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Vuoi sapere cosa fare per conseguire la PATENTE DI GUIDA di veicoli a motore ?

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

CIRCOLARE N. 1741  (G.U. n. 132 del 7.6.2002)
Roma, 18 marzo 2002



OGGETTO: Nuovo codice della strada -
Art. 9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell’anno 2002.


1. Premesse.
1.1. L’art. 9 del Nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) , al comma 1, precisa che sulle strade ed aree pubbliche le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate, a seconda dei casi, dal sindaco o dal prefetto.
Con gli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 , è stato disposto il trasferimento alle regioni, alle province ed ai comuni della competenza al rilascio della autorizzazione per l’espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie rispettivamente di interesse di più province, di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, e di interesse esclusivamente comunale.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 7 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 e dell’art. 7 del decreto legislativo n. 112/1998 , la decorrenza dell’esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni agli stessi conferite è determinata, contestualmente all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 (pubblicato su S.O. n. 224 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000) è stato disposto a decorrere dal 1 gennaio 2001 il trasferimento della funzione di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle competizioni motoristiche sopra richiamate.
Pertanto la presente circolare è essenzialmente indirizzata alle regioni, province e comuni in qualità di enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, ferma restando, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000, l’attività di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti da parte delle prefetture, in precedenza competenti alla trattazione della materia trasferita.
1.2. Dalla disciplina restano escluse le manifestazioni che non comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non è prevista alcuna classifica.
Non rientrano quindi in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 , delle leggi di pubblica sicurezza).
Il comma 3 dell’art. 9 del Nuovo codice della strada prevede che per l’effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche, di competenza delle regioni o enti locali, di seguito denominati enti competenti, gli organizzatori (promotori) devono preliminarmente richiedere il nulla osta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
Nell’intento di operare uno snellimento di procedure è prevista la predisposizione di un programma delle competizioni da svolgere nel corso di ogni anno sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti Federazioni sportive nazionali, entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Il comma 5 dell’art. 9 citato disciplina poi il procedimento di nulla-osta ministeriale nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma.
Come detto, il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è richiesto quando le gare motoristiche si svolgono su strade ed aree pubbliche come definite al comma 1 dell’art. 2 del Nuovo codice della strada .
Pertanto non rientrano nella presente disciplina neppure le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del Nuovo codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di formula challenge, le gimkane, le gare di minimoto e similari.
Analogamente può non essere richiesto il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le manifestazioni di regolarità amatoriali, per i raduni e per le manifestazioni di abilità di guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata, appositamente attrezzati per evidenziare l’abilità dei concorrenti, con velocità di percorrenza ridotta e che non creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario.
Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell’art. 9, comma 3, del Nuovo codice della strada in quanto il nulla-osta di competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni.
Non sono invece consentite le gare di velocità da svolgersi su circuiti cittadini i cui effetti possono ritenersi di nocumento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.
E’ necessario che l’ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca comunque il parere delle competenti Federazioni sportive nazionali e ciò, anche per verificare il “carattere sportivo” delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative, ordinato e conforme ai canoni di sicurezza.

2. Programma-procedure.
2.1. Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell’anno 2001 e degli anni precedenti si formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile ed uniforme indirizzo alle amministrazioni interessate per gli atti di propria competenza.
2.2. Le proposte degli organizzatori, espresse attraverso le competenti Federazioni sportive nazionali, che ne garantiscono il carattere sportivo, sono pervenute all’ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che ha formulato il programma allegato alla presente circolare dopo aver verificato il rispetto delle condizioni poste dall’art. 9, comma 3, del Nuovo codice della strada .
2.3. Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel programma annuale, (comma 5, art. 9) gli organizzatori devono chiedere il nulla-osta all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale almeno 60 giorni prima della gara motivando il mancato inserimento nel programma.
In tal caso, la richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) relazione che elenchi e descriva le strade interessate dalla gara, le modalità di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, la velocità media prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico, se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di tratti di strada e la loro durata, nonché ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare il tipo di manifestazione e l’ente o gli enti competenti al rilascio dell’autorizzazione;
b) planimetria del percorso di gara dove, nel caso siano previste tratte stradali chiuse al traffico, devono essere evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario;
c) regolamento di gara;
d) parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti federazioni sportive nazionali;
e) ricevuta del versamento dell’importo dovuto, su c.c. postale n. 66782004 intestato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, via Nomentana 2, 00161 Roma, per le gare fuori programma, per le operazioni tecniche amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall’art. 405 (tab. VII.1) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 come aggiornato con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 gennaio 2001 n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2001) .
L’ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale non potrà garantire l’esame delle istanze presentate e il conseguente rilascio del nulla-osta ove non siano rispettati i tempi previsti e la documentazione trasmessa risulti incompleta.
Completata l’istruttoria, l’ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale rilascia il proprio nulla-osta trasmettendolo all’ente o agli enti competente/i.
2.4. Ai sensi dell’art. 9, comma 5 del Nuovo codice della strada , l’ente competente può autorizzare, per comprovate necessità lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta delle Federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione al predetto ispettorato.
Ai fini della autorizzazione dell’ente competente, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori devono avanzare richiesta allo stesso ente.
Al momento della presentazione dell’istanza gli organizzatori devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, ai sensi dell’art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 , e successive modifiche, che copra anche la responsabilità dell’organizzazione e degli altri obbligati, per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.
Nell’istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocità media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.
Alla stessa istanza è opportuno che sia allegato il nulla-osta dell’ente o degli enti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara. Tale nulla-osta può anche essere acquisito, nei casi di particolare urgenza, dall’ente competente nel corso dell’istruttoria volta al rilascio dell’autorizzazione.
Si precisa che ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Nuovo codice della strada , la competenza alla sospensione della circolazione nelle strade interessate dalle competizioni motoristiche, ove necessario, è attribuita al prefetto.
Sentite le competenti Federazioni sportive nazionali, l’ente competente può rilasciare l’autorizzazione alla effettuazione della competizione, subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti (ad esempio, quelle emanate dalle suddette Federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche ed all’esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative quando sia dovuto o ritenuto necessario.
A tale proposito giova precisare che, a norma del comma 4 dell’art. 9 del Nuovo codice della strada , il collaudo del percorso di gara è obbligatorio nel caso di gare di velocità e nel caso di gare di regolarità per le tratte di strada sulle quali siano ammesse velocità medie superiori a 50 Km/h od 80 Km/h, se, rispettivamente, aperte o chiuse al traffico.
In tal modo è risolto il problema riguardante la corretta interpretazione del termine “velocità media” nel caso delle gare di regolarità in cui in una unica sezione di gara siano comprese tratte di regolarità e prove speciali a velocità libera su tratte chiuse al traffico.
Negli altri casi il collaudo può essere omesso.
Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui è prescritto, che nei casi in cui rientra nella discrezionalità dell’ente competente, è da quest’ultimo effettuato ovvero richiesto all’ente proprietario della strada se la strada interessata non è di proprietà dell’ente competente.
Ai sensi del citato comma 4 dell’art. 9 del Nuovo codice della strada , al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’interno, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori.
Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni citate, l’ente competente ovvero il proprietario della strada comunica la data del collaudo e richiede al più vicino ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il proprio rappresentante.
Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze è essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al conseguimento delle autorizzazioni.
Al termine di ogni gara l’ente competente comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale - le risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l’eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.
Tali comunicazioni sono tenute in conto per la predisposizione del programma per l’anno successivo.
3. Nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Tanto premesso, sono state prese in esame e definite le proposte avanzate dagli organizzatori per il tramite della C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica italiana) e della F.M.I. (Federazione motociclistica italiana) per la redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell’anno 2002. Le proposte sono state distinte in: programma 2002 di gare che si sono già svolte nel 2001 e in anni precedenti, e per le quali l’ispettorato per la circolazione e la sicurezza stradale ha verificato che non si sono create gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario per effetto dello svolgersi delle gare stesse e per le quali lo stesso ispettorato ha già concesso il nulla-osta (allegato A); programma 2002 di gare di nuova formulazione interessanti percorsi che non trovano riscontro nelle manifestazioni già effettuate negli anni precedenti per le quali il predetto ispettorato dovrà procedere a specifica istruttoria per il rilascio del nulla-osta ad ogni singola gara (allegato B).

IL MINISTRO
Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2002
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 277

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Allegato A alla circolare n. 1741 del 18.3.2002

NULLA-OSTA PER LE GARE IN PROGRAMMA NEL 2002 CHE SI SONO GIA’ SVOLTE NEL 2001 E IN ANNI PRECEDENTI
Con note in data 14 dicembre 2001 e 29 gennaio 2002 la C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica italiana), e con note in data 21 dicembre 2001 e 21 gennaio 2002 la F.M.I. (Federazione motociclistica italiana), hanno trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, ai fini del rilascio del nulla-osta, il programma per il 2002 delle gare automobilistiche e motociclistiche già svolte negli anni precedenti.
Con note in data 6 febbraio 2002 e 21 dicembre 2001 rispettivamente, le suddette Federazioni sportive nazionali, per le gare anzidette, hanno inoltre dichiarato che non si sono verificati inconvenienti o incidenti di rilievo e di non aver ricevuto segnalazioni in merito al verificarsi di gravi limitazioni al trasporto pubblico o al traffico ordinario.
Nelle suddette note è anche dichiarato che non sono previste variazioni del percorso di gara rispetto alle precedenti edizioni e che gli organizzatori hanno versato gli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Questo ufficio, sulla base delle dichiarazioni delle due Federazioni e delle segnalazioni pervenute da parte delle prefetture e degli enti proprietari delle strade e verificato che le gare si sono già svolte nel 2001 o in anni precedenti e sono proposte dagli stessi organizzatori delle precedenti edizioni e che è stato regolarmente versato l’importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti come previsto dall’art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 come aggiornato con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 gennaio 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2001), rilascia il nulla-osta per le gare comprese negli elenchi allegati e costituenti parte integrante del presente provvedimento, che sono stati così suddivisi: elenco n. 1 (Auto) di cui:
a) gare di velocità auto;
b) gare di velocità auto storiche;
c) gare di regolarità auto (rallies);
d) gare di regolarità auto storiche (rallies); elenco n. 2 (Moto) di cui:
a) gare di velocità moto.
b) gare di regolarità moto d’epoca.
Resta inteso che il detto nulla-osta non vincola gli enti competenti al rilascio dell’autorizzazione se - per qualsiasi motivo - una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.
Nei casi in cui gli organizzatori dovranno, per motivate necessità, cambiare il percorso di gara rispetto alla precedente edizione, occorrerà comunque il parere delle competenti Federazioni sportive nazionali e dovrà essere rispettata la procedura prevista per il rilascio del nulla-osta per le gare fuori programma; in tal caso l’organizzatore della gara è tenuto ad integrare l’importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla concorrenza della somma prevista per le gare fuori programma.
Conformemente a quanto disposto dall’art. 9 del Nuovo codice della strada gli enti competenti potranno rilasciare l’autorizzazione soltanto dopo aver acquisito il verbale di collaudo del percorso quando dovuto.
L’autorizzazione per le gare di velocità è subordinata altresì all’accertamento della sussistenza delle misure previste per l’incolumità del pubblico e dei piloti, giusta il disposto della circolare 2 luglio 1962 n. 68 del Ministero dell’interno.
Per la tutela delle strade, della segnaletica stradale e della sicurezza e fluidità della circolazione stradale nei luoghi ove le manifestazioni agonistiche comportano interferenze, si invitano gli enti competenti ad impegnare gli organizzatori - all’atto del rilascio della autorizzazione - ad operare perché non siano recate offese all’estetica delle strade ed all’equilibrio ecologico (nemmeno con iscrizioni, manifestini ecc.) e perché in ogni caso venga ripristinata puntualmente la situazione ante gara.

Roma, 15 maggio 2002

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Allegato B alla circolare n. 1741 del 18.3.2002

GARE DI NUOVA ISTITUZIONE
Con note in data 14 dicembre 2001 e 29 gennaio 2002 la C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica italiana), e con note in data 21 dicembre 2001 e 25 gennaio 2002 la F.M.I. (Federazione motociclistica italiana), hanno trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale il programma delle gare automobilistiche e motociclistiche di nuova istituzione da svolgere nell’anno 2002, di cui agli elenchi allegati, che sono stati così suddivisi: elenco 3 (Auto) di cui:
a) gare di velocità auto;
b) gare di velocità auto storiche;
c) gare di regolarità auto (rallies);
d) gare di regolarità auto storiche (rallies); elenco 4 (Moto) di cui:
a) gare di velocità moto;
b) gare di regolarità moto d’epoca.
Si rappresenta che questo ufficio potrà rilasciare il nulla-osta solo dopo aver esperito singole istruttorie ai fini della valutazione di ogni elemento utile a garanzia della sicurezza e fluidità del traffico e della conservazione del patrimonio stradale in tutti i luoghi nei quali la singola manifestazione motoristica abbia a dispiegare efficacia.
A tal fine è necessario che, come previsto nella circolare di pari data, la documentazione inerente la gara venga trasmessa a questo ispettorato, per poter svolgere la singola istruttoria, almeno 60 giorni prima della data prevista per la manifestazione unitamente all’attestazione del versamento dell’importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall’art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come aggiornato con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 gennaio 2001, n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2001).
Resta inteso che il nulla-osta di questa amministrazione è provvedimento autonomo rispetto al collaudo del percorso di gara.

Roma, 15 maggio 2002

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza.

 

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Ultimo aggiornamento: 18/06/2002
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