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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 2002
(G.U. n. 85 del 11.4.2002)
Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria
M1.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI Visto l’art. 72, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modifiche, di seguito indicato “Codice della strada”; Vista la direttiva 94/78/CE
recepita con decreto del Ministro dei trasporti del 18 agosto 1995 successivamente rettificato con decreto del Ministro dei trasporti del 23 febbraio 1996, che prevede talune prescrizioni dimensionali dei parafanghi dei veicoli della categoria M1 atti a garantirne la compatibilità con l’uso delle catene da
neve; Visto l’art. 122, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”; Considerata la necessità di allineare l’ordinamento nazionale a quello degli Stati membri della Unione europea, nei quali le catene da neve formano oggetto di standard tecnici dettagliati miranti a definirne le caratteristiche tecniche ai fini della tutela del
consumatore; Espletata la procedura di informazione in materia di norme e regole tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE; Adotta
il seguente decreto:
Art. 1
1. A decorrere dal 1 maggio 2002, le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1 devono essere conformi alla norma di unificazione a carattere definitivo tabella CUNA NC 178-01 (edizione luglio 2001) ovvero, in alternativa, ad equivalenti norme in vigore negli Stati membri dell’Unione europea e dei Paesi firmatari dell’Accordo sullo spazio economico
europeo.
2. La rispondenza alle norme è attestata dal marchio di conformità apposto sulle catene in base alla norma
UNI/CEI 70006 che introduce nella raccolta delle norme nazionali la norma internazionale
ISO/IEC n. 28 che regola la certificazione e la marcatura dei prodotti industriali.
Art. 2
1. L’allegato al presente decreto ne costituisce parte
integrante.
Roma, 13 marzo 2002Il Ministro: LUNARDI