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Vuoi sapere cosa fare per conseguire la PATENTE DI GUIDA di veicoli a motore ?

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Conversione patente di Guida straniera in ITALIANA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale della motorizzazione
e della sicurezza del trasporto terrestre
  

Roma, 20 ottobre 2003
Prot. n. 3991/M340

 

OGGETTO: conversione di patenti di guida. GIAPPONE.

 

Con nota n. 153/2814 del 01/10/2003 il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che il nuovo accordo, sul riconoscimento reciproco per la conversione delle patenti di guida rilasciate in Italia e in Giappone, entra in vigore il 29/10/2003.

Agli Uffici Provinciali in indirizzo si fa pertanto presente che, a decorrere dalla medesima data, possono essere accettate domande di conversione relative a patenti di guida, in corso di validità, rilasciate in Giappone.

Tale conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla Tabella di equipollenza Giappone-Italia, che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti giapponesi alle categorie di patenti italiane.

Si precisa che l’accordo si compone di : uno Scambio di Note Verbali; due Note Verbali che indicano le procedure per la conversione delle patenti di guida nei due Paesi.

Per le operazioni di codesti Uffici, si trasmettono i testi, con traduzione in italiano, dello Scambio di Note Verbali (all. 1) e della Nota Verbale da applicare per la conversione delle patenti giapponesi in Italia (all. 2), la citata tabella di equipollenza Giappone-Italia (All. 3) e fotocopia del fac simile giapponese con indicazioni in italiano (All. 4).

Si precisa che nella patente di guida giapponese lo spazio relativo alla data di scadenza presenta colori diversi.

Codesti Uffici richiederanno sempre la traduzione delle patenti di guida giapponesi, presentate per la conversione, ciò in considerazione della particolarità dei caratteri della lingua utilizzata per la compilazione dei documenti. Inoltre tutte le date riportate sulla patente di guida giapponese non sono indicate secondo il calendario italiano. Il computo di dette date non sarà necessario qualora con la traduzione sia stata già effettuata la trasposizione secondo il calendario italiano.

Si forniscono comunque di seguito delle sommarie informazioni per la lettura dei documenti di guida da parte di codesti Uffici.

Le date seguono l’ordine anno/mese/giorno. I caratteri che precedono l’anno indicano se aggiungere 1925 o 1988, per trasporre la data secondo il calendario italiano.

A titolo esemplificativo si fa rilevare che si aggiunge 1988 quando i caratteri che precedono l’anno sono uguali ai primi due riportati nel rigo colorato della scadenza.

Per le patenti di guida rilasciate dal 1° giugno 2002, la data di scadenza (anno/mese/giorno) è indicata con numeri arabi, intervallati da caratteri giapponesi: all’anno va aggiunto 1988.

Per le patenti rilasciate fino al 30 maggio 2002 (come quella che si trasmette in fotocopia), nello spazio colorato che riporta la data di scadenza è indicato solo l’anno (a cui va aggiunto 1988) ed una serie di caratteri giapponesi. Il mese di scadenza è quello successivo al mese di nascita del titolare, mentre il giorno di scadenza è lo stesso giorno di nascita del titolare (i dati di nascita sono indicati in alto a destra).

La data di nascita si computa aggiungendo 1925 all’anno, come indicato nella fotocopia del fac simile che si trasmette.

Per la data (anno/mese/giorno) di rilascio iniziale (penultimo spazio in basso) al numero che indica l’anno si aggiunge 1988 ovvero 1925, a seconda del carattere giapponese anteposto. Come già detto, si aggiunge 1988 quando i caratteri che precedono l’anno sono uguali ai primi due riportati nel rigo colorato della scadenza, prima dell’anno.

* * * * *

La patenti convertite in Italia dovranno essere restituite, con nota che specifichi la motivazione della restituzione, agli indirizzi di seguito indicati:

- Consolato Generale del Giappone - Via Privata Cesare Mangili 2/4 - 20121 Milano
per le regioni Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna

- Ambasciata del Giappone - Via Quintino Sella n. 60 - 00187 Roma
per le restanti regioni.

Agli stessi indirizzi codesti Uffici potranno chiedere la traduzione della patente di guida e rivolgere specifici quesiti qualora sorgano dubbi circa la validità o l’autenticità del documento stesso, prima di effettuare la conversione.

Si rammenta che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione.

Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti extracomunitarie conseguite dopo l’acquisizione della residenza sul territorio italiano. Inoltre non possono essere convertite patenti giapponesi ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.

Pertanto, come indicato nella Nota verbale (All. 2), oltre alla documentazione di rito, il richiedente dovrà presentare il modulo allegato (All. 5), compilato in tutte le sue parti, da cui risulti se la patente è stata rilasciata in Giappone per esame o per conversione.

* * * * *

Si trasmette l’elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ing. Amedeo Fumero


ACCORDO INTERNAZIONALE BILATERALE
29 settembre 2003
(tra il Governo del Giappone e il Governo della Repubblica italiana sulla
conversione delle patenti di guida) ndr
costituito da nota diplomatica del Governo del Giappone e nota diplomatica di risposta del Governo italiano

Nota dell'Ambasciata del Giappone in Roma diretta al Ministero degli affari esteri italiano in data 29.9.2003

Eccellenza,
Con riferimento alla recente consultazione tra i rappresentanti del governo del Giappone e del governo della Repubblica Italiana, sulle procedure necessarie alle autorità competenti di ciascun governo per rilasciare una patente ad una persona titolare di una patente rilasciata dalle autorità competenti dell'altro governo, ho l'onore di proporre per conto del governo del Giappone i seguenti accordi:

1.

Quando il titolare di una patente rilasciata dalle autorità competenti di uno dei due governi fa richiesta di una patente alle autorità competenti dell'altro governo, e non si tratti di una patente temporanea né di un permesso per condurre veicoli a motore ai fini del trasporto passeggeri nell'attività commerciale dell'auto trasporto passeggeri, queste ultime autorità competenti, intraprendendo le misure riportate di seguito, esenteranno la persona dal sostenere parte o tutto l'esame per la patente in conformità alla propria normativa:

a)

per quanto riguarda le autorità competenti del governo del Giappone, il rilascio della patente di guida del Giappone la cui categoria sia equipollente a quella della patente di guida rilasciata al richiedente dalle autorità competenti del governo della Repubblica Italiana;

b)

per quanto riguarda le autorità competenti del governo della Repubblica Italiana, il rilascio della patente di guida italiana la cui categoria sia equipollente a quella della patente di guida rilasciata al richiedente dalle autorità competenti del governo del Giappone per conversione di quest'ultima patente.

2.

Le autorità competenti di ciascun governo possono richiedere, per il tramite delle rappresentanze diplomatiche, la conferma da parte delle autorità competenti dell'altro governo quando le prime autorità competenti abbiano un dubbio circa l'autenticità della patente di guida rilasciata da queste ultime autorità competenti e il cui titolare stia facendo richiesta di una patente di guida alle prime autorità competenti. Queste ultime autorità competenti cercheranno di rispondere a tale richiesta nel più breve tempo umanamente possibile in conformità alla propria normativa.

3.

Le autorità competenti di ciascun governo forniranno infç>rmazioni sul modello della patente di guida del proprio paese e sul sistema relativo alla patente di guida del proprio paese e faranno le proprie osservazioni sull'equipollenza della patente di guida del proprio paese con la patente di guida dell'altro paese.

4.

Le disposizioni degli accordi presenti non esimeranno una persona che faccia richiesta di una patente di guida in qualunque dei due paesi dalle procedure, quali ad esempio la presentazione di documenti e il pagamento di diritti, che sono necessari per il procedimento amministrativo in base alla normativa di quel paese.

5.

Gli accordi presenti non interesseranno alcun diritto o dovere di ciascun paese in base a qualunque altro trattato bilaterale o multilaterale o accordo internazionale esistente nel quale uno dei due paesi sia una parte.

6.

I presenti accordi saranno attuati in conformità alla normativa in vigore in ciascun paese.

7.

Ciascuno dei due governi può far cessare i presenti accordi notificando un preavviso scritto di trenta giorni all'altro governo.

Ho inoltre l'onore di proporre che questa nota e la nota di Sua Eccellenza in risposta e a conferma di questi accordi per conto del governo della Repubblica italiana costituiranno un accordo tra i due governi, che entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data che reca la nota di risposta di Sua Eccellenza.
Colgo questa opportunità per rinnovare a Sua Eccellenza l'assicurazione della mia più alta considerazione.

 

Nota verbale di risposta del Ministero degli affari esteri italiano al Governo del Giappone in data 29 settembre 2003

 

Il Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana presenta i suoi complimenti al Governo del Giappone ed ha l'onore di riferire sullo Scambio di Note datata 29 settembre 2003, concernente la reciproca esenzione dagli esami per la patente di guida comunicando quanto segue:
Il titolare di una patente di guida giapponese non provvisoria ed in corso di validità, che stabilisce la residenza anagrafica in Italia, ha il diritto di convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici.
All'atto dell'emissione della patente italiana sono applicate le limitazioni di guida previste dalle norme interne con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.
La conversione può essere effettuata esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza anagrafica da parte del titolare in Italia.
La conversione non può essere invece effettuata per quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non converti bile in Italia. Per verificare tale situazione il richiedente compila un modulo bilingue (italiano - inglese), da presentare unitamente alla documentazione normalmente richiesta.
Al momento della conversione della patente di guida giapponese, la categoria da rilasciare in Italia viene definita sulla base della tabella tecnica Giappone - Italia, allegata, che contiene i punti di vista delle autorità italiane competenti sull'equipollenza tra le patenti giapponesi e italiane. La tabella tecnica è stata redatta previa consultazione con le autorità giapponesi.
Nel corso delle procedure di conversione delle patenti giapponesi, le competenti Autorità italiane ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Rappresentanze diplomatiche giapponesi presenti sul territorio italiano.
Per effettuare la conversione del documento di guida giapponese dovrà sempre essere presentata una traduzione ufficiale del documento stesso.

Il ministro degli affari esteri della Repubblica italiana ha l'occasione di esprimere al Governo del Giappone l'assicurazione della sua più alta considerazione.

Allegato 1

 

TABLE
TABELLA

JAPAN
GIAPPONE

ITALY
ITALIA

High class large-sized motor vehicle
Veicolo a motore di grandi dimensioni, categoria alta

B

High class ordinary motor vehicle
Veicolo a motore ordinario, categoria alta

B

High class large-sized special motor vehicle
Veicolo a motore speciale di grandi dimensioni, categoria alta

-

Basic class large-sized motor vehicle
Veicolo a motore di grandi dimensioni, categoria di base

B

Basic class ordinary motor vehicle
Veicolo a motore ordinario, categoria di base

B

Basic class large-sized special motor vehicle
Veicolo a motore speciale di grandi dimensioni, categoria di base

-

Large-sized two-wheeled vehicle
Veicolo a motore a due ruote di grandi dimensioni

A

Ordinary two-wheeled vehicle
Veicolo a motore ordinario a dare ruote

A1

Small-size special motor vehicle
Veicolo a motore speciale di piccole dimensioni

-

Moped
Ciclomotore

-

Tow license
Patente per rimorchio

-

 

Allegato 2

FIGURA

 

Allegato 3

 

AI Dipartimento dei trasporti terrestri
Ufficio provinciale di

To the Department of Ground Transport
Provincial Office of

________________ ______

 

Il/La sottoscritto/a
I, the undersigned

cognome...................................................... nome ...................................................
last name first name

luogo di nascita.............................................

data di nascita ......................................

piace of birth

date of birth

DICHIARA
DECLARE

che la sua patente di guida rilasciata il.................................

n. ..................................

that my driving liclflnce issued on no.

(1)
() è stata conseguita in Giappone per esami
was obtained in Japan after taking exams
() è stata rilasciata in Giappone per conversione di patente di guida
conseguita in ...........................
was issued in Japan by exchanging a driving licence obtained in (2)

Data .......................
Date

Firma
Signature
............................................

(1) barrare la scelta appropriata
check where appropriate
(2) indicare lo stato
state the country

 

vedi documenti per Conversione Patente di Guida

DECISIONE DELLA COMMISSIONE  25 marzo 2002, n. 2002/256/CE ..... equipollenze fra talune categorie di patenti

 

Legislazione  riguardante la SOSPENSIONE - RITIRO - REVOCA REVISIONE della Patente di Guida
Ultimo aggiornamento: 08/10/2002
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