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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale della motorizzazione
e della sicurezza del trasporto terrestre
Prot. n. 3500/M341
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OGGETTO: | Conversione patenti di guida estere intestate a conducenti già in possesso di patente italiana ottenuta per esami. |
In occasione dell’applicazione di accordi di reciprocità, che prevedono la conversione di patenti di guida rilasciate da stati extracomunitari, alcuni Uffici Provinciali hanno segnalato richieste di conversione di patenti di guida estere di categorie superiori C-D-E, da parte di conducenti già in possesso di patente di guida italiana di categoria B ottenuta per esami, precedentemente all’entrata in vigore dell’accordo.
Al riguardo si ritiene possibile in via generale accettare le richieste di conversione di patenti estere di categorie superiori a quella che il conducente ha ottenuto per esami in Italia, nel periodo in cui il documento di guida estero in suo possesso non era convertibile in equipollente patente italiana, sempre che lo stesso sia in corso di validità e conseguito prima dell’acquisizione della residenza in Italia.
Per quanto concerne la procedura da adottare, sentito il Centro Elaborazione Dati in relazione a precedenti casistiche analoghe, si ritiene che, ove null’altro osti, si possa procedere alla conversione richiesta emettendo un provvedimento di revoca della patente italiana ottenuta per esami, opportunamente motivato in base alla richiesta di conversione della patente estera, presentata dal conducente. Per quanto concerne l’annotazione nel sistema informatico dovrà essere utilizzato il
codice "MA" (revoca per altra motivazione) e inserita la motivazione del provvedimento adottato.
Contestualmente si provvederà ad emettere la nuova patente di guida italiana, per conversione di quella estera e, all’atto della consegna della stessa, si procederà alla notifica del provvedimento di revoca della precedente patente italiana, di categoria B, mantenendo copia del provvedimento stesso all’interno della pratica di conversione.
Si precisa infine, in via generale, che qualora i singoli casi si presentino in modo tale da far presupporre che il conducente non abbia condotto veicoli della categoria superiore, della quale richiede la conversione, per un periodo superiore a tre anni, dovrà anche essere disposto un esame di revisione della nuova patente italiana, opportunamente motivato. Nel caso si verifichi tale fattispecie, prima di iniziare la procedura di conversione suindicata e quindi prima dell’emissione del provvedimento di revoca del documento italiano, l’interessato dovrà essere opportunamente informato che verrà comunque disposto un esame di revisione. In tal modo il conducente potrà eventualmente rinunciare alla domanda di conversione della patente di categoria superiore, decidendo di mantenere quella italiana di categoria B già rilasciata per esami. In alternativa potrà ottenere la patente di categoria superiore per estensione del documento in suo possesso, senza convertire la patente estera.
IL CAPO DIPARTIMENTO
dott. ing. Amedeo Fumero