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Regolamento Duplicato patente di  guida  

smarrimento - furto 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 9 marzo 2000, n. 105

(G.U. n. 98 del 28.4.2000)

 Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell’originale, a norma dell’articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50.

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 20 e 20-bis;        Visto l’articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e l’allegato 1, n. 25;        Visto l’articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni ;        Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;        Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 1999;        Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 luglio 1999;        Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione, dell’interno e delle finanze;

 Emana

il seguente regolamento:

 Art. 1   Oggetto

        1. Il presente regolamento disciplina il procedimento relativo al rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell’originale.

 Art. 2  Procedura di rilascio del duplicato della carta di circolazione

        1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione, entro quarantotto ore dalla constatazione, l’intestatario deve farne denuncia, compilando, altresì, apposito modulo, agli organi di polizia i quali rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di circolazione della validità di novanta giorni. Dal momento del rilascio del suddetto permesso provvisorio la carta di circolazione identificata nella denuncia non è più valida.

 

2. Entro sette giorni dalla data di presentazione della denuncia gli organi di polizia di cui al comma 1 ne danno comunicazione all’ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione trasmettendo il modulo di cui al comma 1 secondo le modalità tecniche indicate dal Ministero medesimo.

 

        3. L’ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione provvede a:

a)

registrare i dati contenuti nel modulo di cui al comma 1 nell’archivio nazionale dei veicoli;

b)

dare comunicazione per via telematica al Ministero dell’interno dell’avvenuta registrazione;

c)

predisporre il duplicato della carta di circolazione smarrita, sottratta o distrutta;

d)

trasmettere il duplicato per posta-contrassegno all’indirizzo di residenza del proprietario o dell’usufruttuario o del locatario del veicolo cui si riferisce, in modo che vi giunga entro i novanta giorni di validità del permesso provvisorio di circolazione di cui al comma 1. Ove il duplicato non pervenga, entro il termine stabilito, al domicilio dell’interessato la validità del permesso provvisorio si intende prorogata fino al momento della consegna del duplicato.

        4. Qualora, nei casi di cui al comma 1, gli organi di polizia, all’atto della denuncia, facciano presente che è impossibile estrarre il duplicato della carta di circolazione dall’archivio nazionale dei veicoli, al rilascio del duplicato provvedono, entro trenta giorni dalla data di presentazione da parte dell’intestatario di apposita domanda, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Alla medesima domanda è allegata l’attestazione di resa denuncia agli organi di polizia, i quali rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di circolazione della validità di novanta giorni.

        5. Nel caso in cui la carta di circolazione sia deteriorata al punto da rendere illeggibili i dati in essa contenuti, al rilascio del duplicato provvedono gli uffici provinciali della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entro trenta giorni dalla data di presentazione di apposita domanda da parte dell’intestatario.

        6. Nei confronti di chi circola sfornito del permesso provvisorio di circolazione trova applicazione l’articolo 95, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 Art. 3 Abrogazioni

        1. Ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (13/05/200), è abrogato l’articolo 95, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

         Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 9 marzo 2000

CIAMPI  D’Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica  Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione Bianco, Ministro dell’interno Visco, Ministro delle finanze

 Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2000

Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 2

 

CIRCOLARE 848\c4  ABROGATA E SOSTITUITA CON         Con circolare 990 M352 del 18/06/2001 

 

Documenti necessari per la richiesta di duplicato per deterioramento

 
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