Norme Europee
Anche l’ordinamento spagnolo, al pari degli altri codici comunitari su strada, non prevede in alcun caso la revoca definitiva della patente di guida!
Aggiungiamo un altro capitolo al nostro vademecum per le vacanze in terra straniera, alla ricerca e all'approfondimento dei nuovi codici e dei regolamenti stradali comunitari. Per cercare di sapere sempre di più sulle altrui normative, e onde evitare spiacevoli sorprese e le solite "figure barbine" con le forze dell'ordine di un altro paese. L'omologo del nostro Codice della Strada nella penisola iberica viene tradotto con: “Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial”. La nostra patente di guida con: “Permiso de conduccion”. La normativa in materia di autorizzazioni amministrative alla circolazione dei veicoli in Spagna è contenuta nel titolo IV del “Real Decreto Legislativo n. 339 del 2 de marzo 1990. L’art. 63 di tale testo unico, regola la dichiarazione di nullità o lesività e la perdita di validità di tali autorizzazioni. Esse possono essere oggetto di dichiarazione di nullità o lesività quando concorrano le condizioni generali di nullità e annullabilità di cui agli Artt. 62 e 63 della Legge n.30 del 1992 detta: “Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”. In ogni caso la validità delle autorizzazioni amministrative alla circolazione di veicoli è subordinata al mantenimento dei requisiti richiesti per il loro conseguimento (è possibile dichiarare la perdita di validità delle autorizzazioni quando si dimostra la perdita dei requisiti in materia di cognizione, abilità o attitudini psico-fisiche previste). L’amministrazione competente notifica all’interessato la presunta carenza del requisito richiesto. Il titolare dell’autorizzazione di cui è stata dichiarata la perdita di validità può ottenerla di nuovo seguendo il procedimento indicato, superando le relative prove a quiz e conseguendo i requisiti richiesti. L’amministrazione dichiara inoltre la perdita di validità della patente quando il suo titolare abbia perso la totalità dei punti assegnati (12 in totale); constatata la perdita totale dei punti, l’amministrazione, entro 15 giorni, notifica all'automobilista la dichiarazione di perdita di validità del "permiso" o licenza di guida. In tal caso, il titolare dell’autorizzazione non può ottenere un nuovo permesso o licenza se non siano trascorsi almeno 6 mesi dalla notificazione (diventano 3 i mesi in caso di conducenti professionali). Se durante i 3 anni successivi al conseguimento della nuova autorizzazione si incorre di nuovo nella perdita di validità a causa della perdita totale dei punti, un’ulteriore nuova licenza non può essere ottenuta prima di un anno (6 mesi per i conducenti professionali). In ogni caso per ottenere di nuovo l’autorizzazione è necessario seguire e superare un corso di sensibilizzazione e rieducazione stradale con prove finali. L’art. 64 disciplina il caso della sospensione cautelare, che può essere adottata durante i procedimenti di dichiarazione di nullità o lesività e perdita di validità delle autorizzazioni amministrative, quando esista un grave pericolo per la sicurezza della circolazione. Buen Viaje a todos!
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