La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236
, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza, è convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 2002
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
TREMONTI, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
Allegato alla legge 27.12.2002, n. 284
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 OTTOBRE 2002, N. 236
omissis.....
Dopo l’articolo 7, è inserito il seguente.
“Art. 7-bis. -
(Proroga dei termini per l’emanazione dei decreti legislativi in materia edilizia e di realizzazione di infrastrutture ed insediamenti produttivi). - 1.
All’articolo 1, comma 14, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le parole: “entro il 31
dicembre 2002” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2003”.
2. All’articolo 5, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: “Entro
il termine del 31 dicembre 2002” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il termine del
30 giugno 2003””.
omissis.....
All’articolo 9:
al comma 1, le parole: “31 dicembre 2003”
sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2004”;
nella rubrica, dopo le parole: “servizio ferroviario di interesse”,
sono aggiunte le seguenti: “regionale e locale”.
omissis.....
All’articolo 11, al comma 1, le parole: “All’articolo 2, comma 1, primo
capoverso” sono sostituite dalle seguenti: “Al comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall’articolo 2, comma 1”
e le parole: “30 giugno 2003” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2003”.
omissis.....
Dopo l’articolo 13, sono inseriti i seguenti:
omissis.....
Art. 13-ter. - (Proroga di termini relativi a strumenti di pubblicità). - 1. All’articolo
31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, come modificato dall’articolo 3, comma 13,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
“2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le formalità indicate al comma 2 dovranno
essere eseguite, in caso di assenza di firma digitale ai sensi di legge, mediante
allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge.
2-ter. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le
formalità di cui ai commi 2 e 2-bis possono in ogni caso richiederne direttamente
l’esecuzione al registro delle imprese che esegue le formalità, verificata la regolarità
formale della documentazione”.
omissis.....