- |
un documento di riconoscimento; (esattamente
come ora) |
- |
due fotografie formato tessera su sfondo bianco. (questa
è una novità, ma ricorre solo se il documento
smarrito, sottratto o distrutto è la patente) |
Nessuna innovazione sulle
modalità di resa della denuncia, che si svolge secondo
procedure ormai consolidate.
L'interessato, tranne
nel caso in cui la patente sia scaduta di validità, lascia
il posto di polizia con un permesso provvisorio (All. 1 e
2) di guida (se ha smarrito la patente) o di
circolazione (se ha smarrito la carta di circolazione),
in calce al quale trova le seguenti avvertenze:
-
se il documento (carta di circolazione o
patente) smarrito, sottratto o distrutto dovesse
essere rinvenuto o restituito, è fatto obbligo
al denunciante di distruggerlo; (l'obbligo di
cui all'art. 2, comma 5, del D.P.R. 9.3.2000, n.
104 , è stato introdotto allo scopo di evitare
che, ritrovato il documento, l'interessato
decida di rifiutare il duplicato all'atto della
consegna, ingenerando, in tal modo, lo stesso
problema che oggi affligge gli Uffici della
Motorizzazione e che non consente una
registrazione attendibile nella base dati dei
documenti smarriti, sottratti o distrutti e
nell'Archivio nazionale degli abilitati alla
guida);
|
-
se, entro quarantacinque giorni dalla data
del permesso provvisorio, il duplicato non
dovesse giungere alla residenza del denunciante,
quest'ultimo deve telefonare al numero verde 800/232323;
(ciò consente di tenere sotto controllo la
fase di trasmissione della documentazione nel
tragitto posto di polizia - motorizzazione -
utente: gli addetti al call-center hanno a
disposizione strumenti che consentono loro di
informare immediatamente l'interessato sullo
stato del procedimento).
|
Al denunciante, cui
pertanto è sufficiente una semplice telefonata per
conoscere lo stato del procedimento, non resta che
attendere il duplicato del documento smarrito, sottratto o
distrutto, presso la sua residenza.
Alla consegna, il postino
provvede a riscuotere il costo dell'operazione: 10.000
lire + le spese postali.
Se al momento della
consegna non si trovasse in casa, il titolare viene
avvertito del tentativo di recapito per il tramite di
apposito avviso lasciato nella casella della posta. Nello
stesso avviso è indicato il numero dell'ufficio postale
al quale telefonare per concordare una nuova data di
consegna.
2) |
Adempimenti delle autorità di polizia. |
Una volta ricevuta la
denuncia, resa secondo le modalità di cui al precedente
punto 1), è necessario fornire alcune informazioni
all'interessato, che, in particolare, ha bisogno di sapere
se riceverà il duplicato direttamente a casa, a cura
dell'Ufficio Centrale Operativo, oppure se dovrà recarsi
presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione per
presentare domanda.
A tale scopo è necessario
collegarsi via computer col Centro Elaborazione Dati della
Motorizzazione (il collegamento è da tempo operativo
presso le Prefetture, le sale operative della Polizia di
Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, e
presso oltre 1000 Comandi di Polizia municipale),
richiamando la maschera "INFO" e interrogandola,
secondo il caso che ricorre, per targa o per numero di
patente, ovvero digitando i dati anagrafici del titolare
della patente.
Se l'interrogazione
riguarda una patente, nella parte bassa dei dati
visualizzati può comparire uno dei seguenti messaggi:
"PATENTE NON DUPLICABILE DALL'UFFICIO CENTRALE
OPERATIVO" oppure "PATENTE ASSENTE DA ARCHIVIO
CONDUCENTI".
Se compare uno di questi
messaggi, il denunciante sarà invitato a presentare
domanda all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione. Il
denunciante sarà altresì invitato a presentare domanda
agli Uffici provinciali della Motorizzazione quando la
patente smarrita, sottratta o distrutta è scaduta di
validità.
Se il messaggio non
compare, il denunciante sarà informato che il duplicato
sarà spedito al suo indirizzo di residenza a cura
dell'Ufficio Centrale Operativo della Motorizzazione.
Se l'interrogazione
riguarda una carta di circolazione, nella parte bassa dei
dati visualizzati può comparire uno dei seguenti
messaggi: "CARTA DI CIRCOLAZIONE NON DUPLICABILE
DALL'UFFICIO CENTRALE OPERATIVO" oppure "TARGA
ASSENTE NELL'ARCHIVIO NAZIONALE VEICOLI". Se compare
uno di questi messaggi o se la targa non risulta
associata all'anagrafica del denunciante, sarà
invitato a presentare domanda all'Ufficio Provinciale
della Motorizzazione. Se il messaggio non compare, il
denunciante sarà informato che il duplicato sarà spedito
al suo indirizzo di residenza a cura dell'Ufficio Centrale
Operativo della Motorizzazione.
Se l'autorità che riceve
la denuncia non dispone del collegamento telematico col
Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione, può
ricevere le stesse informazioni telefonando alla propria
sala operativa (che può accedere al suddetto Centro
Elaborazione Dati per 24 ore al giorno per 365 giorni
l'anno), oppure al numero 800.23.23.23 dell'Ufficio
Centrale Operativo, disponibile dal lunedì al venerdì,
dalle 8,30 alle 14,00 e dalle 14,30 alle 17,30.
Se, dalle informazioni
ricevute, emerge che il duplicato può essere prodotto
dall'Ufficio Centrale Operativo, dopo aver avvertito
l'interessato che riceverà il duplicato per posta al
proprio indirizzo di residenza, occorre:
|
-
verificare (solo per le patenti di guida) che
le fotografie, a colori su fondo bianco,
corrispondano ai tratti somatici del
denunciante, abbiano le dimensioni degli
appositi riquadri e siano state incollate (non
spillate), per la successiva lettura ottica da
parte dell'Ufficio Centrale Operativo, nei
riquadri di due dei tre moduli. Occorre prestare
particolare attenzione alla circostanza che
sulla fotografia non vi siano timbri o diciture
e che le fotografie non siano fissate con spilli
o graffette: i primi verrebbero riportati sulla
patente dal lettore ottico; i secondi
danneggerebbero gli apparati di lettura ottica.
Questi ultimi, in particolare, sono progettati
per scannerizzare la fotografia esattamente nel
punto del modulo in cui ne è prevista
l'apposizione. Dal che deriva che i moduli
allegati non possono per nessuna ragione essere
modificati nelle dimensioni o nei contenuti;
|
|
|
In tal caso, il predetto
modulo vale come permesso provvisorio di guida ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104
, o come permesso provvisorio di circolazione ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del
D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105 ;
- |
trasmettere un modulo (in caso di patente, con
fotografia), entro sette giorni, all'Ufficio
Centrale Operativo Motorizzazione, Casella postale
aperta, 00162 Roma Nomentano. La trasmissione del
predetto modulo vale come comunicazione ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, del D.P.R. 9 marzo 2000,
n. 104 o ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
del D.P.R. 9
marzo 2000, n. 105 ; |
- |
conservare un modulo (in caso di patente, con
fotografia) agli atti. Tale modulo serve come copia
di riserva, nel caso in cui il primo modulo dovesse
andare smarrito nel corso della spedizione
all'Ufficio Centrale Operativo della Motorizzazione.
Ricorrendo il caso, dovrà essere spedito al
suddetto Ufficio a semplice richiesta verbale
dell'interessato, sentito, eventualmente, il numero
verde 800.232323. |
Se invece, dalle
informazioni ricevute, emerge che il duplicato non può
essere prodotto dall'Ufficio Centrale Operativo, dopo aver
avvertito l'interessato che dovrà presentare domanda di
duplicato all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione,
occorre:
- |
verificare che il denunciante abbia compilato, in
una sola copia, il modulo relativo e che i dati
trascritti corrispondano a quelli riportati nel
documento di riconoscimento; |
- |
sbarrare il punto 2 delle "AVVERTENZE"
riportate in fondo al modulo, nonché le parole
"(ovvero) fino al ricevimento del
duplicato" riportate immediatamente prima dello
spazio riservato alla trascrizione del luogo e della
data della denuncia e, solo in caso di patente, le
parole "la cui fotografia è stata autenticata
mediante esibizione di idoneo documento di
riconoscimento"; |
- |
consegnare il modulo (in caso di patente, privo
di fotografia), al denunciante, quale permesso
provvisorio di guida ai sensi dell'articolo 2, comma
1, del D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104 (tranne
nel caso in cui la patente sia scaduta di
validità), o come permesso provvisorio di
circolazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R.
9 marzo 2000, n. 105 . |
|
|
3) |
Adempimenti degli Uffici Provinciali della
Motorizzazione. |
L'utente può presentarsi
all'Ufficio provinciale della Motorizzazione per chiedere
il duplicato della patente o della carta di circolazione
smarrita, sottratta o distrutta, solo nei seguenti
casi:
a) |
se ha sporto denuncia di smarrimento, sottrazione
o distruzione del documento, prima del 15 aprile
2001. La circostanza è rilevabile dalla data
riportata sul certificato di resa denuncia o sul
permesso provvisorio rilasciato dall'autorità che
ha ricevuto la denuncia; |
b) |
se è stato indirizzato all'Ufficio provinciale
della Motorizzazione dall'autorità che ha ricevuto
la denuncia, avendo quest'ultimo accertato che il
duplicato del documento non può essere estratto
dall'archivio nazionale dei veicoli o dall'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. La circostanza
è rilevabile dal permesso provvisorio, sul quale
risultano sbarrati: il punto 2 delle
"AVVERTENZE" riportate in fondo al modulo;
le parole "(ovvero) fino al ricevimento del
duplicato" riportate immediatamente prima dello
spazio riservato all'indicazione del luogo e della
data della denuncia; le parole "la cui
fotografia è stata autenticata mediante esibizione
di idoneo documento di riconoscimento" (solo in
caso di patente); |
c) |
se è stato indirizzato all'Ufficio provinciale
della Motorizzazione dall'Ufficio Centrale
Operativo, avendo quest'ultimo accertato che il
duplicato non può essere estratto dall'archivio
nazionale dei veicoli o dall'anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida. |
La circostanza è
rilevabile dall'apposita comunicazione (All. 3 e 4) che
l'utente è tenuto ad esibire all'atto della richiesta del
duplicato. Il caso, in realtà, non dovrebbe ricorrere. E'
stato inserito nel procedimento solo allo scopo di ovviare
ad errori o omissioni dell'autorità che riceve la
denuncia, alla quale è demandato il controllo della
situazione d'archivio;
d) |
se è stato indirizzato all'Ufficio provinciale
della Motorizzazione dall'autorità che ha ricevuto
la denuncia, avendo quest'ultimo accertato che la
patente è scaduta di validità; |
e) |
se è stato indirizzato all'Ufficio provinciale
della Motorizzazione dagli addetti al numero verde
dell'UCO, nel caso in cui il duplicato del documento
di guida sia stato emesso dall'UCO e successivamente
annullato dallo stesso ufficio per mancata consegna.
Tale evenienza sarà riscontrabile attraverso
apposita transazione con il Centro elaborazione dati
da effettuarsi con le modalità tecniche che
verranno indicate con successivo file avvisi. |
Nei casi sub a) b) c) ed
e) la
richiesta viene evasa con le consuete modalità,
rilasciando, in luogo del permesso provvisorio già in
possesso del richiedente (che deve essere ritirato), un
nuovo permesso della validità di trenta giorni; nel caso
sub d) il permesso provvisorio è rilasciato dall'Ufficio
provinciale, dopo aver acquisito la richiesta di duplicato
e la relativa
certificazione medica.
Si rammenta infine che, per
ottenere il duplicato della patente o della carta di
circolazione per deterioramento dell'originale, l'utente
potrà presentarsi unicamente presso l'Ufficio Provinciale
della Motorizzazione così come previsto, rispettivamente,
dall'art. 2, comma 6, del D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104
e dall'art. 2, comma 5, del D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105 .
L'utente potrà infine
rivolgersi all'Ufficio provinciale della Motorizzazione
nel caso in cui il duplicato emesso dall'UCO rechi un
errore sui dati ovvero quando la foto sia stata stampata
male, i dati siano poco leggibili, la laminazione non sia
uniforme. In tali casi l'ufficio provinciale potrà
rilasciare un "duplicato d'ufficio" previa
verifica che il numero della patente sia composto dalla
sigla U1, da un numero non inferiore a 5000000 e dal CIN,
considerando evaso il pagamento dei diritti di cui alla
legge 870/86.
E' abrogata la circolare
848/C4 del 21 marzo 2001 .
**********************************************************
Si raccomanda la massima
diffusione della presente circolare ed il puntuale
adempimento della parte di competenza.
IL DIRETTORE DELL'UNITA' DI
GESTIONE
dr. ing. Ciro Esposito
allegato 1 -----------------------------------------------------------
(Denominazione, indirizzo e
numero telefonico dell'Ente che ha ricevuto la denuncia)
PERMESSO PROVVISORIO DI
GUIDA
(Il presente documento deve essere compilato, a
macchina o stampatello, in triplice copia. La prima,
consegnata al denunciante priva di fotografia, vale come
permesso provvisorio di guida ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, del D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104. La seconda
copia, che deve essere trasmessa entro sette giorni
all'Ufficio Centrale Operativo Motorizzazione, Casella
postale aperta, 00162 Roma Nomentano, vale come
comunicazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104. La terza copia va tenuta agli
atti dell'Ufficio che ha ricevuto la denuncia. La
fotografia formato tessera - 4,2 x 4,2 cm - su sfondo
bianco va ritagliata ed incollata - non spillata - nel
riquadro in basso a sinistra per la lettura ottica. Sul
retro della fotografia deve essere riportato, in
stampatello, il cognome e nome del titolare della patente.
Sulla foto non devono essere apposti timbri o diciture).
nat... a |
(.....................) il
......./........../........... |
|
(comune) |
(sigla provincia) |
|
|
|
stato di nascita |
codice fiscale |
|
(per i nati all'estero)
residente in |
(.....................) |
|
(comune) |
(sigla provincia) |
|
|
|
|
|
|
la cui fotografia è stata autenticata mediante |
|
|
|
esibizione di idoneo documento di |
|
|¯ |
¯| |
riconoscimento, ha denunciato, in data odierna, |
|
|
|
lo smarrimento / il furto / la distruzione della |
|
|
|
|
propria patente di guida di categoria
..............., |
|
|
|
numero .................... |
|
|
|
(può essere omesso se il denunciante non lo |
|
|
|
ricorda) |
|
|
|
Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 9 |
|
|
|
marzo 2000, n. 104, è autorizzato a condurre |
|
|
|
veicoli di cui alla patente di categoria
............ |
|
|
|
per novanta giorni decorrenti dalla data del |
|
|_ |
_| |
presente permesso, (ovvero) fino al ricevimento |
|
|
|
del duplicato purché munito di idoneo |
|
|
|
documento di riconoscimento. |
|
|
|
|
TIMBRO
|
(luogo e data della denuncia) |
(grado/cognome e nome/firma di chi ha ricevuto la
denuncia) |
|
|
|
AVVERTENZE PER IL TITOLARE DELLA PATENTE:
1) |
se la patente dichiarata smarrita, sottratta o
distrutta dovesse essere rinvenuta o restituita, è
fatto obbligo al titolare di distruggerla; |
2) |
se, entro quarantacinque giorni dalla data del
presente permesso, il duplicato della patente non
dovesse giungere alla residenza del titolare,
quest'ultimo dovrà telefonare al numero verde
800/232323, disponibile dal lunedì al venerdì,
dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 17.30. |
|
|
|
|
Allegato 2
(Denominazione, indirizzo e
numero telefonico dell'Ente che ha ricevuto la denuncia)
PERMESSO PROVVISORIO DI
CIRCOLAZIONE
(Il presente documento deve essere compilato, a
macchina o stampatello, in triplice copia. La prima, che
deve essere consegnata al denunciante, vale come permesso
provvisorio di circolazione ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, del D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105. La seconda
copia, che deve essere trasmessa entro sette giorni
all'Ufficio Centrale Operativo Motorizzazione, Casella
postale aperta, 00162 Roma Nomentano, vale come
comunicazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105. La terza copia va tenuta agli
atti dell'Ufficio che ha ricevuto la denuncia).
nat... a |
(.....................) il
......./........../........... |
|
(comune) |
(sigla provincia) |
|
|
|
stato di nascita |
codice fiscale |
|
(per i nati all'estero)
residente in |
(.....................) |
|
(comune) |
(sigla provincia) |
|
|
|
ha denunciato, in data odierna, lo smarrimento / il
furto / la distruzione della carta di
circolazione del veicolo di cui è intestatario,
targato |
|
(ovvero) del veicolo intestato alla ditta |
|
con sede in |
(.....................) |
(sigla provincia)
Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 9 marzo
2000, n. 105, il presente permesso consente la
circolazione per novanta giorni decorrenti dalla data
odierna, (ovvero) fino al ricevimento del duplicato.
TIMBRO
|
(luogo e data della denuncia) |
(grado/cognome e nome/firma di chi ha ricevuto la
denuncia) |
|
|
|
AVVERTENZE PER L'INTESTATARIO DELLA CARTA DI
CIRCOLAZIONE:
1) |
se la carta di circolazione dichiarata smarrita,
sottratta o distrutta dovesse essere rinvenuta o
restituita, è fatto obbligo all'intestatario di
distruggerla; |
2) |
se, entro quarantacinque giorni dalla data del
presente permesso, il duplicato della carta di
circolazione non dovesse giungere alla residenza
dell'intestatario, quest'ultimo deve telefonare al
numero verde 800/232323, disponibile dal lunedì al
venerdì, dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 14.30 alle
17.30. |
|
|
|
|
Allegato 3 ---------------------------------------------
Gentile utente,
l'organo di polizia al
quale ha denunciato la perdita di possesso della patente
di guida, ci ha avvertito dell'accaduto affinché
provvedessimo a stampare il duplicato del documento
utilizzando i dati presenti nell'"anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida".
Dai controlli effettuati è
tuttavia emerso che la suddetta anagrafe contiene solo
parte dei dati necessari.
Trovandoci pertanto nella
materiale impossibilità di predisporre il duplicato del
suo documento di guida, la invitiamo a rivolgere apposita
istanza al più vicino ufficio provinciale della
motorizzazione, esibendo la presente comunicazione ed il
modulo consegnatole all'atto della denuncia.
Il suddetto ufficio
provvederà a ricevere la domanda, a raccogliere le
informazioni mancanti, ad inserire i dati
nell'"archivio nazionale degli abilitati alla
guida", a stampare e a consegnarle quanto prima il
duplicato.
L'aggiornamento degli
archivi elettronici, così realizzato, ci consentirà, in
futuro, di servirla meglio.
Cordiali saluti.
Allegato 4
-------------------------------------------------------------
Gentile utente,
l'organo di polizia al
quale ha denunciato la perdita di possesso della carta di
circolazione, ci ha avvertito dell'accaduto affinché
provvedessimo a stampare il duplicato del documento
utilizzando i dati presenti nell'"archivio nazionale
dei veicoli".
Dai controlli effettuati è
tuttavia emerso che il suddetto archivio contiene solo
parte dei dati necessari.
Trovandoci pertanto nella
materiale impossibilità di predisporre il duplicato del
suo documento di circolazione, la invitiamo a rivolgere
apposita istanza al più vicino ufficio provinciale della
motorizzazione, esibendo la presente comunicazione ed il
modulo consegnatole all'atto della denuncia.
Il suddetto ufficio
provvederà a ricevere la domanda, a raccogliere le
informazioni mancanti, ad inserire i dati
nell'"archivio nazionale dei veicoli", a
stampare e a consegnarle quanto prima il duplicato.
L'aggiornamento degli
archivi elettronici, così realizzato, ci consentirà, in
futuro, di servirla meglio.
Cordiali saluti
|