Il
decreto:
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RINVIA
al 1° luglio 2003 le prove dei
ciclomotori relative ad EMISSIONI
INQUINANTI E VELOCITÀ che saranno
effettuate sulla base di criteri da
emanarsi dal Dipartimento dei trasporti
terrestri.
FISSA
criteri i definitivi relativi alla PERIODICITÀ
(allineata a quella delle autovetture):
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la prima
revisione a partire dal quarto anno
successivo a quello di:
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a) |
rilascio
del certificato di idoneità tecnica per
i ciclomotori;
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b) |
prima
immatricolazione per motocicli,
motocarrozzette, motoveicoli per
trasporto promiscuo, motocarri,
mototrattori, motoveicoli per trasporti
specifici e motoveicoli per uso
speciale;
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successivamente
ogni due anni, sempre che i veicoli in
questione non si stati già sottoposti,
nell'anno in cui ricorre l'obbligo della
revisione, a visita e prova (art. 75 CDS);
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CONFERMA
il CALENDARIO annuale: le
revisioni hanno inizio il 2 gennaio sono
effettuate:
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la prima
dopo quattro anni, nel mese
corrispondente alla data di rilascio del
certificato di idoneità per i
ciclomotori e nel mese corrispondente
alla prima immatricolazione per i
motoveicoli;
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le
successive (ogni due anni), nel mese
corrispondente a quello in cui è stata
effettuata l'ultima revisione;
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