Istanza per richiedere l'autorizzazione alla guida accompagnata a 17 anni
La domanda (istanza) per richiedere l'autorizzazione alla guida accompagnata deve essere redatta sul
modello conforme all'allegato 1 circolare 1059 (DM 213) - ISTANZA guida accompagnata
ed e' presentata firmata dal genitore o dal legale rappresentante del minore, nonche' da quest'ultimo.
All'istanza dovranno essere allegati:
a) un'attestazione su conto corrente n. 4028 (per le imposte di bollo sull'istanza e sull'autorizzazione alla guida accompagnata) dell'importo di cui agli articoli 3 e 4 della tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992 e successive modificazioni;
b) un'attestazione di versamento su conto corrente n. 9001 dell'importo di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni;
c) certificazione attestante la sussistenza dei requisiti psico-fisici, nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2 (minore mutilato o minorato che ha necessita' di installare dispositivi di adattamento sul
veicolo, previa produzione di certificato della Commissione medica locale);
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' comprovante la qualita' di genitore ovvero di legale rappresentante del minore, redatta sul modello all'allegato 2, corredata da fotocopia di documento di identita' del dichiarante.
L'istanza non puo' essere accolta
quando nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida risulti che la patente posseduta dal minore e' scaduta di validita' o che sulla stessa gravino provvedimenti ostativi alla guida.
L'Ufficio della Motorizzazione di competenza, effettuate le verifiche previste, rilascia una ricevuta di presentazione dell'istanza, conforme al modello previsto dall'allegato 3, che consente al minore di iscriversi al
corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata.
La ricevuta di presentazione dell'istanza, e' rilasciata al minore mutilato o minorato che ha necessita' di installare dispositivi di adattamento sul veicolo, previa produzione di certificato della Commissione medica
locale, indicante gli adattamenti necessari sul veicolo, l'idoneita' dei quali e' previamente verificata con esperimento pratico su veicolo appositamente equipaggiato. Sulla ricevuta di presentazione dell'istanza, sono annotati gli adattamenti del veicolo prescritti.
Il rilascio della ricevuta di presentazione dell'istanza
che riconosce al minore il diritto di guidare un autoveicolo nell'ambito dei corsi di formazione propedeutica alla guida accompagnata - e' annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225, comma 1, lettera c), del codice della strada, anche ai fini del controllo da parte delle forze dell'ordine su tutto il territorio nazionale, attraverso il collegamento telematico con l'anagrafe stessa.
Nel caso in cui, durante l'attivita' di "guida accompagnata", il minore commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del codice della strada sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219 dello stesso codice, il diritto di "guida accompagnata" e' revocato ed e' inserito apposito ostativo nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Analogamente si procede nel caso in cui la patente posseduta dal minore sia sospesa di validita' o revocata.
In entrambi i casi il minore non puo' ripresentare l'istanza.
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