La
patente di guida viene
revocata dal
Prefetto, dagli
uffici della Motorizzazione Civile o dall'Autorità
Giudiziaria quando
il titolare:
-
sia un
delinquente abituale
professionale o per tendenza (art.
120 C.d.S.).
-
non sia più in possesso (in modo permanente) dei requisiti fisici, psichici
o morali richiesti (art.
119 – 120
C.d.S.);
-
sottoposto
a esame di revisione, risulti non
più idoneo (art. 128
C.d.S.);
-
abbia
ottenuto la sostituzione
della propria patente con altra di stato
estero (art. 130
C.d.S.);
-
circola nonostante sia stata disposta la sospensione della sua patente
( art. 218 C.d.S.);
-
entro cinque anni da una condanna
definitiva per lesioni a persona, venga
condannato una seconda
volta (art. 222 C.d.S.);
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