Regolamento
recante norme per la semplificazione del
procedimento per il rilascio del duplicato della
carta di circolazione in caso di smarrimento,
sottrazione, distruzione o deterioramento
dell’originale, a norma dell’articolo 1 della
legge 8 marzo 1999, n. 50.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista
la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare
gli articoli 20 e 20-bis; Visto
l’articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e
l’allegato 1, n. 25; Visto
l’articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni ed
integrazioni
; Visto
l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400; Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio
1999; Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi
nell’adunanza del 26 luglio 1999; Acquisito
il parere delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 25 febbraio 2000; Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con i Ministri dei trasporti e della
navigazione, dell’interno e delle finanze;
Emana
il
seguente regolamento:
Art.
1 Oggetto
1.
Il presente regolamento disciplina il procedimento
relativo al rilascio del duplicato della carta di
circolazione in caso di smarrimento, sottrazione,
distruzione o deterioramento dell’originale.
Art.
2 Procedura
di rilascio del duplicato della carta di
circolazione
1.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione
della carta di circolazione, entro quarantotto ore
dalla constatazione, l’intestatario deve farne
denuncia, compilando, altresì, apposito modulo,
agli organi di polizia i quali rilasciano,
contestualmente, un permesso provvisorio di
circolazione della validità di novanta giorni.
Dal momento del rilascio del suddetto permesso
provvisorio la carta di circolazione identificata
nella denuncia non è più valida.
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2.
Entro sette giorni dalla data di
presentazione della denuncia gli organi di
polizia di cui al comma 1 ne danno
comunicazione all’ufficio centrale
operativo del Ministero dei trasporti e
della navigazione trasmettendo il modulo di
cui al comma 1 secondo le modalità tecniche
indicate dal Ministero medesimo.
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3.
L’ufficio centrale operativo del Ministero dei
trasporti e della navigazione provvede a:
a)
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registrare
i dati contenuti nel modulo di cui al comma
1 nell’archivio nazionale dei veicoli;
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b)
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dare
comunicazione per via telematica al
Ministero dell’interno dell’avvenuta
registrazione;
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c)
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predisporre
il duplicato della carta di circolazione
smarrita, sottratta o distrutta;
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d)
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trasmettere
il duplicato per posta-contrassegno
all’indirizzo di residenza del
proprietario o dell’usufruttuario o del
locatario del veicolo cui si riferisce, in
modo che vi giunga entro i novanta giorni di
validità del permesso provvisorio di
circolazione di cui al comma 1. Ove il
duplicato non pervenga, entro il termine
stabilito, al domicilio dell’interessato
la validità del permesso provvisorio si
intende prorogata fino al momento della
consegna del duplicato.
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4.
Qualora, nei casi di cui al comma 1, gli organi di
polizia, all’atto della denuncia, facciano
presente che è impossibile estrarre il duplicato
della carta di circolazione dall’archivio
nazionale dei veicoli, al rilascio del duplicato
provvedono, entro trenta giorni dalla data di
presentazione da parte dell’intestatario di
apposita domanda, gli uffici provinciali della
motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione. Alla medesima domanda è allegata
l’attestazione di resa denuncia agli organi di
polizia, i quali rilasciano, contestualmente, un
permesso provvisorio di circolazione della validità
di novanta giorni.
5.
Nel caso in cui la carta di circolazione sia
deteriorata al punto da rendere illeggibili i dati
in essa contenuti, al rilascio del duplicato
provvedono gli uffici provinciali della Direzione
generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione, entro trenta giorni
dalla data di presentazione di apposita domanda da
parte dell’intestatario.
6.
Nei confronti di chi circola sfornito del permesso
provvisorio di circolazione trova applicazione
l’articolo 95, comma 6, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
Art.
3 Abrogazioni
1.
Ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59
, dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento
(13/05/200), è abrogato l’articolo 95, commi 2,
3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato
a Roma, addì 9 marzo 2000
CIAMPI
D’Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione Bianco, Ministro dell’interno Visco, Ministro delle finanze
Visto,
il Guardasigilli: Diliberto
Registrato
alla Corte dei conti il 10 aprile 2000
Atti
di Governo, registro n. 120, foglio n. 2
CIRCOLARE
848\c4 ABROGATA
E SOSTITUITA CON Con circolare
990
M352 del 18/06/2001
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