MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale della motorizzazione
e della sicurezza del trasporto terrestre
Roma,
20 ottobre 2003
Prot. n. 3991/M340
OGGETTO:
conversione di patenti di guida. GIAPPONE.
Con
nota n. 153/2814 del 01/10/2003 il Ministero degli Affari Esteri ha
comunicato che il nuovo accordo, sul riconoscimento reciproco per la
conversione delle patenti di guida rilasciate in Italia e in Giappone,
entra in vigore il 29/10/2003.
Agli
Uffici Provinciali in indirizzo si fa pertanto presente che, a
decorrere dalla medesima data, possono essere accettate domande di
conversione relative a patenti di guida, in corso di validità,
rilasciate in Giappone.
Tale
conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla
Tabella di equipollenza Giappone-Italia, che stabilisce la
corrispondenza delle categorie di patenti giapponesi alle categorie di
patenti italiane.
Si
precisa che l’accordo si compone di : uno Scambio di Note Verbali;
due Note Verbali che indicano le procedure per la conversione delle
patenti di guida nei due Paesi.
Per
le operazioni di codesti Uffici, si trasmettono i testi, con
traduzione in italiano, dello Scambio di Note Verbali (all. 1) e della
Nota Verbale da applicare per la conversione delle patenti giapponesi
in Italia (all. 2), la citata tabella di equipollenza Giappone-Italia
(All. 3) e fotocopia del fac simile giapponese con indicazioni in
italiano (All. 4).
Si
precisa che nella patente di guida giapponese lo spazio relativo alla
data di scadenza presenta colori diversi.
Codesti
Uffici richiederanno sempre la traduzione delle patenti di guida
giapponesi, presentate per la conversione, ciò in considerazione
della particolarità dei caratteri della lingua utilizzata per la
compilazione dei documenti. Inoltre tutte le date riportate sulla
patente di guida giapponese non sono indicate secondo il calendario
italiano. Il computo di dette date non sarà necessario qualora con la
traduzione sia stata già effettuata la trasposizione secondo il
calendario italiano.
Si
forniscono comunque di seguito delle sommarie informazioni per la
lettura dei documenti di guida da parte di codesti Uffici.
Le
date seguono l’ordine anno/mese/giorno. I caratteri che
precedono l’anno indicano se aggiungere 1925 o 1988, per trasporre
la data secondo il calendario italiano.
A
titolo esemplificativo si fa rilevare che si aggiunge 1988 quando i
caratteri che precedono l’anno sono uguali ai primi due riportati
nel rigo colorato della scadenza.
Per
le patenti di guida rilasciate dal 1° giugno 2002, la data di
scadenza (anno/mese/giorno) è indicata con numeri arabi,
intervallati da caratteri giapponesi: all’anno va aggiunto 1988.
Per
le patenti rilasciate fino al 30 maggio 2002 (come quella che
si trasmette in fotocopia), nello spazio colorato che riporta la data
di scadenza è indicato solo l’anno (a cui va aggiunto 1988) ed una
serie di caratteri giapponesi. Il mese di scadenza è quello
successivo al mese di nascita del titolare, mentre il giorno di
scadenza è lo stesso giorno di nascita del titolare (i dati di
nascita sono indicati in alto a destra).
La
data di nascita si computa aggiungendo 1925 all’anno, come indicato
nella fotocopia del fac simile che si trasmette.
Per
la data (anno/mese/giorno) di rilascio iniziale (penultimo
spazio in basso) al numero che indica l’anno si aggiunge 1988 ovvero
1925, a seconda del carattere giapponese anteposto. Come già detto,
si aggiunge 1988 quando i caratteri che precedono l’anno sono uguali
ai primi due riportati nel rigo colorato della scadenza, prima
dell’anno.
* * *
* *
La
patenti convertite in Italia dovranno essere restituite, con nota che
specifichi la motivazione della restituzione, agli indirizzi di
seguito indicati:
- Consolato
Generale del Giappone - Via Privata Cesare Mangili 2/4 - 20121 Milano
per le regioni Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta,
Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna
- Ambasciata
del Giappone - Via Quintino Sella n. 60 - 00187 Roma
per le restanti regioni.
Agli
stessi indirizzi codesti Uffici potranno chiedere la traduzione della
patente di guida e rivolgere specifici quesiti qualora sorgano dubbi
circa la validità o l’autenticità del documento stesso, prima di
effettuare la conversione.
Si
rammenta che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste
dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio
della patente di cui si chiede la conversione.
Si
sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di
patenti extracomunitarie conseguite dopo l’acquisizione della
residenza sul territorio italiano. Inoltre non possono essere
convertite patenti giapponesi ottenute in sostituzione di un documento
estero non convertibile in Italia.
Pertanto,
come indicato nella Nota verbale (All. 2), oltre alla documentazione
di rito, il richiedente dovrà presentare il modulo allegato (All. 5),
compilato in tutte le sue parti, da cui risulti se la patente è stata
rilasciata in Giappone per esame o per conversione.
* * *
* *
Si
trasmette l’elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patenti di
guida convertibili in Italia.
IL
CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ing. Amedeo Fumero
ACCORDO INTERNAZIONALE
BILATERALE
29 settembre 2003
(tra il Governo del Giappone e il Governo della Repubblica italiana
sulla
conversione delle patenti di guida) ndr
costituito da
nota diplomatica del Governo del Giappone e nota diplomatica di
risposta del Governo italiano
Nota dell'Ambasciata
del Giappone in Roma diretta al Ministero degli affari esteri italiano
in data 29.9.2003
Eccellenza,
Con riferimento alla recente consultazione tra i rappresentanti del
governo del Giappone e del governo della Repubblica Italiana, sulle
procedure necessarie alle autorità competenti di ciascun governo per
rilasciare una patente ad una persona titolare di una patente
rilasciata dalle autorità competenti dell'altro governo, ho l'onore
di proporre per conto del governo del Giappone i seguenti accordi:
1.
|
Quando il titolare di
una patente rilasciata dalle autorità competenti di uno dei
due governi fa richiesta di una patente alle autorità
competenti dell'altro governo, e non si tratti di una patente
temporanea né di un permesso per condurre veicoli a motore ai
fini del trasporto passeggeri nell'attività commerciale
dell'auto trasporto passeggeri, queste ultime autorità
competenti, intraprendendo le misure riportate di seguito,
esenteranno la persona dal sostenere parte o tutto l'esame per
la patente in conformità alla propria normativa:
|
a)
|
per quanto riguarda
le autorità competenti del governo del Giappone, il rilascio
della patente di guida del Giappone la cui categoria sia
equipollente a quella della patente di guida rilasciata al
richiedente dalle autorità competenti del governo della
Repubblica Italiana;
|
b)
|
per quanto riguarda
le autorità competenti del governo della Repubblica Italiana,
il rilascio della patente di guida italiana la cui categoria
sia equipollente a quella della patente di guida rilasciata al
richiedente dalle autorità competenti del governo del
Giappone per conversione di quest'ultima patente.
|
2.
|
Le autorità
competenti di ciascun governo possono richiedere, per il
tramite delle rappresentanze diplomatiche, la conferma da
parte delle autorità competenti dell'altro governo quando le
prime autorità competenti abbiano un dubbio circa
l'autenticità della patente di guida rilasciata da queste
ultime autorità competenti e il cui titolare stia facendo
richiesta di una patente di guida alle prime autorità
competenti. Queste ultime autorità competenti cercheranno di
rispondere a tale richiesta nel più breve tempo umanamente
possibile in conformità alla propria normativa.
|
3.
|
Le autorità
competenti di ciascun governo forniranno infç>rmazioni sul
modello della patente di guida del proprio paese e sul sistema
relativo alla patente di guida del proprio paese e faranno le
proprie osservazioni sull'equipollenza della patente di guida
del proprio paese con la patente di guida dell'altro paese.
|
4.
|
Le disposizioni degli
accordi presenti non esimeranno una persona che faccia
richiesta di una patente di guida in qualunque dei due paesi
dalle procedure, quali ad esempio la presentazione di
documenti e il pagamento di diritti, che sono necessari per il
procedimento amministrativo in base alla normativa di quel
paese.
|
5.
|
Gli accordi presenti
non interesseranno alcun diritto o dovere di ciascun paese in
base a qualunque altro trattato bilaterale o multilaterale o
accordo internazionale esistente nel quale uno dei due paesi
sia una parte.
|
6.
|
I presenti accordi
saranno attuati in conformità alla normativa in vigore in
ciascun paese.
|
7.
|
Ciascuno
dei due governi può far cessare i presenti accordi
notificando un preavviso scritto di trenta giorni all'altro
governo. |
Ho inoltre l'onore di
proporre che questa nota e la nota di Sua Eccellenza in risposta e a
conferma di questi accordi per conto del governo della Repubblica
italiana costituiranno un accordo tra i due governi, che entrerà in
vigore il trentesimo giorno dopo la data che reca la nota di risposta
di Sua Eccellenza.
Colgo questa opportunità per rinnovare a Sua Eccellenza
l'assicurazione della mia più alta considerazione.
Nota
verbale di risposta del Ministero degli affari esteri italiano al
Governo del Giappone in data 29 settembre 2003
Il Ministro degli affari esteri della
Repubblica italiana presenta i suoi complimenti al Governo del
Giappone ed ha l'onore di riferire sullo Scambio di Note datata 29
settembre 2003, concernente la reciproca esenzione dagli esami per la
patente di guida comunicando quanto segue:
Il titolare di una patente di guida giapponese non provvisoria ed in
corso di validità, che stabilisce la residenza anagrafica in Italia,
ha il diritto di convertire la sua patente senza dover sostenere esami
teorici e pratici.
All'atto dell'emissione della patente italiana sono applicate le
limitazioni di guida previste dalle norme interne con riferimento alla
data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la
conversione.
La conversione può essere effettuata esclusivamente per le patenti di
guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza anagrafica da
parte del titolare in Italia.
La conversione non può essere invece effettuata per quelle patenti di
guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato
da altro Stato e non converti bile in Italia. Per verificare tale
situazione il richiedente compila un modulo bilingue (italiano -
inglese), da presentare unitamente alla documentazione normalmente
richiesta.
Al momento della conversione della patente di guida giapponese, la
categoria da rilasciare in Italia viene definita sulla base della
tabella tecnica Giappone - Italia, allegata, che contiene i punti di
vista delle autorità italiane competenti sull'equipollenza tra le
patenti giapponesi e italiane. La tabella tecnica è stata redatta
previa consultazione con le autorità giapponesi.
Nel corso delle procedure di conversione delle patenti giapponesi, le
competenti Autorità italiane ritirano le patenti da convertire e le
restituiscono alle Rappresentanze diplomatiche giapponesi presenti sul
territorio italiano.
Per effettuare la conversione del documento di guida giapponese dovrà
sempre essere presentata una traduzione ufficiale del documento
stesso.
Il ministro degli affari
esteri della Repubblica italiana ha l'occasione di esprimere al
Governo del Giappone l'assicurazione della sua più alta
considerazione.
Allegato 1
TABLE
TABELLA
|
JAPAN
GIAPPONE
|
|
ITALY
ITALIA
|
|
|
|
High
class large-sized motor vehicle
Veicolo a motore di grandi dimensioni, categoria alta |
|
B
|
High
class ordinary motor vehicle
Veicolo a motore ordinario, categoria alta |
|
B
|
High
class large-sized special motor vehicle
Veicolo a motore speciale di grandi dimensioni, categoria
alta |
|
-
|
Basic
class large-sized motor vehicle
Veicolo a motore di grandi dimensioni, categoria di base |
|
B
|
Basic
class ordinary motor vehicle
Veicolo a motore ordinario, categoria di base |
|
B
|
Basic
class large-sized special motor vehicle
Veicolo a motore speciale di grandi dimensioni, categoria
di base |
|
-
|
Large-sized
two-wheeled vehicle
Veicolo a motore a due ruote di grandi dimensioni |
|
A
|
Ordinary
two-wheeled vehicle
Veicolo a motore ordinario a dare ruote |
|
A1
|
Small-size
special motor vehicle
Veicolo a motore speciale di piccole dimensioni |
|
-
|
Moped
Ciclomotore |
|
-
|
Tow
license
Patente per rimorchio |
|
-
|
Allegato 2
FIGURA
Allegato 3
|
AI
Dipartimento dei trasporti terrestri
Ufficio provinciale di
To the Department of Ground Transport
Provincial Office of
________________ ______
|
Il/La sottoscritto/a
I, the undersigned
cognome...................................................... |
nome
................................................... |
last
name |
first
name |
|
|
luogo di
nascita.............................................
|
data
di nascita ...................................... |
piace of birth
|
date
of birth |
DICHIARA
DECLARE
che
la sua patente di guida rilasciata
il................................. |
n.
..................................
|
that
my driving liclflnce issued on |
no. |
(1)
() è stata conseguita in Giappone per esami
was obtained in Japan after taking exams
() è stata rilasciata in Giappone per conversione di patente di
guida
conseguita in ...........................
was issued in Japan by exchanging a driving licence obtained
in (2)
Data .......................
Date
Firma
Signature
............................................
(1) barrare la scelta appropriata
check where appropriate
(2) indicare lo stato
state the country
|