MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CIRCOLARE N. 1741
(G.U. n. 132 del 7.6.2002)
Roma, 18 marzo 2002 |
OGGETTO: Nuovo codice della strada - Art.
9. Competizioni
motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da
svolgersi nel corso dell’anno 2002.
1. Premesse.
1.1. L’art. 9 del Nuovo codice della strada (decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285) , al comma 1, precisa che sulle strade ed aree
pubbliche le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle
atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate, a
seconda dei casi, dal sindaco o dal prefetto.
Con gli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 ,
è stato disposto il trasferimento alle regioni, alle province ed ai
comuni della competenza al rilascio della autorizzazione per l’espletamento
di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie
rispettivamente di interesse di più province, di interesse sovracomunale
ed esclusivamente provinciale, e di interesse esclusivamente comunale.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 7 della legge n. 59 del 15
marzo 1997 e dell’art. 7 del decreto legislativo n. 112/1998 , la
decorrenza dell’esercizio da parte delle regioni e degli enti locali
delle funzioni agli stessi conferite è determinata, contestualmente all’effettivo
trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000
(pubblicato su S.O. n. 224 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre
2000) è stato disposto a decorrere dal 1 gennaio 2001 il trasferimento
della funzione di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle
competizioni motoristiche sopra richiamate.
Pertanto la presente circolare è essenzialmente indirizzata alle regioni,
province e comuni in qualità di enti che autorizzano lo svolgimento delle
gare, ferma restando, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000, l’attività di supporto
per lo svolgimento dei compiti trasferiti da parte delle prefetture, in
precedenza competenti alla trattazione della materia trasferita.
1.2. Dalla disciplina restano escluse le manifestazioni che non comportano
lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più
concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non
è prevista alcuna classifica.
Non rientrano quindi in tale disciplina le manifestazioni che non hanno
carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete procedure di
autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n.
635 (Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773
, delle leggi di pubblica sicurezza).
Il comma 3 dell’art. 9 del Nuovo codice della strada prevede che per l’effettuazione
di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree
pubbliche, di competenza delle regioni o enti locali, di seguito
denominati enti competenti, gli organizzatori (promotori) devono
preliminarmente richiedere il nulla osta al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale.
Nell’intento di operare uno snellimento di procedure è prevista la
predisposizione di un programma delle competizioni da svolgere nel corso
di ogni anno sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori,
tramite le competenti Federazioni sportive nazionali, entro il 31 dicembre
dell’anno precedente.
Il comma 5 dell’art. 9 citato disciplina poi il procedimento di
nulla-osta ministeriale nei casi in cui, per motivate necessità, si debba
inserire una competizione non prevista nel programma.
Come detto, il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti è richiesto quando le gare motoristiche si svolgono su strade
ed aree pubbliche come definite al comma 1 dell’art. 2 del Nuovo codice
della strada .
Pertanto non rientrano nella presente disciplina neppure le gare che si
svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade
ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del Nuovo codice della
strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare
karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di formula challenge, le
gimkane, le gare di minimoto e similari.
Analogamente può non essere richiesto il nulla-osta del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per le manifestazioni di regolarità
amatoriali, per i raduni e per le manifestazioni di abilità di guida
(slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata, appositamente
attrezzati per evidenziare l’abilità dei concorrenti, con velocità di
percorrenza ridotta e che non creino limitazioni al servizio di trasporto
pubblico e al traffico ordinario.
Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell’art. 9,
comma 3, del Nuovo codice della strada in quanto il nulla-osta di
competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei
condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni.
Non sono invece consentite le gare di velocità da svolgersi su circuiti
cittadini i cui effetti possono ritenersi di nocumento alla mobilità
urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in
particolare dei trasporti urbani.
E’ necessario che l’ente competente, quale che sia il tipo di
manifestazione sportiva, acquisisca comunque il parere delle competenti
Federazioni sportive nazionali e ciò, anche per verificare il “carattere
sportivo” delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico
ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo
della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli
organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative,
ordinato e conforme ai canoni di sicurezza.
2. Programma-procedure.
2.1. Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell’anno 2001 e
degli anni precedenti si formulano le considerazioni che seguono per
offrire un utile ed uniforme indirizzo alle amministrazioni interessate
per gli atti di propria competenza.
2.2. Le proposte degli organizzatori, espresse attraverso le competenti
Federazioni sportive nazionali, che ne garantiscono il carattere sportivo,
sono pervenute all’ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale, che ha formulato il programma allegato alla presente
circolare dopo aver verificato il rispetto delle condizioni poste dall’art.
9, comma 3, del Nuovo codice della strada .
2.3. Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista
nel programma annuale, (comma 5, art. 9) gli organizzatori devono chiedere
il nulla-osta all’Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale almeno 60 giorni prima della gara motivando il mancato
inserimento nel programma.
In tal caso, la richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
a) relazione che elenchi e descriva le strade interessate dalla gara, le
modalità di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti per
le singole tratte, la velocità media prevista, le eventuali limitazioni
al servizio di trasporto pubblico, se sono necessarie chiusure al traffico
ordinario di tratti di strada e la loro durata, nonché ogni ulteriore
notizia ritenuta utile per meglio individuare il tipo di manifestazione e
l’ente o gli enti competenti al rilascio dell’autorizzazione;
b) planimetria del percorso di gara dove, nel caso siano previste tratte
stradali chiuse al traffico, devono essere evidenziati i percorsi
alternativi per il traffico ordinario;
c) regolamento di gara;
d) parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di
approvazione delle competenti federazioni sportive nazionali;
e) ricevuta del versamento dell’importo dovuto, su c.c. postale n.
66782004 intestato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, via
Nomentana 2, 00161 Roma, per le gare fuori programma, per le operazioni
tecniche amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, come previsto dall’art. 405 (tab. VII.1) del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 come aggiornato con
decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 gennaio 2001 n. 11
(Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2001) .
L’ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale non
potrà garantire l’esame delle istanze presentate e il conseguente
rilascio del nulla-osta ove non siano rispettati i tempi previsti e la
documentazione trasmessa risulti incompleta.
Completata l’istruttoria, l’ispettorato generale per la circolazione e
la sicurezza stradale rilascia il proprio nulla-osta trasmettendolo all’ente
o agli enti competente/i.
2.4. Ai sensi dell’art. 9, comma 5 del Nuovo codice della strada , l’ente
competente può autorizzare, per comprovate necessità lo spostamento
della data di effettuazione di una gara prevista nel programma, su
richiesta delle Federazioni sportive competenti, dando comunicazione della
variazione al predetto ispettorato.
Ai fini della autorizzazione dell’ente competente, almeno trenta giorni
prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori devono
avanzare richiesta allo stesso ente.
Al momento della presentazione dell’istanza gli organizzatori devono
dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per la
responsabilità civile, ai sensi dell’art. 3 della legge 24 dicembre
1969, n. 990 , e successive modifiche, che copra anche la responsabilità
dell’organizzazione e degli altri obbligati, per i danni comunque
causati alle strade e alle relative attrezzature.
Nell’istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocità media
prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade aperte al
traffico, sia su quelle chiuse al traffico.
Alla stessa istanza è opportuno che sia allegato il nulla-osta dell’ente
o degli enti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara. Tale
nulla-osta può anche essere acquisito, nei casi di particolare urgenza,
dall’ente competente nel corso dell’istruttoria volta al rilascio dell’autorizzazione.
Si precisa che ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Nuovo codice della
strada , la competenza alla sospensione della circolazione nelle strade
interessate dalle competizioni motoristiche, ove necessario, è attribuita
al prefetto.
Sentite le competenti Federazioni sportive nazionali, l’ente competente
può rilasciare l’autorizzazione alla effettuazione della competizione,
subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza
vigenti (ad esempio, quelle emanate dalle suddette Federazioni), di altre
specifiche prescrizioni tecniche ed all’esito favorevole del collaudo
del percorso di gara e delle attrezzature relative quando sia dovuto o
ritenuto necessario.
A tale proposito giova precisare che, a norma del comma 4 dell’art. 9
del Nuovo codice della strada , il collaudo del percorso di gara è
obbligatorio nel caso di gare di velocità e nel caso di gare di
regolarità per le tratte di strada sulle quali siano ammesse velocità
medie superiori a 50 Km/h od 80 Km/h, se, rispettivamente, aperte o chiuse
al traffico.
In tal modo è risolto il problema riguardante la corretta interpretazione
del termine “velocità media” nel caso delle gare di regolarità in
cui in una unica sezione di gara siano comprese tratte di regolarità e
prove speciali a velocità libera su tratte chiuse al traffico.
Negli altri casi il collaudo può essere omesso.
Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui è prescritto, che nei casi
in cui rientra nella discrezionalità dell’ente competente, è da quest’ultimo
effettuato ovvero richiesto all’ente proprietario della strada se la
strada interessata non è di proprietà dell’ente competente.
Ai sensi del citato comma 4 dell’art. 9 del Nuovo codice della strada ,
al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e dell’interno, unitamente ai
rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori.
Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni citate,
l’ente competente ovvero il proprietario della strada comunica la data
del collaudo e richiede al più vicino ufficio periferico di tali
amministrazioni di designare il proprio rappresentante.
Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze è
essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al
conseguimento delle autorizzazioni.
Al termine di ogni gara l’ente competente comunica al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione
e la sicurezza stradale - le risultanze della competizione, precisando le
eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l’eventuale
verificarsi di inconvenienti o incidenti.
Tali comunicazioni sono tenute in conto per la predisposizione del
programma per l’anno successivo.
3. Nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Tanto premesso, sono state prese in esame e definite le proposte avanzate
dagli organizzatori per il tramite della C.S.A.I. (Commissione sportiva
automobilistica italiana) e della F.M.I. (Federazione motociclistica
italiana) per la redazione del programma delle gare automobilistiche e
motociclistiche da svolgere nell’anno 2002. Le proposte sono state
distinte in: programma 2002 di gare che si sono già svolte nel 2001 e in
anni precedenti, e per le quali l’ispettorato per la circolazione e la
sicurezza stradale ha verificato che non si sono create gravi limitazioni
al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario per
effetto dello svolgersi delle gare stesse e per le quali lo stesso
ispettorato ha già concesso il nulla-osta (allegato A); programma 2002 di
gare di nuova formulazione interessanti percorsi che non trovano riscontro
nelle manifestazioni già effettuate negli anni precedenti per le quali il
predetto ispettorato dovrà procedere a specifica istruttoria per il
rilascio del nulla-osta ad ogni singola gara (allegato B).
IL MINISTRO
Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2002
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 277
---------------------------------------
Allegato A alla circolare n. 1741 del 18.3.2002
NULLA-OSTA PER LE GARE IN PROGRAMMA NEL 2002 CHE SI SONO GIA’ SVOLTE NEL
2001 E IN ANNI PRECEDENTI
Con note in data 14 dicembre 2001 e 29 gennaio 2002 la C.S.A.I.
(Commissione sportiva automobilistica italiana), e con note in data 21
dicembre 2001 e 21 gennaio 2002 la F.M.I. (Federazione motociclistica
italiana), hanno trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, ai fini del rilascio del nulla-osta, il programma per il 2002
delle gare automobilistiche e motociclistiche già svolte negli anni
precedenti.
Con note in data 6 febbraio 2002 e 21 dicembre 2001 rispettivamente, le
suddette Federazioni sportive nazionali, per le gare anzidette, hanno
inoltre dichiarato che non si sono verificati inconvenienti o incidenti di
rilievo e di non aver ricevuto segnalazioni in merito al verificarsi di
gravi limitazioni al trasporto pubblico o al traffico ordinario.
Nelle suddette note è anche dichiarato che non sono previste variazioni
del percorso di gara rispetto alle precedenti edizioni e che gli
organizzatori hanno versato gli importi dovuti per le operazioni
tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
Questo ufficio, sulla base delle dichiarazioni delle due Federazioni e
delle segnalazioni pervenute da parte delle prefetture e degli enti
proprietari delle strade e verificato che le gare si sono già svolte nel
2001 o in anni precedenti e sono proposte dagli stessi organizzatori delle
precedenti edizioni e che è stato regolarmente versato l’importo dovuto
per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti come previsto dall’art. 405 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 come aggiornato
con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 gennaio 2001
(Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2001), rilascia il nulla-osta per
le gare comprese negli elenchi allegati e costituenti parte integrante del
presente provvedimento, che sono stati così suddivisi: elenco n. 1 (Auto)
di cui:
a) gare di velocità auto;
b) gare di velocità auto storiche;
c) gare di regolarità auto (rallies);
d) gare di regolarità auto storiche (rallies); elenco n. 2 (Moto) di cui:
a) gare di velocità moto.
b) gare di regolarità moto d’epoca.
Resta inteso che il detto nulla-osta non vincola gli enti competenti al
rilascio dell’autorizzazione se - per qualsiasi motivo - una determinata
gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno,
non ancora nota a questo Ministero.
Nei casi in cui gli organizzatori dovranno, per motivate necessità,
cambiare il percorso di gara rispetto alla precedente edizione, occorrerà
comunque il parere delle competenti Federazioni sportive nazionali e
dovrà essere rispettata la procedura prevista per il rilascio del
nulla-osta per le gare fuori programma; in tal caso l’organizzatore
della gara è tenuto ad integrare l’importo dovuto per le operazioni
tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti fino alla concorrenza della somma prevista per le gare fuori
programma.
Conformemente a quanto disposto dall’art. 9 del Nuovo codice della
strada gli enti competenti potranno rilasciare l’autorizzazione soltanto
dopo aver acquisito il verbale di collaudo del percorso quando dovuto.
L’autorizzazione per le gare di velocità è subordinata altresì all’accertamento
della sussistenza delle misure previste per l’incolumità del pubblico e
dei piloti, giusta il disposto della circolare 2 luglio 1962 n. 68 del
Ministero dell’interno.
Per la tutela delle strade, della segnaletica stradale e della sicurezza e
fluidità della circolazione stradale nei luoghi ove le manifestazioni
agonistiche comportano interferenze, si invitano gli enti competenti ad
impegnare gli organizzatori - all’atto del rilascio della autorizzazione
- ad operare perché non siano recate offese all’estetica delle strade
ed all’equilibrio ecologico (nemmeno con iscrizioni, manifestini ecc.) e
perché in ogni caso venga ripristinata puntualmente la situazione ante
gara.
Roma, 15 maggio 2002
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Allegato B alla circolare n. 1741 del 18.3.2002
GARE DI NUOVA ISTITUZIONE
Con note in data 14 dicembre 2001 e 29 gennaio 2002 la C.S.A.I.
(Commissione sportiva automobilistica italiana), e con note in data 21
dicembre 2001 e 25 gennaio 2002 la F.M.I. (Federazione motociclistica
italiana), hanno trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale il programma delle gare automobilistiche e motociclistiche di
nuova istituzione da svolgere nell’anno 2002, di cui agli elenchi
allegati, che sono stati così suddivisi: elenco 3 (Auto) di cui:
a) gare di velocità auto;
b) gare di velocità auto storiche;
c) gare di regolarità auto (rallies);
d) gare di regolarità auto storiche (rallies); elenco 4 (Moto) di cui:
a) gare di velocità moto;
b) gare di regolarità moto d’epoca.
Si rappresenta che questo ufficio potrà rilasciare il nulla-osta solo
dopo aver esperito singole istruttorie ai fini della valutazione di ogni
elemento utile a garanzia della sicurezza e fluidità del traffico e della
conservazione del patrimonio stradale in tutti i luoghi nei quali la
singola manifestazione motoristica abbia a dispiegare efficacia.
A tal fine è necessario che, come previsto nella circolare di pari data,
la documentazione inerente la gara venga trasmessa a questo ispettorato,
per poter svolgere la singola istruttoria, almeno 60 giorni prima della
data prevista per la manifestazione unitamente all’attestazione del
versamento dell’importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative
di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come
previsto dall’art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, come aggiornato con decreto del Ministro dei lavori
pubblici in data 5 gennaio 2001, n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1
febbraio 2001).
Resta inteso che il nulla-osta di questa amministrazione è provvedimento
autonomo rispetto al collaudo del percorso di gara.
Roma, 15 maggio 2002