2) autocarri, autoveicoli per
trasporti specifici, autotreni,
autoarticolati, adibiti al trasporto di cose
la cui massa complessiva a pieno carico non
superi 7,5 t;
3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa
complessiva a pieno carico, compresa la
massa dei rimorchi o dei semirimorchi,
superi 7,5 t, purche' munito di un
certificato di abilitazione professionale
rilasciato dal competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C.;
e) anni ventuno per guidare: i veicoli di
cui al punto 3) della lettera d), quando il
conducente non sia munito del certificato di
abilitazione professionale; motocarrozzette
ed autovetture in servizio di piazza o di
noleggio con conducente; autobus, autocarri,
autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto
di persone, nonche' i mezzi adibiti ai
servizi di emergenza.
2. Chi guida veicoli a motore non puo' aver
superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni
ed autoarticolati la cui massa complessiva a
pieno carico sia superiore a 20 t;
b) anni sessanta per guidare autobus,
autocarri, autotreni, autoarticolati,
autosnodati, adibiti al trasporto di
persone. Tale limite puo' essere elevato,
anno per anno, fino a sessantacinque anni
qualora il conducente consegua uno specifico
attestato sui requisiti fisici e psichici a
seguito di visita medica specialistica
annuale, secondo le modalita' stabilite nel
regolamento.
3. Chiunque guida veicoli o conduce animali
e non si trovi nelle condizioni richieste
dal presente articolo e' soggetto, salvo
quanto disposto nei successivi commi, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire centoventisettemilaventi a
lire cinquecentottomilasettanta.
Qualora trattasi di motoveicoli e
autoveicoli di cui al comma 1, lettera e),
e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta.
4. Il minore degli anni diciotto, munito di
patente di categoria A, che guida
motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc
o che trasporta altre persone su motoveicoli
di cilindrata non superiore a 125 cc e'
soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire
duecentocinquantaquattromilatrenta. La
stessa sanzione si applica al conducente di
ciclomotore che trasporti un passeggero
senza aver compiuto gli anni diciotto.
5. Chiunque, avendo la materiale
disponibilita' di veicoli o di animali, ne
affida o ne consente la condotta a persone
che non si trovino nelle condizioni
richieste dal presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire
duecentocinquantaquattromilatrenta se si
tratta di veicolo o alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
lire trentottomilacento a
centocinquantaduemilaquattrocentoventi se si
tratta di animali.
6. Le violazioni alle disposizioni che
precedono, quando commesse con veicoli a
motore, importano la sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo per giorni
trenta, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI".
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Il testo dell'art. 116 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, come modificato
dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art.
116 (Patente, certificato di abilitazione
professionale per la guida di motoveicoli e
autoveicoli e certificato di idoneita' alla
guida di ciclomotori).
- 1. Non si possono guidare autoveicoli e
motoveicoli senza aver conseguito la patente
di guida rilasciata dal competente ufficio
provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C.
1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore
di eta' che abbia compiuto 14 anni deve
conseguire il certificato di idoneita' alla
guida, rilasciato dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri, a
seguito di specifico corso con prova finale
organizzato secondo le modalita' di cui al
comma 11-bis.
2. Per sostenere gli esami di idoneita' per
la patente di guida occorre presentare
apposita domanda al competente ufficio
provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. ed essere in possesso dei requisiti
fisici e psichici prescritti. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, con
decreti dirigenziali, stabilisce il
procedimento per il rilascio,
l'aggiornamento e il duplicato, attraverso
il proprio sistema informatico, delle
patenti di guida, dei certificati di
idoneita' alla guida e dei certificati di
abilitazione professionale, con l'obiettivo
della massima semplificazione
amministrativa, anche con il coinvolgimento
dei medici di cui all'art. 119, dei
comuni e delle autoscuole di cui all'art.
123.
3. La patente di guida, conforme al modello
comunitario, si distingue nelle seguenti
categorie ed abilita alla guida dei veicoli
indicati per le rispettive categorie:
a) - motoveicoli di massa complessiva sino a
1,3 t;
b) - motoveicoli, esclusi i motocicli,
autoveicoli di massa complessiva non
superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a
sedere, escluso quello del conducente, non
e' superiore a otto, anche se trainanti un
rimorchio leggero ovvero un rimorchio che
non ecceda la massa a vuoto del veicolo
trainante e non comporti una massa
complessiva totale a pieno carico per i due
veicoli superiore a 3,5 t;
c) - autoveicoli, di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t, anche se
trainanti un rimorchio leggero, esclusi
quelli per la cui guida e' richiesta la
patente della categoria D;
d) - autobus ed altri autoveicoli destinati
al trasporto di persone il cui numero di
posti a sedere, escluso quello del
conducente, e' superiore a otto, anche se
trainanti un rimorchio leggero;
e) - autoveicoli per la cui guida e'
richiesta la patente delle categorie B, C e
D, per ciascuna delle quali il conducente
sia abilitato, quando trainano un rimorchio
che non rientra in quelli indicati per
ciascuna delle precedenti categorie;
autoarticolati destinati al trasporto di
persone e autosnodati, purche' il conducente
sia abilitato alla guida di autoveicoli per
i quali e' richiesta la patente della
categoria D; altri autoarticolati, purche'
il conducente sia abilitato alla guida degli
autoveicoli per i quali e' richiesta la
patente della categoria C.
4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa
complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.
5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se
affetti da piu' minorazioni, possono
ottenere la patente speciale delle categorie
A, B, C e D anche se alla guida di veicoli
trainanti un rimorchio leggero. Le suddette
patenti possono essere limitate alla guida
di veicoli di particolari tipi e
caratteristiche, nonche' con determinate
prescrizioni in relazione all'esito degli
accertamenti di cui all'art. 119, comma 4.
Le limitazioni devono essere riportate sulla
patente e devono precisare quale protesi sia
prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di
adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi
non possono guidare i veicoli in servizio di
piazza o di noleggio con conducente per
trasporto di persone o in servizio di linea,
le autoambulanze, nonche' i veicoli adibiti
al trasporto di merci pericolose. Fanno
eccezione le autovetture, i tricicli ed i
quadricicli in servizio di piazza o di
noleggio con conducente per il trasporto di
persone, qualora ricorrano le condizioni per
il rilascio del certificato di abilitazione
professionale ai conducenti muniti della
patente di guida di categoria B, C e D
speciale, di cui al comma 8-bis.
6. Possono essere abilitati alla guida di
autoveicoli per i quali e' richiesta la
patente delle categorie C e D solo coloro
che gia' lo siano per autoveicoli e
motoveicoli per la cui guida e' richiesta la
patente della categoria B, rispettivamente
da sei e da dodici mesi.
7. La validita' della patente puo' essere
estesa dal competente ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C.,
previo accertamento dei requisiti fisici e
psichici ed esame integrativo, a categorie
di veicoli diversi.
8. I titolari di patente di categoria A, B e
C, per guidare motocarrozzette ed
autovetture in servizio di noleggio con
conducente e taxi, i titolari di patente di
categoria C e di patente di categoria E,
correlata con patente di categoria C, di
eta' inferiore agli anni ventuno per la
guida di autoveicoli adibiti al trasporto di
cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera
d), numero 3), i titolari di patente della
categoria D e di patente di categoria E,
correlata con patente di categoria D, per
guidare autobus, autotreni ed autosnodati
adibiti al trasporto di persone in servizio
di linea o di noleggio con conducente o per
trasporto di scolari, devono conseguire un
certificato di abilitazione professionale
rilasciato dal competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. sulla base
dei requisiti, delle modalita' e dei
programmi di esami stabiliti nel
regolamento. Tale certificato non puo'
essere rilasciato a mutilati o minorati
fisici. I conducenti di veicoli adibiti a
servizi di emergenza ottengono il rilascio
della relativa abilitazione professionale
esibendo certificazione, che sara' definita
con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione, dalla quale risulti la
loro idoneita' allo svolgimento di tale
attivita'.
9. Nei casi previsti dagli accordi
internazionali cui l'Italia abbia aderito,
per la guida di veicoli adibiti a
determinati trasporti professionali, i
titolari di patente di guida valida per la
prescritta categoria devono inoltre
conseguire il relativo certificato di
abilitazione, idoneita', capacita' o
formazione professionale, rilasciato dal
competente ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C. Tali certificati non possono
essere rilasciati ai mutilati e ai minorati
fisici.
10. Nel regolamento, in relazione a quanto
disposto al riguardo nella normativa
internazionale, saranno stabiliti i tipi dei
certificati professionali di cui al comma 9
nonche' i requisiti, le modalita' e i
programmi d'esame per il loro conseguimento.
Nello stesso regolamento saranno indicati il
modello e le relative caratteristiche della
patente di guida, anche ai fini di evitare
rischi di falsificazione.
11. L'annotazione del trasferimento di
residenza da uno ad un altro comune o il
cambiamento di abitazione nell'ambito dello
stesso comune, viene effettuata dal
competente ufficio centrale della Direzione
generale della M.C.T.C. che trasmette per
posta, alla nuova residenza del titolare
della patente di guida, un tagliando di
convalida da apporre sulla medesima patente
di guida. A tal fine, i comuni devono
trasmettere al suddetto ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C., per via
telematica o su supporto magnetico secondo i
tracciati record prescritti dalla Direzione
generale della M.C.T.C., notizia
dell'avvenuto trasferimento di residenza,
nel termine di un mese decorrente dalla data
di registrazione della variazione
anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che
ricevono la comunicazione del trasferimento
di residenza senza che sia stata ad essi
dimostrata, previa consegna delle
attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei
versamenti degli importi dovuti ai sensi
della legge 1 dicembre 1986, n. 870, per la
certificazione della variazione di
residenza, ovvero senza che sia stato ad
essi contestualmente dichiarato che il
soggetto trasferito non e' titolare di
patente di guida, sono responsabili in
solido dell'omesso pagamento.
11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del
certificato di cui al comma 1-bis possono
frequentare appositi corsi organizzati dalle
autoscuole. In tal caso, il rilascio del
certificato e' subordinato ad un esame
finale svolto da un funzionario esaminatore
del Dipartimento per i trasporti terrestri.
I giovani che frequentano istituzioni
statali e non statali di istruzione
secondaria possono partecipare ai corsi
organizzati gratuitamente all'interno della
scuola, nell'ambito dell'autonomia
scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei
corsi, le istituzioni scolastiche possono
stipulare, anche sulla base di intese
sottoscritte dalle province e dai competenti
uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri, apposite convenzioni a titolo
gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni
ed associazioni pubbliche e private
impegnate in attivita' collegate alla
circolazione stradale. I corsi sono tenuti
prevalentemente da personale insegnante
delle autoscuole.
La prova finale dei corsi organizzati in
ambito scolastico e' espletata da un
funzionario esaminatore del Dipartimento per
i trasporti terrestri e dall'operatore
responsabile della gestione dei corsi. Ai
fini della copertura dei costi di
organizzazione dei corsi tenuti presso le
istituzioni scolastiche, al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca sono assegnati i proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie nella
misura prevista dall'art. 208, comma 2,
lettera c). Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le
direttive, le modalita', i programmi dei
corsi e delle relative prove, sulla base
della normativa comunitaria.
12. Chiunque, avendo la materiale
disponibilita' di un veicolo, lo affida o ne
consenta la guida a persona che non abbia
conseguito la patente di guida o il
certificato di abilitazione professionale,
se prescritto, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli
senza aver conseguito la patente di guida e'
punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire quattro
milioni a lire sedici milioni; la stessa
sanzione si applica ai conducenti che
guidano senza patente perche' revocata o non
rinnovata per mancanza dei requisiti
previsti dal presente codice.
13-bis. Chiunque, non essendo titolare di
patente, guida ciclomotori senza aver
conseguito il certificato di idoneita' di
cui al comma 11-bis e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro cinquecentosedici a euro
duemilasessantacinque.
14. (Comma soppresso).
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o
motoveicoli essendo munito della patente di
guida ma non del certificato di abilitazione
professionale, quando prescritto, o di
apposita dichiarazione sostitutiva,
rilasciata dal competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C., ove non
sia stato possibile provvedere, nei dieci
giorni successivi all'esame, alla
predisposizione del certificato di
abilitazione, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentocinquantaquattromilatrenta a
lire unmilionesedicimilacentoquaranta.
16. (Comma abrogato dall'art. 15, decreto
del Presidente della Repubblica n.
575/1994).
17. Le violazioni delle disposizioni, di cui
ai commi 13-bis e 15, importano la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per giorni sessanta, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
18. Alle violazioni di cui al comma 13
consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di
tre mesi, o in caso di reiterazione delle
violazioni, la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo. Quando
non e' possibile disporre il fermo
amministrativo o la confisca del veicolo, si
applica la sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida
eventualmente posseduta per un periodo da
tre a dodici mesi. Si osservano le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo
VI".
-
Dopo l'articolo 126 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art.
126-bis (Patente a punti). - 1. All'atto del
rilascio della patente viene attribuito un
punteggio di venti punti. Tale punteggio,
annotato nell'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida di cui agli articoli
225 e 226, subisce decurtazioni, nella
misura indicata nella tabella allegata, a
seguito della violazione di una delle norme
per le quali e' prevista la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione
della patente ovvero di una tra le norme di
comportamento di cui al titolo V, indicate
nella tabella medesima. L'indicazione del
punteggio relativo ad ogni violazione deve
risultare dal verbale di contestazione.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha
accertato la violazione che comporta la
perdita di punteggio, ne da' notizia, entro
trenta giorni dalla definizione della
contestazione effettuata, all'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. La
contestazione si intende definita quando sia
avvenuto il pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria o siano conclusi i
procedimenti dei ricorsi amministrativi e
giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi
i termini per la proposizione dei medesimi.
Il predetto termine di trenta giorni decorre
dalla conoscenza da parte dell'organo di
polizia dell'avvenuto pagamento della
sanzione, della scadenza del termine per la
proposizione dei ricorsi, ovvero dalla
conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi.
La comunicazione puo' essere effettuata solo
se la persona del conducente, quale
responsabile della violazione, sia stata
identificata inequivocabilmente; tale
comunicazione avviene per via telematica o
mediante moduli cartacei predisposti dal
Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. Ogni variazione di punteggio e'
comunicata agli interessati dall'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida.
Ciascun conducente puo' controllare in tempo
reale lo stato della propria patente con le
modalita' indicate dal Dipartimento per i
trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e
purche' il punteggio non sia esaurito, la
frequenza ai corsi di aggiornamento,
organizzati dalle autoscuole ovvero da
soggetti pubblici o privati a cio'
autorizzati dal Dipartimento per i trasporti
terrestri, consente di riacquistare sei
punti. A tale fine, l'attestato di frequenza
al corso deve essere trasmesso all'ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri
competente per territorio, per
l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale
dagli abilitati alla guida. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabiliti i criteri per il
rilascio dell'autorizzazione, i programmi e
le modalita' di svolgimento dei corsi di
aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del
punteggio di cui al comma 6, la mancanza,
per il periodo di tre anni, di violazioni di
una norma di comportamento da cui derivi la
decurtazione del punteggio, determina
l'attribuzione del completo punteggio
iniziale, entro il limite dei venti punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il
titolare della patente deve sottoporsi
all'esame di idoneita' tecnica di cui
all'articolo 128. A tale fine, l'ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri
competente per territorio, su comunicazione
dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida, dispone la revisione della patente di
guida. Il relativo provvedimento, notificato
secondo le procedure di cui all'articolo
201, comma 3, e' atto definitivo.
Qualora il titolare della patente non si
sottoponga ai predetti accertamenti entro
trenta giorni dalla notifica del
provvedimento di revisione, la patente di
guida e' sospesa a tempo indeterminato, con
atto definitivo, dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri. Il
provvedimento di sospensione e' notificato
al titolare della patente a cura degli
organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed
alla conservazione del documento.".
-
Il testo del comma 9 dell'art. 141 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni come modificato
dal decreto Lgv. n. 9/2002, e' il seguente:
"9.
Chiunque viola la disposizione del comma 5
e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta. Fuori dei
casi previsti dall'art. 9, chiunque, a
qualsiasi titolo o per qualunque finalita',
gareggia in velocita' con veicoli a motore,
e' punito con l'arresto da uno ad otto mesi
e con l'ammenda da euro cinquecentosedici a
euro cinquemilacentosessantaquattro, nonche'
con la confisca del veicolo con il quale e'
stata commessa la violazione.
All'accertamento del reato consegue la
sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da due a sei mesi
ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI.".
-
Il testo dell'art. 142 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, come modificato
dal decreto Lgv. n. 9/2002 pubblicato, e' il
seguente:
"Art.
142 (Limiti di velocita). - 1. Ai fini della
sicurezza della circolazione e della tutela
della vita umana la velocita' massima non
puo' superare i 130 km/h per le autostrade,
i 110 km/h per le strade extraurbane
principali, i 90 km/h per le strade
extraurbane secondarie e per le strade
extraurbane locali, ed i 50 km/h per le
strade nei centri abitati, con la
possibilita' di elevare tale limite fino ad
un massimo di 70 km/h per le strade urbane
le cui caratteristiche costruttive e
funzionali lo consentano, previa
installazione degli appositi segnali.
Sulle autostrade a tre corsie piu' corsia di
emergenza per ogni senso di marcia, gli enti
proprietari o concessionari possono elevare
il limite massimo di velocita' fino a 150
km/h sulla base delle caratteristiche
progettuali ed effettive del tracciato,
previa installazione degli appositi segnali,
sempreche' lo consentano l'intensita' del
traffico, le condizioni atmosferiche
prevalenti ed i dati di incidentalita'
dell'ultimo quinquennio. In caso di
precipitazioni atmosferiche di qualsiasi
natura, la velocita' massima non puo'
superare i 110 km/h per le autostrade ed i
90 km/h per le strade extraurbane
principali.".
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti
proprietari della strada possono fissare,
provvedendo anche alla relativa
segnalazione, limiti di velocita' minimi e
limiti di velocita' massimi, diversi da
quelli fissati al comma 1, in determinate
strade e tratti di strada quando
l'applicazione al caso concreto dei criteri
indicati nel comma 1 renda opportuna la
determinazione di limiti diversi, seguendo
le direttive che saranno impartite dal
Ministro dei lavori pubblici. Gli enti
proprietari della strada hanno l'obbligo di
adeguare tempestivamente i limiti di
velocita' al venir meno delle cause che
hanno indotto a disporre limiti particolari.
Il Ministro dei lavori pubblici puo'
modificare i provvedimenti presi dagli enti
proprietari della strada, quando siano
contrari alle proprie direttive e comunque
contrastanti con i criteri di cui al comma
1. Lo stesso Ministro puo' anche disporre
l'imposizione di limiti, ove non vi abbia
provveduto l'ente proprietario; in caso di
mancato adempimento, il Ministro dei lavori
pubblici puo' procedere direttamente alla
esecuzione delle opere necessarie, con
diritto di rivalsa nei confronti dell'ente
proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non
possono superare le velocita' sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per
il trasporto delle merci pericolose
rientranti nella classe 1 figurante in
allegato all'accordo di cui all'art. 168,
comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h
fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri
abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici:
40 km/h se montati su pneumatici o su altri
sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli
altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri
abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da
un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l)
dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei
centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a
pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori
dei centri abitati; 100 km/h sulle
autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di
cose o ad altri usi, di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12
t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100
km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di
cose o ad altri usi, di massa complessiva a
pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori
dei centri abitati; 80 km/h sulle
autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno
carico superiore a 5 t se adoperati per il
trasporto di persone ai sensi dell'art. 82,
comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati;
80 km/h sulle autostrade;
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno
carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h
fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui
al comma 3, ad eccezione di quelli di cui
alle lettere a) e b)devono essere indicate
le velocita' massime consentite. Qualora
si tratti di complessi di veicoli,
l'indicazione del limite va riportata sui
rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono
comunque esclusi da tale obbligo gli
autoveicoli militari ricompresi nelle
lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando
siano in dotazione alle Forze armate, ovvero
ai Corpi ed organismi indicati nell'art.
138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati
limiti di velocita' restano fermi gli
obblighi stabiliti dall'art. 141.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei
limiti di velocita' sono considerate fonti
di prova le risultanze di apparecchiature
debitamente omologate, nonche' le
registrazioni del cronotachigrafo e i
documenti relativi ai percorsi autostradali,
come precisato dal regolamento.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di
velocita', ovvero supera i limiti massimi di
velocita' di non oltre 10 km/h, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a lire
duecentocinquantaquattromilatrenta.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non
oltre 40 km/h i limiti massimi di velocita'
e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta.
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti
massimi di velocita' e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire seicentotrentacinquemilanovanta
a lire duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
Da tale violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da uno a tre mesi, ai
sensi delle norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI. Se la violazione e'
commessa da un conducente in possesso della
patente di guida da meno di tre anni, la
sospensione della stessa e' da tre a sei
mesi.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al
comma 4 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
lire trentottomilacento a
centocinquantaduemilaquattrocentoventi.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e
9 sono commesse alla guida di uno dei
veicoli indicati al comma 3, lettere b), e),
f), g), h), i) e l) le sanzioni ivi previste
sono raddoppiate.
12. Quando il titolare di una patente di
guida sia incorso, in un periodo di due
anni, in una ulteriore violazione del comma
9, la sanzione amministrativa accessoria e'
della sospensione della patente da due a sei
mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. Se la violazione
e' commessa da un conducente in possesso
della patente di guida da meno di tre anni,
la sospensione della stessa e' da quattro a
otto mesi".
-
Il comma 6 dell'articolo 143 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' soppresso.
-
Il testo dell'art. 152 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, come modificato
dal decreto Lgv. n. 9/2002, e' il seguente:
"Art. 152 (Segnalazione visiva e
illuminazione dei veicoli). - 1. L'uso dei
dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione dei veicoli e' obbligatoria da
mezz'ora dopo il tramonto del sole a
mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di
giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di
caduta di neve, di forte pioggia e in ogni
altro caso di scarsa visibilita'.
1-bis. Per i ciclomotori ed i motocicli, in
qualsiasi condizione di marcia, e'
obbligatorio l'uso dei proiettori
anabbaglianti e delle luci di posizione.
2. Ad eccezione dei velocipedi e dei
ciclomotori a due ruote e dei motocicli,
l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva
e' obbligatorio anche durante la fermata o
la sosta, a meno che il veicolo sia reso
pienamente visibile dall'illuminazione
pubblica o venga collocato fuori dalla
carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se
il veicolo si trova sulle corsie di
emergenza.
3. Chiunque viola le disposizioni del
presente articolo e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento diuna somma da
lire sessantatremilacinquecentodieci a lire
duecentocinquantaquattromilatrenta.".
-
Il testo del comma 1, lettera a), dell'art.
153 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, come
modificato dal decreto Lgv. n. 9/2002, e' il
seguente:
"1.
Nelle ore e nei casi indicati nell'art. 152,
comma 1, durante la marcia dei veicoli a
motore e dei veicoli trainati, si devono
tenere accese le luci di posizione, le luci
della targa e, se prescritte, le luci di
ingombro. In aggiunta a tali luci, sui
veicoli a motore, si devono tenere accesi:
a) i proiettori anabbaglianti: in
autostrada, nei centri abitati, quando la
illuminazione pubblica manchi o sia
insufficiente; fuori dei centri abitati,
anche se l'illuminazione pubblica sia
sufficiente; fuori e dentro i centri
abitati, anche di giorno, in caso di nebbia,
fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia
intensa. Nei centri abitati tali proiettori
devono essere utilizzati anche quando la
illuminazione pubblica sia discontinua e
quando altre sorgenti di luce possano
pregiudicare sia visibilita' per il
conducente, sia quella del veicolo da parte
di altri;".
-
Il testo dell'art. 186 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, come modificato
dal decreto Lgv. n. 9/2002, e' il seguente:
"Art. 186 (Guida sotto l'influenza
dell'alcool). - 1. E' vietato guidare in
stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di
bevande alcooliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e'
punito, ove il fatto non costituisca piu'
grave reato, con l'arresto fino ad un mese e
con l'ammenda da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
All'accertamento del reato consegue la
sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da quindici giorni
a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi
quando lo stesso soggetto compie piu'
violazioni nel corso di un anno, ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI.
Quando la violazione e' commessa dal
conducente di un autobus o di veicolo di
massa complessiva a pieno carico uperiore a
3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con
la sentenza di condanna e' disposta la
revoca della patente di guida, sensi del
capo II, sezione II, del titolo VI.
3. Il veicolo, qualora non possa essere
guidato da altra persona idonea, puo' essere
fatto trainare fino al luogo indicato
dall'interessato o fino alla piu' vicina
autorimessa e lasciato in consegna al
proprietario o gestore di essa con le
normali garanzie per la custodia.
4. Quando si abbia motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi in stato di
alterazione psico-fisica derivante
dall'influenza dall'alcool, gli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1
e 2, anche accompagnandolo presso il piu'
vicino ufficio o comando, hanno la facolta'
di effettuare l'accertamento con strumenti e
procedure determinati dal regolamento.
4-bis. Per i conducenti coinvolti in
incidenti stradali e sottoposti alle cure
mediche, l'accertamento del tasso alcolemico
viene effettuato, su richiesta degli organi
di polizia stradale di cui all'art. 12,
commi 1 e 2, da parte delle strutture
sanitarie di base o di quelle accreditate o
comunque a tali fini equiparate, con
strumenti e modalita' stabilite con decreto
del Ministero della salute, di concerto con
il Ministero dell'interno. Le strutture
sanitarie rilasciano agli organi di polizia
stradale la relativa certificazione, estesa
alla prognosi delle lesioni accertate,
assicurando il rispetto della riservatezza
dei dati in base alle vigenti disposizioni
di legge. I fondi necessari per
l'espletamento degli accertamenti di cui al
presente comma sono reperiti nell'ambito dei
fondi destinati al Piano nazionale della
sicurezza stradale di cui all'art. 32 della
legge 17 maggio 1999, n. 144.
5. Qualora dall'accertamento, eseguito a
norma dei commi 4 e 4-bis, risulti un tasso
alcolemico superiore ai limiti stabiliti dal
regolamento, il conducente e' considerato in
stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione
delle sanzioni di cui al comma 2;
e) al comma 6, le parole: "di cui al
comma 4,, sono sostituite dalle seguenti:
"di cui ai commi 4 e 4-bis,,.
6. In caso di rifiuto dell'accertamento di
cui al comma 4, il conducente e' punito,
salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, con l'arresto fino a un mese e con
l'ammenda da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.".
-
Il testo dell'art. 187 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, come modificato
dal decreto Lgv. n. 9/2002, e' il seguente:
"Art.
187 (Guida sotto l'influenza di sostanze
stupefacenti). - 1. E' vietato guidare in
condizioni di alterazione fisica e psichica
correlata con l'uso di sostanze stupefacenti
o psicotrope.
2. Quando si ha ragionevolmente motivo di
ritenere che il conducente del veicolo si
trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, gli
agenti di polizia stradale di cui all'art.
12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori
obblighi previsti dalla legge, accompagnano
il conducente presso strutture sanitarie
fisse o mobili afferenti ai suddetti organi
di polizia stradale ovvero presso le
strutture sanitarie pubbliche o presso
quelle accreditate o comunque a tali fini
equiparate, per il prelievo di campioni di
liquidi biologici ai fini dell'effettuazione
degli esami necessari ad accertare la
presenza di sostanze stupefacenti o
psicotrope e per la relativa visita medica.
Le medesime disposizioni si applicano in
caso di incidenti, compatibilmente con le
attivita' di rilevamento e soccorso.
Le predette strutture sanitarie, su
richiesta degli organi di polizia stradale
di cui all'art. 12, commi 1 e 2, effettuano
altresi' tali accertamenti sui conducenti
coinvolti in incidenti stradali e sottoposti
alle cure mediche. Gli accertamenti sono
effettuati con strumenti e modalita'
stabiliti dal regolamento; ai fini della
determinazione delle quantita', indicate in
conformita' alle previsioni dello stesso
regolamento; essi possono contestualmente
riguardare anche il tasso alcolemico
previsto nell'art. 186. Le strutture
sanitarie rilasciano agli organi di polizia
stradale la relativa certificazione, estesa
alla prognosi delle lesioni accertate,
assicurando il rispetto della riservatezza
dei dati in base alle vigenti disposizioni
di legge. I fondi necessari per
l'espletamento degli accertamenti
conseguenti ad incidenti stradali sono
reperiti nell'ambito dei fondi destinati al
Piano nazionale della sicurezza stradale di
cui all'art. 32 della legge 17 maggio 1999,
n. 144. Copia del referto sanitario positivo
deve essere tempestivamente trasmessa, a
cura dell'organo di polizia che ha proceduto
agli accertamenti, al prefetto del luogo
della commessa violazione per gli eventuali
provvedimenti di competenza.
3. Il prefetto, sulla base della
certificazione rilasciata dai centri di cui
al comma 2, ordina che il guidatore sia
sottoposto a visita medica ai sensi
dell'art. 119 e puo' disporre, in via
cautelare, la sospensione della patente di
guida fino all'esito dell'esame di
revisione, che deve avvenire, comunque,
termine indicato dal regolamento.
4. Si applicano le disposizioni dei commi 2
e 3 dell'art. 186.
5. In caso di rifiuto dell'accertamento di
cui al comma 2, il conducente e' punito,
salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, con l'arresto fino a un mese e con
l'ammenda da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta".
-
Il testo dell'art. 208 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, come modificato
dal decreto Lgv. n. 9/2002, e' il seguente:
"Art.
208 (Proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie). - 1. I proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni
previste dal presente codice sono devoluti
allo Stato, quando le violazioni siano
accertate da funzionari, ufficiali ed agenti
dello Stato, nonche' da funzionari ed agenti
delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie
e tranvie in concessione. I proventi stessi
sono devoluti alle regioni, province e
comuni, quando le violazioni siano accertate
da funzionari, ufficiali ed agenti,
rispettivamente delle regioni, delle
province e dei comuni.
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti
allo Stato, sono destinati: a) fermo
restando quanto previsto dall'art. 32, comma
4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per
il finanziamento delle attivita' connesse
all'attuazione del Piano nazionale della
sicurezza stradale, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, nella misura dell'80 per cento del
totale annuo, definito a norma dell'art. 2,
lettera x), della legge 13 giugno 1991, n.
190, per studi, ricerche e propaganda ai
fini della sicurezza stradale, attuata anche
attraverso il Centro di coordinamento delle
informazioni sul traffico, sulla viabilita'
e sulla sicurezza stradale (CCISS),
istituito con legge 30 dicembre 1988, n.
556, per finalita' di educazione stradale,
sentito, occorrendo, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e per l'assistenza e previdenza del
personale della Polizia di Stato, dell'Arma
dei carabinieri e della Guardia di finanza e
per iniziative ed attivita' di promozione
della sicurezza della circolazione; b) al
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti
terrestri, nella misura del 20 per cento del
totale annuo sopra richiamato, per studi,
ricerche e propaganda sulla sicurezza del
veicolo; c) al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca -
Dipartimento per i servizi per il
territorio, nella misura del 7,5 per cento
del totale annuo, al fine di favorire
l'impegno della scuola pubblica e privata
nell'insegnamento dell'educazione stradale e
per l'organizzazione dei corsi per
conseguire il certificato di idoneita' alla
conduzione dei ciclomotori.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e
dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, determina annualmente le quote dei
proventi da destinarsi alle suindicate
finalita'. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad adottare, con
propri decreti, le necessarie variazioni di
bilancio, nel rispetto delle quote come
annualmente determinate.
4. Una quota pari al 50 per cento dei
proventi spettanti agli altri enti indicati
nel comma 1 e' devoluta alle finalita' di
cui al comma 2, nonche' al miglioramento
della circolazione sulle strade, al
potenziamento ed al miglioramento della
segnaletica stradale e alla redazione dei
piani di cui all'art. 36, alla fornitura di
mezzi tecnici necessari per i servizi di
polizia stradale di loro competenza e alla
realizzazione di interventi a favore della
mobilita' ciclistica nonche', in misura non
inferiore al 10 per cento della predetta
quota, ad interventi per la sicurezza
stradale in particolare a tutela degli
utenti deboli: bambini, anziani, disabili,
pedoni e ciclisti. Gli stessi enti
determinano annualmente, con delibera della
giunta, le quote da destinare alle predette
finalita'. Le determinazioni sono comunicate
al Ministro dei lavori pubblici. Per i
comuni la comunicazione e' dovuta solo da
parte di quelli con popolazione superiore a
diecimila abitanti.".
-
Il testo dell'art. 226 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, come modificato
dal decreto Lgv. n. 9/2002, e' il seguente:
"Art.
226 (Organizzazione degli archivi e
dell'anagrafe nazionale). - 1. Presso il
Ministero dei lavori pubblici e' istituito
l'archivio nazionale delle strade, che
comprende tutte le strade distinte per
categorie, come indicato nell'art. 2.
2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada,
devono essere indicati i dati relativi allo
stato tecnico e giuridico della strada, al
traffico veicolare, agli incidenti e allo
stato di percorribilita' anche da parte dei
veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi
dell'art. 54, comma 1, lettera n), che
eccedono i limiti di massa stabiliti
nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di
massa stabiliti nell'art. 10, comma 8.
3. La raccolta dei dati avviene attraverso
gli enti proprietari della strada, che sono
tenuti a trasmettere all'Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza
stradale tutti i dati relativi allo stato
tecnico e giuridico delle singole strade,
allo stato di percorribilita' da parte dei
veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi
dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonche' i
dati risultanti dal censimento del traffico
veicolare, e attraverso la Direzione
generale della M.C.T.C., che e' tenuta a
trasmettere al suindicato Ispettorato tutti
i dati relativi agli incidenti registrati
nell'anagrafe di cui al comma 10.
4. In attesa della attivazione dell'archivio
nazionale delle strade, la circolazione dei
mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa
stabiliti nell'art. 62 potra' avvenire solo
sulle strade o tratti di strade non comprese
negli elenchi delle strade non percorribili,
che annualmente sono pubblicati a cura del
Ministero dei lavori pubblici nella Gazzetta
Ufficiale sulla base dei dati trasmessi
dalle societa' concessionarie, per le
autostrade in concessione, dall'A.N.A.S.,
per le autostrade e le strade statali, dalle
regioni, per la rimanente viabilita'.
Il regolamento determina i criteri e le
modalita' per la formazione, la
trasmissione, l'aggiornamento e la
pubblicazione degli elenchi.
5. Presso la Direzione generale della
M.C.T.C. e' istituito l'archivio nazionale
dei veicoli contenente i dati relativi ai
veicoli di cui all'art. 47, comma 1, lettere
e), f), g), h), i), l), m) e n).
6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo
devono essere indicati i dati relativi alle
caratteristiche di costruzione e di
identificazione, all'emanazione della carta
di circolazione e del certificato di
proprieta', a tutte le successive vicende
tecniche e giuridiche del veicolo, agli
incidenti in cui il veicolo sia stato
coinvolto. Previa apposita istanza, gli
uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri rilasciano, a chi ne abbia
qualificato interesse, certificazione
relativa ai dati tecnici ed agli intestatari
dei ciclomotori, macchine agricole e
macchine operatrici; i relativi costi sono a
totale carico del richiedente e vengono
stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
7. L'archivio e' completamente
informatizzato; e' popolato ed aggiornato
con i dati raccolti dalla Direzione generale
della M.C.T.C., dal P.R.A., dagli organi
addetti all'espletamento dei servizi di
polizia stradale di cui all'art. 12, dalle
compagnie di assicurazione, che sono tenuti
a trasmettere i dati, con le modalita' e nei
tempi di cui al regolamento, al C.E.D. della
Direzione generale della M.C.T.C.
8. Nel regolamento sono specificate le
sezioni componenti l'archivio nazionale dei
veicoli.
9. Le modalita' di accesso all'archivio sono
stabilite nel regolamento.
10. Presso la Direzione generale della
M.C.T.C. e' istituita l'anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida ai fini della
sicurezza stradale.
11. Nell'anagrafe nazionale devono essere
indicati, per ogni conducente, i dati
relativi al procedimento di rilascio della
patente, nonche' a tutti i procedimenti
successivi, come quelli di rinnovo, di
revisione, di sospensione, di revoca,
nonche' i dati relativi alle violazioni
previste dal presente codice e dalla legge 6
giugno 1974, n. 298, che comportano
l'applicazione delle sanzioni accessorie e
alle infrazioni commesse alla guida di un
determinato veicolo che comportano
decurtazione del punteggio di cui all'art.
126-bis agli incidenti che si siano
verificati durante la circolazione ed alle
sanzioni comminate.
12. L'anagrafe nazionale e' completamente
informatizzata; e' popolata. ed aggiornata
con i dati raccolti dalla Direzione generale
della M.C.T.C., dalle prefetture, dagli
organi addetti all'espletamento dei servizi
di polizia stradale di cui all'art. 12,
dalle compagnie di assicurazione, che sono
tenuti a trasmettere i dati, con le
modalita' e nei tempi di cui al regolamento,
al C.E.D. della Direzione generale della
M.C.T.C.
13. Nel regolamento per l'esecuzione delle
presenti norme saranno altresi' specificati
i contenuti, le modalita' di impianto, di
tenuta e di aggiornamento degli archivi e
dell'anagrafe di cui al presente
articolo".
Aggiornamento
denominazioni
1.
Fermi restando gli aggiornamenti delle
denominazioni di uffici e strutture
ministeriali gia' operati con il presente
decreto, in tutti gli altri casi in cui nel
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni ed integrazioni,
sono previste denominazioni di uffici e
strutture ministeriali modificate per
effetto di intervenute disposizioni
legislative, le stesse devono intendersi
modificate nel modo seguente:
a) le denominazioni: "Ministro e
Ministero dei trasporti e della
navigazione" sono sostituite dalle
seguenti: "Ministro e Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti";
b) le denominazioni: "Ministro e
Ministero dei lavori pubblici" sono
sostituite dalle seguenti: "Ministro e
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti";
c) le denominazioni: "Ministro e
Ministero della pubblica istruzione"
sono sostituite dalle seguenti:
"Ministro e Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca";
d) le denominazioni: "Ministro e
Ministero di grazia e giustizia" sono
sostituite dalle seguenti: "Ministro e
Ministero della giustizia";
e) le denominazioni: "Ministro e
Ministero del tesoro" sono sostituite
dalle seguenti: "Ministro e Ministero
dell'economia e delle finanze";
f) le denominazioni: "Ministro e
Ministero della sanita'" sono
sostituite dalle seguenti: "Ministro e
Ministero della salute";
g) le denominazioni: "Ministro e
Ministero dell'ambiente" sono
sostituite dalle seguenti: "Ministro e
Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio";
h) le denominazioni: "Ministro e
Ministero dell'agricoltura e foreste"
sono sostituite dalle seguenti:
"Ministro e Ministero delle politiche
agricole e forestali";
i) le denominazioni: "Ministro e
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale" sono sostituite dalle
seguenti: "Ministro e Ministero del
lavoro e delle politiche sociali";.
l) le denominazioni: "Ministro e
Ministero delle finanze" sono
sostituite dalle seguenti: "Ministro e
Ministero dell'economia e delle
finanze";
m) la denominazione: "Ministro per i
problemi delle aree urbane" e'
sostituita dalla seguente: "Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti";
n) le denominazioni: "la o della
Direzione generale della M.C.T.C." sono
sostituite dalle seguenti: "il o del
Dipartimento per i trasporti
terrestri";
o) le denominazioni: "ufficio o uffici
o ufficio provinciale o uffici provinciali
della Direzione generale della M.C.T.C."
sono sostituite dalle seguenti:
"ufficio o uffici competenti del
Dipartimento per i trasporti
terrestri".
Disposizioni
finali e transitorie
1.
I minori di eta' che alla data di entrata in
vigore del presente decreto abbiano compiuto
gli anni quattordici devono, per la guida
dei ciclomotori, dotarsi del certificato di
idoneita', nell'osservanza delle modalita'
ed entro i termini indicati nel regolamento.
2. La partecipazione ai corsi per il
conseguimento del certificato di idoneita'
alla guida dei ciclomotori puo' essere
effettuata anche da coloro che compiranno
quattordici anni entro l'anno scolastico in
corso.
3. L'articolo 116, comma 13-bis, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni ed integrazioni,
introdotto dall'articolo 6 del presente
decreto, entra in vigore il 1 gennaio 2004.
4. Alle patenti in corso di validita' alla
data di entrata in vigore del presente
decreto e' attribuito il punteggio di venti
punti previsto dall'articolo 126-bis del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni ed integrazioni,
introdotto dall'articolo 7 del presente
decreto.
Entrata
in vigore
1. Salvo quanto diversamente
disposto dall'articolo 18, il presente
decreto entra in vigore il 1 gennaio 2003.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 gennaio 2002
CIAMPI
Berlusconi,
|
Presidente
del Consiglio dei Ministri
|
Lunardi,
|
Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
|
Scajola,
|
Ministro
dell'interno
|
Castelli,
|
Ministro
della giustizia
|
Martino,
|
Ministro
della difesa
|
Tremonti,
|
Ministro
dell'economia e delle finanze
|
Moratti,
|
Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca
|
Alemanno,
|
Ministro
delle politiche agricole e forestali
|
Matteoli,
|
Ministro
dell'ambiente e della tutela del
territorio
|
Sirchia,
|
Ministro
della salute
|
Buttiglione,
|
Ministro
per le politiche comunitarie
|
Allegato
TABELLA
DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'Art. 126-BIS
Norma
violata
|
Punti
|
Art.
141|Comma 8
|
2
|
Comma
9, 1 periodo
|
4
|
Comma
9, 2° periodo
|
10
|
Art.
142|Comma 8
|
2
|
Comma
9
|
10
|
Art.
143|Comma 11
|
4
|
Comma
12
|
10
|
Comma
13, con rif. al comma 5
|
4
|
Art.
145|Comma 10, con rif. ai commi 2,
3, 4, 6, 8 e 9
|
2
|
Comma
10, con rif. al comma 5
|
4
|
Comma
11
|
5
|
Comma
2, ad eccezione dei segnali stradali
di divieto Art. 146|di sosta e di
fermata
|
1
|
Comma
3
|
4
|
Art.
147|Comma 5
|
3
|
Comma
6
|
5
|
Art.
148|Comma 15
|
2
|
Comma
16, 1 periodo
|
4
|
Comma
16, 2° periodo
|
5
|
Art.
149|Comma 4
|
3
|
Comma
5, 2° periodo
|
5
|
Art.
150|Comma 4
|
1
|
Comma
5
|
|
Art.
152|Comma 3
|
2
|
Art.
153|Comma 10
|
3
|
Comma
11
|
1
|
Art.
154|Comma 7
|
4
|
Comma
8
|
2
|
Art.
161|Comma 2
|
4
|
Comma
4
|
|
|
Art.
162|Comma 5
|
2
|
Art.
164|Comma 8
|
3
|
Art.
165|Comma 3
|
2
|
Art.
167|Commi 2, 3, 5 e 6, con rif. a:
|
|
a)
eccedenza non superiore a 1t
|
1
|
b)
eccedenza non superiore a 2t
|
2
|
c)
eccedenza non superiore a 3t
|
3
|
d)
eccedenza superiore a 3t
|
4
|
Comma
7
|
3
|
Art.
168|Comma 7
|
4
|
Comma
8
|
10
|
Comma
9
|
10
|
Art.
169|Comma 7
|
3
|
Comma
8
|
4
|
Comma
9
|
2
|
Comma
10
|
1
|
Art.
170|Comma 6
|
1
|
Art.
171|Comma 2
|
3
|
Art.
172|Commi 8 e 9
|
3
|
Art.
173|Comma 3
|
4
|
Art.
174|Comma 7
|
1
|
Art.
175|Comma 13
|
4
|
Comma
14, con rif. al comma 7, lettera a)
|
2
|
Comma
16
|
2
|
Art.
176|Comma 19
|
10
|
Comma
20, con rif. al comma 1, lettera b)
|
4
|
Comma
20, con rif. al comma 1, lettere c)
e d)
|
10
|
Comma
21
|
2
|
Art. 178|Comma 4
|
1
|
Art. 179|Comma 9
|
10
|
Art. 186|Comma 2
|
10
|
Art. 187|Comma 4
|
10
|
Art. 189|Comma 5
|
4
|
Comma 6
|
10
|
Comma
9
|
2
|
Art.
191|Comma 4
|
3
|
Per le violazioni commesse entro i primi cinque anni dal
rilascio della patente di guida, i punti
riportati nella presente tabella, per ogni
singola violazione, sono raddoppiati.
Riforma
del Codice della strada
Decreto
Legislativo 15 gennaio 2002
Delega
al Governo per la revisione del nuovo codice della
strada. Patente
«a punti»
, targhe personalizzate....
|