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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale della motorizzazione
e della sicurezza del trasporto terrestre
Prot. n. 2152/M340
Roma, 19 giugno 2003
OGGETTO: Conversione di patenti di guida. SLOVENIA.
Con nota n. 063/3302 del 6.6.2003 il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che il nuovo accordo (All. 1 - trasmesso in copia, per opportuna conoscenza, completo di due tabelle di equipollenza), sul riconoscimento reciproco per la conversione delle patenti di guida rilasciate in Italia e Slovenia, entra in vigore il 6 luglio 2003.
Agli Uffici Provinciali in indirizzo si fa pertanto presente che, a decorrere dalla medesima data, possono essere accettate domande di conversione relative a patenti di guida, in corso di validità, rilasciate in Slovenia.
Tale conversione verrà effettuata, senza esami; in conformità alla Tabella di equipollenza Slovenia-Italia, che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti slovene alle categorie di patenti italiane.
Si fa presente che i fac simile trasmessi con circolare D.G. 122 del 20.9.1996
(tre: uno redatto in lingua slovena, uno in sloveno e italiano e uno in sloveno e ungherese) sono tuttora in vigore. La traduzione del documento è rilevabile dal fac simile sloveno-italiano.
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Le patenti convertite in Italia dovranno essere restituite, con nota che specifichi la motivazione della restituzione, agli indirizzi di seguito indicati; secondo l’articolazione delle competenze per aree geografiche:
CONSOLATO GENERALE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
VIA S. GIORGIO N. 1 - 34123 TRIESTE
competente per le regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria ed Emilia Romagna;
AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
VIA LEONARDO PISANO N. 10 - 00197 ROMA
competente per tutte le altre regioni.
Allo stesso indirizzo codesti Uffici potranno chiedere la traduzione della patente di guida, se necessario, e rivolgere specifici quesiti qualora sorgano dubbi circa la validità o l’autenticità del documento stesso, prima di effettuare la conversione, secondo quanto previsto all’art. 9 dell’accordo.
Si ricorda che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art. 4 dell’atto).
Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti extracomunitarie conseguite dopo l’acquisizione della residenza sul territorio italiano. Inoltre non possono essere convertite patenti slovene ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia (art. 5 dell’accordo).
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Si trasmette l’elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia.
IL CAPO DIPARTIMENTO
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Allegato 1 alla circolare prot. n. 2152/M340 del 19.6.2003
ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE, AGGIORNATO AL 19 GIUGNO 2003
Algeria
Austria
Belgio
Croazia
Danimarca
Filippine
Finlandia
Francia
Germania
Gran Bretagna
Grecia
Irlanda
Islanda
Libano
Liechtenstein
Lussemburgo
Macedonia
Malta
Marocco
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Principato di Monaco
Repubblica di Corea
Romania
San Marino
Slovenia
Spagna
Sri Lanka
Svezia
Svizzera
Taiwan
Turchia
Ungheria
ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA’ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CONDUCENTI
CANADA: personale diplomatico e consolare
CILE: diplomatici e loro familiari
STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari
ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari
vedi
documenti per Conversione
Patente di Guida
DECISIONE
DELLA COMMISSIONE 25 marzo
2002, n. 2002/256/CE ..... equipollenze fra talune categorie di patenti