Unità
di gestione motorizzazione e sicurezza del
trasporto terrestre
Segreteria
Tecnica
Prot. n.
848/C4 ( ABROGATA E
SOSTITUITA CON Con circolare
990
M352 del 18/06/2001 )
Roma,
21 marzo 2001
Com’è
noto, con le circolari A17 del 9 maggio 2000
e A20 del 16
giugno 2000 sono state impartite le
prime disposizioni applicative dei decreti
del Presidente della Repubblica n. 104
e n. 105 del 9 marzo 2000, recanti norme per
il rilascio del duplicato della patente di
guida e della carta di circolazione in caso
di smarrimento, sottrazione o distruzione.
Con la presente
circolare si intende portare a
conoscenza di codesti Uffici il quadro
completo delle procedure previste dai
predetti decreti, essendo stati messi a
punto tutti gli adempimenti tecnici
necessari per regolare il flusso delle
informazioni trasmesse dalle forze di
polizia competenti a ricevere le denunce.
Le
nuove procedure saranno attivate per le
denunce presentate a decorrere dal 15 aprile
2001.
1)
|
Adempimenti
degli utenti.
|
In
caso di smarrimento, furto o distruzione del
documento, il titolare della patente di
guida o l’intestatario della carta di
circolazione deve farne denuncia, entro
quarantotto ore, agli organi di polizia. (La
fase procedimentale appena descritta è già
da tempo in uso ed è ormai entrata nelle
abitudini degli automobilisti: non si impone
pertanto nessun intervento di informazione
preventiva verso l’utenza).
Quando
si presenta per la denuncia, l’interessato
deve avere con sé:
-
|
un
documento di riconoscimento; (esattamente
come ora)
|
-
|
due
fotografie formato tessera su sfondo
bianco. (questa è una novità, ma
ricorre solo se il documento smarrito,
sottratto o distrutto è la patente).
|
Nessuna
innovazione sulle modalità di resa della
denuncia, che si svolge secondo procedure
ormai consolidate.
L’interessato
lascia il posto di polizia con un permesso
provvisorio (All.
1 e
2) di guida (se ha smarrito la
patente) o di circolazione (se ha
smarrito la carta di circolazione), in
calce al quale trova le seguenti avvertenze:
•
|
se
il documento (carta di circolazione o
patente) smarrito, sottratto o
distrutto dovesse essere rinvenuto o
restituito, è fatto obbligo al
denunciante di distruggerlo; (l’obbligo
di cui all’art. 2, comma 5, del
D.P.R. 9.3.2000, n. 104, è stato
introdotto allo scopo di evitare che,
ritrovato il documento,
l’interessato decida di rifiutare il
duplicato all’atto della consegna,
ingenerando, in tal modo, lo stesso
problema che oggi affligge gli Uffici
della Motorizzazione e che non
consente una registrazione attendibile
nella base dati dei documenti
smarriti, sottratti o distrutti e
nell’Archivio nazionale degli
abilitati alla guida);
|
•
|
se,
entro quarantacinque giorni dalla data
del permesso provvisorio, il duplicato
non dovesse giungere alla residenza
del denunciante, quest’ultimo deve
telefonare al numero
verde 800/232323; (ciò
consente di tenere sotto controllo la
fase di trasmissione della
documentazione nel tragitto posto di
polizia – motorizzazione utente: gli
addetti al call-center hanno a
disposizione strumenti che consentono
loro di informare immediatamente
l’interessato sullo stato del
procedimento).
|
Al
denunciante, cui pertanto è sufficiente una
semplice telefonata per conoscere lo stato
del procedimento, non resta che attendere il
duplicato del documento smarrito, sottratto
o distrutto, presso la sua residenza.
Alla
consegna, il postino provvede a
riscuotere il costo dell’operazione: 10.000
lire + le spese postali.
Se
al momento della consegna non si trovasse in
casa, il titolare viene avvertito del
tentativo di recapito per il tramite di
apposito avviso lasciato nella casella della
posta. Nello stesso avviso è indicato il
numero dell’ufficio postale al quale
telefonare per concordare una nuova data di
consegna.
2)
|
Adempimenti
delle autorità di polizia.
|
Una
volta ricevuta la denuncia, resa secondo le
modalità di cui al precedente punto 1), è
necessario fornire alcune informazioni
all’interessato, che, in particolare, ha
bisogno di sapere se riceverà il duplicato
direttamente a casa, a cura dell’Ufficio
Centrale Operativo, oppure se dovrà recarsi
presso l’Ufficio Provinciale della
Motorizzazione per presentare domanda.
A
tale scopo è necessario collegarsi via
computer col Centro Elaborazione Dati della
Motorizzazione (il collegamento è da
tempo operativo presso le Prefetture, le
sale operative della Polizia di Stato, dei
Carabinieri e della Guardia di Finanza, e
presso oltre 1000 Comandi di Polizia
municipale), richiamando la maschera
“INFO” e interrogandola, secondo il caso
che ricorre, per targa o per numero di
patente, ovvero digitando i dati anagrafici
del titolare della patente.
Se
l’interrogazione riguarda una patente,
nella parte bassa dei dati visualizzati può
comparire uno dei seguenti messaggi:
“PATENTE NON DUPLICABILE DALL’UFFICIO
CENTRALE OPERATIVO” oppure “PATENTE
ASSENTE DA ARCHIVIO CONDUCENTI”.
Se
compare uno di questi messaggi, il
denunciante sarà invitato a presentare
domanda all’Ufficio Provinciale della
Motorizzazione. Se il messaggio non compare,
il denunciante sarà informato che il
duplicato sarà spedito al suo indirizzo di
residenza a cura dell’Ufficio Centrale
Operativo della Motorizzazione.
Se
l’interrogazione riguarda una carta di
circolazione, nella parte bassa dei dati
visualizzati può comparire uno dei seguenti
messaggi: “CARTA DI CIRCOLAZIONE NON
DUPLICABILE DALL’UFFICIO CENTRALE
OPERATIVO” oppure “TARGA ASSENTE
NELL’ARCHIVIO NAZIONALE VEICOLI”. Se
compare uno di questi messaggi, il
denunciante sarà invitato a presentare
domanda all’Ufficio Provinciale della
Motorizzazione. Se il messaggio non compare,
il denunciante sarà informato che il
duplicato sarà spedito al suo indirizzo di
residenza a cura dell’Ufficio Centrale
Operativo della Motorizzazione.
Se
l’autorità che riceve la denuncia non
dispone del collegamento telematico col
Centro Elaborazione Dati della
Motorizzazione, può ricevere le stesse
informazioni telefonando alla propria sala
operativa (che può accedere al suddetto
Centro Elaborazione Dati per 24 ore al
giorno per 365 giorni l’anno), oppure al
numero 800.23.23.23 dell’Ufficio Centrale
Operativo, disponibile dal lunedì al venerdì,
dalle 8,30 alle 14,00 e dalle 14,30 alle
17,30.
Se,
dalle informazioni ricevute, emerge che il
duplicato può essere prodotto
dall’Ufficio Centrale Operativo, dopo aver
avvertito l’interessato che riceverà il
duplicato per posta al proprio indirizzo di
residenza, occorre:
•
|
verificare
che il denunciante abbia compilato, in
triplice copia, il modulo che ricorre
(All.
1 o 2)
e che i dati trascritti corrispondano
a quelli riportati nel documento di
riconoscimento;
|
•
|
verificare
(solo per le patenti di guida) che le
fotografie, a colori su fondo bianco,
corrispondano ai tratti somatici del
denunciante, abbiano le dimensioni
degli appositi riquadri e siano state
incollate (non spillate), per la
successiva lettura ottica da parte
dell’Ufficio Centrale Operativo, nei
riquadri di due dei tre moduli.
Occorre prestare particolare
attenzione alla circostanza che sulla
fotografia non vi siano timbri o
diciture e che le fotografie non siano
fissate con spilli o graffette: i
primi verrebbero riportati sulla
patente dal lettore ottico; i secondi
danneggerebbero gli apparati di
lettura ottica. Questi ultimi, in
particolare, sono progettati per
scannerizzare la fotografia
esattamente nel punto del modulo in
cui ne è prevista l’apposizione.
Dal che deriva che i moduli allegati
non possono per nessuna ragione essere
modificati nelle dimensioni o nei
contenuti;
|
•
|
sbarrare
le parole “per novanta giorni
decorrenti dalla data odierna,
(ovvero)” riportate immediatamente
prima dello spazio riservato alla
trascrizione del luogo e della data
della denuncia;
|
•
|
consegnare
un modulo (in caso di patente quello
privo di fotografia) al denunciante.
|
In
tal caso, il predetto modulo vale come
permesso provvisorio di guida ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, del D.P.R. 9
marzo 2000, n. 104 , o come permesso
provvisorio di circolazione ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, del D.P.R. 9
marzo 2000, n. 105 ;
•
|
trasmettere
un modulo (in caso di patente, con
fotografia), entro sette giorni,
all’Ufficio Centrale Operativo
Motorizzazione, Casella postale
aperta, 00162 Roma Nomentano. La
trasmissione del predetto modulo vale
come comunicazione ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, del D.P.R.
9 marzo 2000, n. 104 o ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, del D.P.R.
9 marzo 2000, n. 105;
|
•
|
conservare
un modulo (in caso di patente, con
fotografia) agli atti. Tale modulo
serve come copia di riserva, nel caso
in cui il primo modulo dovesse andare
smarrito nel corso della spedizione
all’Ufficio Centrale Operativo della
Motorizzazione. Ricorrendo il caso,
dovrà essere spedito al suddetto
Ufficio a semplice richiesta verbale
dell’interessato, sentito,
eventualmente, il numero verde
800.232323.
|
Se
invece, dalle informazioni ricevute, emerge
che il duplicato non può essere prodotto
dall’Ufficio Centrale Operativo, dopo aver
avvertito l’interessato che dovrà
presentare domanda di duplicato
all’Ufficio Provinciale della
Motorizzazione, occorre:
•
|
verificare
che il denunciante abbia compilato, in
una sola copia, il modulo relativo e
che i dati trascritti corrispondano a
quelli riportati nel documento di
riconoscimento;
|
•
|
sbarrare
il punto 2 delle “AVVERTENZE”
riportate in fondo al modulo, nonché
le parole “(ovvero) fino al
ricevimento del duplicato” riportate
immediatamente prima dello spazio
riservato alla trascrizione del luogo
e della data della denuncia e, solo in
caso di patente, le parole “la cui
fotografia è stata autenticata
mediante esibizione di idoneo
documento di riconoscimento”;
|
•
|
consegnare
il modulo (in caso di patente, privo
di fotografia), al denunciante, quale
permesso provvisorio di guida ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, del D.P.R.
9 marzo 2000, n. 104 , o come permesso
provvisorio di circolazione ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, del D.P.R.
9 marzo 2000, n. 105.
|
|
|
3)
|
Adempimenti
degli Uffici Provinciali della
Motorizzazione.
|
L’utente
può presentarsi all’Ufficio
provinciale della Motorizzazione per
chiedere il duplicato della patente o della
carta di circolazione smarrita, sottratta o
distrutta, solo in tre casi:
a)
|
se
ha sporto denuncia di smarrimento,
sottrazione o distruzione del
documento, prima del 15 aprile 2001.
La circostanza è rilevabile dalla
data riportata sul certificato di resa
denuncia o sul permesso provvisorio
rilasciato dall’autorità che ha
ricevuto la denuncia;
|
b)
|
se
è stato indirizzato all’Ufficio
provinciale della Motorizzazione
dall’autorità che ha ricevuto la
denuncia, avendo quest’ultimo
accertato che il duplicato del
documento non può essere estratto
dall’archivio nazionale dei veicoli
o dall’anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida. La circostanza
è rilevabile dal permesso
provvisorio, sul quale risultano
sbarrati: il punto 2 delle
“AVVERTENZE” riportate in fondo al
modulo; le parole “(ovvero) fino al
ricevimento del duplicato” riportate
immediatamente prima dello spazio
riservato all’indicazione del luogo
e della data della denuncia; le parole
“la cui fotografia è stata
autenticata mediante esibizione di
idoneo documento di riconoscimento”
(solo in caso di patente);
|
c)
|
se
è stato indirizzato all’Ufficio
provinciale della Motorizzazione
dall’Ufficio Centrale Operativo,
avendo quest’ultimo accertato che il
duplicato non può essere estratto
dall’archivio nazionale dei veicoli
o dall’anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida.
|
La
circostanza è rilevabile dall’apposita
comunicazione (All.
3 e 4)
che l’utente è tenuto ad esibire
all’atto della richiesta del duplicato. Il
caso, in realtà, non dovrebbe ricorrere.
E’ stato inserito nel procedimento solo
allo scopo di ovviare ad errori o omissioni
dell’autorità che riceve la denuncia,
alla quale è demandato il controllo della
situazione d’archivio.
In
tutti e tre i casi, la richiesta viene evasa
con le consuete modalità, rilasciando, in
luogo del permesso provvisorio già in
possesso del richiedente (che deve essere
ritirato), un nuovo permesso della validità
di trenta giorni.
Si
rammenta infine che, per ottenere il
duplicato della patente o della carta di
circolazione per deterioramento
dell’originale, l’utente potrà presentarsi
unicamente presso l’Ufficio Provinciale
della Motorizzazione così come
previsto, rispettivamente, dall’art. 2,
comma 6, del D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104
e dall’art. 2, comma 5, del D.P.R. 9 marzo
2000, n. 105.
A
decorrere dal 15 aprile 2001, sono abrogate
le circolari A17 del 9 maggio 2000 e
A20 del 16 giugno 2000 .
----------------------------------------------
Si
raccomanda la massima diffusione della
presente circolare ed il puntuale
adempimento della parte di competenza.
IL
DIRETTORE DELL’UNITA’ DI GESTIONE
dr.
ing. Ciro Esposito
Allegato
1 alla lett. circ. n. 848/C4 del 21.3.2001
(Denominazione,
indirizzo e numero telefonico dell'Ente che
ha ricevuto la denuncia)
PERMESSO
PROVVISORIO DI GUIDA
(Il
presente documento deve essere compilato, a
macchina o stampatello, in triplice copia.
La prima, consegnata al denunciante priva di
fotografia, vale come permesso provvisorio
di guida ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
del D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104. La seconda
copia, che deve essere trasmessa entro sette
giorni all'Ufficio Centrale Operativo
Motorizzazione, Casella postale aperta,
00162 Roma Nomentano, vale come
comunicazione ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, del D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104. La
terza copia va tenuta agli atti dell'Ufficio
che ha ricevuto la denuncia. La fotografia
formato tessera - 4,2 x 4,2 cm - su sfondo
bianco va ritagliata ed incollata - non
spillata - nel riquadro in basso a sinistra
per la lettura ottica. Sul retro della
fotografia deve essere riportato, in
stampatello, il cognome e nome del titolare
della patente. Sulla foto non devono essere
apposti timbri o diciture).
nat...
a
|
(.....................)
il ......./........../...........
|
|
(comune)
|
(sigla
provincia)
|
|
|
|
stato
di nascita
|
codice
fiscale
|
|
(per
i nati all'estero)
residente
in
|
(.....................)
|
|
(comune)
|
(sigla
provincia)
|
|
|
|
|
|
|
la
cui fotografia è stata autenticata
mediante
|
|
|
|
esibizione
di idoneo documento di
|
|
|¯
|
¯|
|
riconoscimento,
ha denunciato, in data odierna,
|
|
|
|
lo
smarrimento / il furto / la
distruzione della
|
|
|
|
|
propria
patente di guida di categoria
...............,
|
|
|
|
numero
....................
|
|
|
|
(può
essere omesso se il denunciante non lo
|
|
|
|
ricorda)
|
|
|
|
Ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, del
D.P.R. 9
|
|
|
|
marzo
2000, n. 104, è autorizzato a
condurre
|
|
|
|
veicoli
di cui alla patente di categoria
............
|
|
|
|
per
novanta giorni decorrenti dalla data
del
|
|
|_
|
_|
|
presente
permesso, (ovvero) fino al ricevimento
|
|
|
|
del
duplicato purché munito di idoneo
|
|
|
|
documento
di riconoscimento.
|
|
|
|
|
TIMBRO
|
(luogo
e data della denuncia)
|
(grado/cognome
e nome/firma di chi ha ricevuto la
denuncia)
|
|
|
|
AVVERTENZE
PER IL TITOLARE DELLA PATENTE:
1)
|
se
la patente dichiarata smarrita,
sottratta o distrutta dovesse essere
rinvenuta o restituita, è fatto
obbligo al titolare di distruggerla;
|
2)
|
se,
entro quarantacinque giorni dalla data
del presente permesso, il duplicato
della patente non dovesse giungere
alla residenza del titolare,
quest'ultimo dovrà telefonare al
numero verde 800/232323, disponibile
dal lunedì al venerdì, dalle 8.30
alle 14.00 e dalle 14.30 alle 17.30.
|
|
|
|
|
Allegato
2 alla lett. circ. n. 848/C4 del 21.3.2001
(Denominazione,
indirizzo e numero telefonico dell'Ente che
ha ricevuto la denuncia)
PERMESSO
PROVVISORIO DI CIRCOLAZIONE
(Il
presente documento deve essere compilato, a
macchina o stampatello, in triplice copia.
La prima, che deve essere consegnata al
denunciante, vale come permesso provvisorio
di circolazione ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, del D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105. La
seconda copia, che deve essere trasmessa
entro sette giorni all'Ufficio Centrale
Operativo Motorizzazione, Casella postale
aperta, 00162 Roma Nomentano, vale come
comunicazione ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, del D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105. La
terza copia va tenuta agli atti dell'Ufficio
che ha ricevuto la denuncia).
nat...
a
|
(.....................)
il ......./........../...........
|
|
(comune)
|
(sigla
provincia)
|
|
|
|
stato
di nascita
|
codice
fiscale
|
|
(per
i nati all'estero)
residente
in
|
(.....................)
|
|
(comune)
|
(sigla
provincia)
|
|
|
|
ha
denunciato, in data odierna, lo smarrimento
/ il furto / la distruzione della carta di
circolazione
del veicolo di cui è intestatario,
targato
|
|
(ovvero)
del veicolo intestato alla ditta
|
|
con
sede in
|
(.....................)
|
(sigla
provincia)
Ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 9 marzo
2000, n. 105, il presente permesso consente
la circolazione per novanta giorni
decorrenti dalla data odierna, (ovvero) fino
al ricevimento del duplicato.
TIMBRO
|
(luogo
e data della denuncia)
|
(grado/cognome
e nome/firma di chi ha ricevuto la
denuncia)
|
|
|
|
AVVERTENZE
PER L'INTESTATARIO DELLA CARTA DI
CIRCOLAZIONE:
1)
|
se
la carta di circolazione dichiarata
smarrita, sottratta o distrutta
dovesse essere rinvenuta o restituita,
è fatto obbligo all'intestatario di
distruggerla;
|
2)
|
se,
entro quarantacinque giorni dalla data
del presente permesso, il duplicato
della carta di circolazione non
dovesse giungere alla residenza
dell'intestatario, quest'ultimo deve
telefonare al numero verde 800/232323,
disponibile dal lunedì al venerdì,
dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 14.30
alle 17.30.
|
|
|
|
|
Allegato
3 alla lett. circ. n. 848/C4 del 21.3.2001
Gentile
utente,
l'organo
di polizia al quale ha denunciato la perdita
di possesso della patente di guida, ci ha
avvertito dell'accaduto affinché
provvedessimo a stampare il duplicato del
documento utilizzando i dati presenti
nell'"anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida".
Dai
controlli effettuati è tuttavia emerso che
la suddetta anagrafe contiene solo parte dei
dati necessari.
Trovandoci
pertanto nella materiale impossibilità di
predisporre il duplicato del suo documento
di guida, la invitiamo a rivolgere apposita
istanza al più vicino ufficio provinciale
della motorizzazione, esibendo la presente
comunicazione ed il modulo consegnatole
all'atto della denuncia.
Il
suddetto ufficio provvederà a ricevere la
domanda, a raccogliere le informazioni
mancanti, ad inserire i dati
nell'"archivio nazionale degli
abilitati alla guida", a stampare e a
consegnarle quanto prima il duplicato.
L'aggiornamento
degli archivi elettronici, così realizzato,
ci consentirà, in futuro, di servirla
meglio.
Cordiali
saluti.
Allegato
4 alla lett. circ. n. 848/C4 del 21.3.2001
Gentile
utente,
l'organo
di polizia al quale ha denunciato la perdita
di possesso della carta di circolazione, ci
ha avvertito dell'accaduto affinché
provvedessimo a stampare il duplicato del
documento utilizzando i dati presenti
nell'"archivio nazionale dei
veicoli".
Dai
controlli effettuati è tuttavia emerso che
il suddetto archivio contiene solo parte dei
dati necessari.
Trovandoci
pertanto nella materiale impossibilità di
predisporre il duplicato del suo documento
di circolazione, la invitiamo a rivolgere
apposita istanza al più vicino ufficio
provinciale della motorizzazione, esibendo
la presente comunicazione ed il modulo
consegnatole all'atto della denuncia.
Il
suddetto ufficio provvederà a ricevere la
domanda, a raccogliere le informazioni
mancanti, ad inserire i dati
nell'"archivio nazionale dei
veicoli", a stampare e a consegnarle
quanto prima il duplicato.
L'aggiornamento
degli archivi elettronici, così realizzato,
ci consentirà, in futuro, di servirla
meglio.
Cordiali
saluti. ( ABROGATA E
SOSTITUITA CON Con circolare
990
M352 del 18/06/2001 ) |
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